Formazione obbligatoria docenti: unità formative inferiori alle 25 ore, è possibile attestarle?

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di Katjuscia Pitino, Orizzonte Scuola, 28.4.2017

– Il Piano Nazionale per la formazione docenti 2016/2019, emanato lo scorso ottobre attraverso il D.M. 797 del 2016, resta ad oggi un riferimento ineludibile per le scuole che si apprestano a riconoscere e a certificare le unità formative, liberamente organizzate e svolte, nell’anno scolastico appena trascorso.

Il Piano Nazionale per la formazione docenti 2016/2019, emanato lo scorso ottobre attraverso il D.M. 797 del 2016, resta ad oggi un riferimento ineludibile per le scuole che si apprestano a riconoscere e a certificare le unità formative, liberamente organizzate e svolte, nell’anno scolastico appena trascorso.

Il capitolo 6 del citato piano ha rimandato, per la definizione delle Unità Formative, al sistema dei crediti universitari e professionali, corrispondenti a 25 ore di impegno, ripartite in ore di lezioni in presenza, a distanza e di studio individuale.

Un aspetto sottolineato nella Nota 2915 del 2016 è la struttura di massima che occorre presentare per ogni percorso formativo, il quale dovrà indicare le conoscenze, le abilità e le competenze che si intendono raggiungere al termine dello svolgimento dell’unità formativa, compreso l’impegno del docente che sarà delineato anche nella tempistica.

Le scuole ai sensi dell’art.1 comma 6 della Direttiva Ministeriale n. 170 del 2016 sono individuate come “soggetti di per sé qualificati a offrire formazione al personale scolastico” e di conseguenza abilitate a certificare le unità formative pur nel rispetto del vincolo del Piano di formazione deliberato a livello di istituzione scolastica. Sul riconoscimento e sulla relativa attestazione viene in aiuto il quadro di sintesi ricavabile dal “Documento di lavoro per lo sviluppo del Piano di formazione docenti 2016-2019. Questioni operative” pubblicato lo scorso marzo e che contiene indicazioni sulla profilatura dell’Unità Formativa, facendo il documento ancora esplicita allusione al sistema dei CFU “che individuano un segmento formativo strutturato e auto consistente che, secondo le specifiche ANVUR, è pari ad un riconoscimento di un impegno complessivo di 25 ore”.

Ciò nonostante nel documento si aggiunge che “tale indicazione è puramente esemplificativa. Le istituzioni possono, in coerenza con le scelte del Collegio dei docenti, modulare e quantificare l’impegno in relazione alla tipologia delle attività previste”. Salva quindi l’autonomia delle istituzioni scolastiche. Non vi è richiamo al fatto che l’Unità Formativa debba essere necessariamente costituita da un preciso monte ore (25 secondo il modello universitario dei CFU). Pertanto sulla base di quanto scritto in quest’ultimo documento le scuole potranno procedere a riconoscere ed attestare le unità formative organizzate e previste all’interno del Piano di formazione di istituto, ferma restando la strutturazione di massima indicata nel Piano nazionale per la formazione dei docenti di cui al D.M. n. 797/2016.

Si ricorda che nella Nota Ministeriale n. 2915 del 2016, il principio dell’obbligatorietà della formazione in servizio è da intendersi come “impegno e responsabilità professionale di ogni docente”, “non si traduce, quindi, automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del contenuto del piano”. Resta quindi da apprezzare la partecipazione dei singoli docenti a qualsiasi evento formativo inserito nel Piano di istituto, a prescindere dalle ore di formazione (non obbligatoriamente 25).

Non da ultimo la Nota Ministeriale n. 22272 del 19/05/2017 sul Piano di formazione triennale dei docenti e l’Attivazione della piattaforma digitale S.O.F.I.A, in un suo passo, rende esplicito che “per quanto concerne le iniziative formative svolte dai docenti ed attestate dagli enti e dalle scuole prima dell’attivazione della piattaforma, queste potranno essere inserite dai docenti successivamente, purché conformi con quanto previsto dal Piano di formazione triennale 2016-2019, secondo modalità che verranno definite dalla Direzione generale per il personale scolastico”. Ergo nessun riferimento al monte ore costituente l’Unità Formativa. Non resta che attendere le modalità indicative.

Un’ultima precisazione sembra importante: il riconoscimento dell’impegno e della partecipazione all’unità formativa va effettuato anche per quei docenti che hanno svolto, nelle attività di formazione a livello di istituzione scolastica, il ruolo di promotori e formatori di altri docenti.

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Formazione obbligatoria docenti: unità formative inferiori alle 25 ore, è possibile attestarle? ultima modifica: 2017-06-29T09:17:18+02:00 da
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