Formazione Sicurezza: mero adempimento o strumento efficace?

tuttoscuola_logo14TuttoscuolaNews, n. 781 del  19.9.2016 

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– Stringe il cuore (e si resta senza fiato) a pensare alla tragedia del terremoto che ha il 24 agosto ha colpito le popolazioni di varie località del centro Italia. Doverosa l’apertura di inchieste sulla regolarità della messa in sicurezza degli edifici anche scolastici, tuttavia sconcertante che si possano prospettare responsabilità pesanti pure nell’ambito dell’edilizia scolastica.

Più che opportuno è doveroso, allora, riprendere le problematiche connesse al tema della sicurezza sui luoghi di lavoro, già approfondita da Tuttoscuola in precedenti numeri e Focus.

Difatti, pur essendo l’ente locale proprietario degli edifici scolastici e, dunque, responsabile degli adeguamenti delle strutture, particolari obblighi a carico del datore di lavoro – le cui funzioni nella scuola sono svolte dal dirigente scolastico – sono previsti dalla norma.

Tra questi obblighi vi è quello di realizzare attività di informazione, formazione e addestramento, articolate secondo livelli diversificati a partire da quello generale, che coinvolge tutti, per continuare con quelli specifici destinati alle figure sensibili.

Per cogliere la rilevanza anche strategica di dette attività, basti riflettere sulla finalità generale che il complesso normativo intende perseguire, ossia la salute sul luogo di lavoro intesa come “stato  di  completo  benessere  fisico,  mentale e sociale”. Finalità  questa che è previsto si concretizzi in vari modi, quali la prevenzione dei rischi professionali, la gestione delle emergenze, il miglioramento dei livelli di salute e  di sicurezza, la pianificazione di interventi adeguati per l’organizzazione della vita quotidiana.

Tale multiforme varietà di interventi presuppone e pretende un processo incisivo (che non si traduca e non si riduca a un mero adempimento formale!) di acquisizione di conoscenze di base da parte di tutti; di sviluppo di competenze per svolgere in sicurezza i propri compiti e per l’identificazione-riduzione-gestione dei rischi; di maturazione di quelle abilità richieste per l’uso corretto di attrezzature e dispositivi anche di protezione individuali; di elaborazione di modelli di pianificazione e  di gestione della sicurezza. Così che ognuno, secondo il proprio ruolo e funzione,  sia cosciente dei modi e dei contenuti del servizio al quale è chiamato in un sistema comunitario armonico.

In siffatto contesto, appare rilevante il fatto che la Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 7 luglio 2016 abbia stipulato un “Accordo finalizzato all’individuazione della durata dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione” [].

L’Accordo prescrive, persino, la necessità di monitorare l’applicazione delle misure legislative in materia di formazione, “[] in particolare riguardo al controllo sul mercato della formazione, al rispetto della normativa di riferimento sia da parte  degli enti erogatori di formazione, sia da parte dei soggetti formati [], destinatari di adempimenti legislativi”.

Quasi superfluo evidenziare l’interesse di tutti che si creino condizioni favorevoli alla realizzazione di un sistema efficace ed efficiente di gestione della sicurezza, così da poter condividere non solo responsabilità ma anche vantaggi per l’intera comunità di appartenenza.

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Formazione Sicurezza: mero adempimento o strumento efficace? ultima modifica: 2016-09-19T04:44:54+02:00 da
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