Gita scolastica, lo studente che scia fuori pista è corresponsabile in caso di caduta

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– L’alunno che durante una gita scolastica in montagna si infortuna sciando fuori pista, non osservando le indicazioni degli insegnanti ed i limiti di accesso posti dal gestore dell’impianto, non può pretendere il risarcimento integrale dei danni subiti. L’imprudenza e la volontarietà della decisione di abbandonare il percorso originario per uno vietato determinano, infatti, l’esclusione della responsabilità della struttura sciistica e la diminuzione di quella in capo all’Amministrazione scolastica, che ha comunque l’obbligo di sorvegliare i ragazzi e tenerli lontani da tali pericoli. Questo è quello che emerge dalla sentenza della Cassazione 3502 depositata martedì 23 febbraio.

La vicenda
La controversia era sorta in seguito ad un infortunio occorso ad un alunno di una scuola superiore, avvenuto sulle piste da sci in occasione di una gita scolastica organizzata per la disputa di una gara tra studenti. Era accaduto che, dopo la gara, il ragazzo si era avventurato insieme ad alcuni compagni su di un percorso al di fuori delle piste battute, finendo per schiantarsi contro una roccia e riportando così gravi lesioni.
I genitori del ragazzo avevano di conseguenza citato in giudizio sia il Miur, sia la società che gestisce l’impianto sciistico, chiedendo il risarcimento dei danni subiti dal figlio, in quanto l’incidente doveva essere ricondotto alla inadeguatezza della sorveglianza degli insegnanti ed alla poca chiarezza delle segnalazioni relative ai divieti di accesso alle piste.
In primo grado il Tribunale accoglie la domanda ritenendo responsabile il Ministero, ma non la società che gestisce l’impianto. In appello, invece, i giudici correggono il tiro e riconoscono un concorso di colpa del ragazzo nella misura del 40%, ferma restando l’assenza di responsabilità per la struttura sciistica.

Il concorso di colpa tra scuola e alunno
La questione arriva così in Cassazione dove i genitori e lo stesso ragazzo contestano l’affermazione del concorso di responsabilità nel verificarsi dell’incidente e la sua quantificazione. La Corte, tuttavia, conferma pienamente il verdetto d’appello e definisce la sentenza della corte territoriale «ineccepibile (in quanto completa, logica ed esaustiva)». Per i giudici, infatti, determinante nel riconoscimento del concorso di colpa – come emerso dalle testimonianze – è stata la condotta imprudente dello stesso ragazzo, il quale «aveva un’età tale da consentirgli di rendersi perfettamente conto della pericolosità del suo comportamento, intrapreso nonostante le espresse indicazioni contrarie degli insegnanti e i divieti esistenti nelle aree sciistiche». E dunque, la volontaria decisione di sciare fuori pista del ragazzo e la non provata adeguatezza della sorveglianza della struttura scolastica da parte del Miur determinano l’applicazione dell’articolo 1227 c.c., che impone una diminuzione del risarcimento se il danneggiato ha contribuito colposamente alla verificazione dell’incidente. Inoltre – continua la Corte – sempre la decisione imprudente e volontaria di abbandonare il tracciato originario per sciare fuori pista integra quel caso fortuito, non prevedibile dal gestore dell’impianto, che esime quest’ultimo da ogni tipo di responsabilità.

 

Gita scolastica, lo studente che scia fuori pista è corresponsabile in caso di caduta ultima modifica: 2016-02-25T08:37:57+01:00 da
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