Gli USR ancora in affanno per le commissioni

tuttoscuola_logo14Tuttoscuola,  19.7.2016 

 Il Miur consente nomine d’ufficio e deroghe per i commissari aggregati
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Chi scorre ogni giorno i 18 siti degli Uffici scolastici regionali alla ricerca di notizie sul concorso, oltre ai calendari delle prove orali (non ancora molto numerose), ai calendari delle prove pratiche e alle griglie di valutazione delle prove, trova spesso delle note di rettifica o integrazione delle commissioni di concorso.

Note che non hanno il tono di una bollettino di guerra, ma che sono certamente il segnale di un malessere diffuso.

I titoli delle note (rettifica, integrazione) mascherano una situazione di difficoltà nel funzionamento delle commissioni che hanno registrato il caso estremo di una commissione che in Toscana si è dimessa in massa.

Probabilmente le difficoltà di funzionamento delle commissioni che stanno creando affanno in diversi USR possono avere una serie di concause.

Ma indubbiamente lo squilibrio tra carico e responsabilità del lavoro dei commissari e incognita del compenso annunciato ma mai precisato può aver contribuito a queste crisi diffuse.  

Il Miur è stato costretto ad emanare una ordinanza straordinaria, firmata dallo stesso ministro Gianni, per fronteggiare talune criticità nella formazione delle commissioni di concorso.

La precedente ordinanza, ora integrata dalla nuova, prevedeva:

In caso di mancanza di aspiranti, il Dirigente preposto all’USR competente nomina i presidenti e i componenti, fermi restando i requisiti e le cause di incompatibilità previsti dal Decreto e dalla normativa vigente.

Ora la nuova ordinanza non parla più di aspiranti: In caso di mancanza di aspiranti, il dirigente preposto all’USR competente nomina i presidenti e i componenti….

Il passaggio è chiaro: se è necessario si provvede alla nomina d’ufficio (una precettazione).

C’è un ulteriore passaggio della nuova ordinanza che riguarda i commissari aggregati di lingua e di informatica e che contempla un crescendo di possibili decisioni per raggiungere lo scopo.

Prima fase: Ove non risulti possibile reperire componenti aggregati … , il dirigente dell’USR  può prescindere dai requisiti previsti (almeno 5 anni di ruolo nelle classi di concorso corrispondenti – NdR). Possono, quindi essere utilizzati docenti specialisti di lingua o di informatica con minor anzianità di ruolo (al limite, quindi, anche neo assunti).

Seconda fase (eventuale): L’OM continua con Qualora non sia possibile reperire componenti aggregati… il dirigente dell’USR può ricorrere con proprio decreto motivato alla nomina di componenti aggregati assicurando la partecipazione alle commissioni giudicatrici di esperti di comprovata competenza nel settore.

Che è come dire, dopo aver raschiato il fondo del barile, siete autorizzati a cercare liberamente sul mercato chi ha competenza in materia. L’esperto può non far parte del sistema scuola (di ruolo o precario), purché garantisca competenza.

È una emergenza che sa un po’ di resa.

E dietro l’angolo può nascondersi l’incognita dei ricorsi di chi sarà escluso.  

Gli USR ancora in affanno per le commissioni ultima modifica: 2016-07-19T14:15:35+02:00 da
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