I permessi per motivi personali o familiari devono essere giustificati? E come?

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Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 18.10.2017

– L’art. 15 del CCNL del 29 novembre 2007 prevede, al comma 2, che il dipendente, docente o ATA, ha diritto a domanda a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali e familiari documentati anche mediante autocertificazione.

In proposito, è necessario che il dipendente che fruisce dei permessi per motivi personali o familiari specifichi nel dettaglio i motivi dell’assenza, esplicitando dove sia stato e cosa abbia fatto o è sufficiente una generica dichiarazione di assenza per esigenze personali senza alcuna ulteriore indicazione?

Alla domanda ha risposto l’ARAN, con un proprio orientamento applicativo riguardante il Comparto Scuola, precisando che il dipendente è tenuto a fornire una motivazione, personale o familiare, che deve rappresentare il presupposto giustificativo del permesso. La motivazione, come specificato dal Contratto, deve essere documentata, anche mediante autocertificazione del dipendente interessato.

In ogni caso – ribadisce l’ARAN – i motivi addotti dal lavoratore non sono soggetti alla valutazione del dirigente scolastico. Infatti, la clausola prevede genericamente che tali permessi possono essere fruiti “per motivi personali e familiari” consentendo, quindi, a ciascun dipendente, di individuare le situazioni soggettive o le esigenze di carattere personale o familiare ritenute più opportune ai fini del ricorso a tale particolare tutela contrattuale.

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I permessi per motivi personali o familiari devono essere giustificati? E come? ultima modifica: 2017-10-18T21:36:08+02:00 da
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