Il caso: non si può partecipare ad un convegno se c’è sciopero?

Reginaldo Palermo, La Tecnica della scuola, 8.3.2017

– Quello dell’8 marzo sembra essere uno sciopero destinato a svolgersi fra le polemiche.

Come abbiamo già avuto modo di documentare, l’adesione allo sciopero da parte della Flc-Cgil non è piaciuta affatto ai sindacati di base e in particolare all’Unicobas che accusa il sindacato di Sinopoli di averl proclamato sciopero solo per depotenziare la protesta del 17 marzo organizzata già da tempo da Cobas, Unicobas, Usb, Anief e Federata.
A questo si aggiunge un’altra polemica, in scala minore per la verità, innescata dalla decisione della dirigente scolastica di un liceo romano di negare il permesso ad un insegnante che intende partecipare al Convegno organizzato dalla Associazione Altrascuola in collaborazione con Unicobas proprio per la giornata dell’8 marzo

Stando a quanto riporta Unicobas, la dirigente avrebbe negato il permesso con questa motivazione:  “…. Per sciopero concomitante giorno 8/3/2017 la richiesta di permesso non può essere concessa”.

Immediata la protesta di Altrascuola che in una nota indirizzata alla dirigente osserva che “tale comportamento danneggia gravemente la Associazione scrivente. Le Associazioni qualificate dal MIUR, come la scrivente, hanno pieno diritto di organizzare e pubblicizzare Corsi e Convegni rivolti al personale Docente ed ATA, di ruolo e non, che, come la S.V. è tenuta a sapere, hanno diritto a scegliere se partecipare con esonero in orario di servizio (ex art. CCNL n. 64, commi 4 e 5) indipendentemente dalla presenza o meno di iniziative di sciopero”.

“La nostra Costituzione – aggiunge polemicamente l’Associazione – non prevede l’esistenza di “scioperi di Stato obbligatori” di fronte ai quali cessino i diritti di quanti legittimamente non intendono scioperare, né gli effetti di altre iniziative”.

In conclusione Altrascuola chiede alla dirigente “motivazione scritta in merito a tale comportamento, con le scuse del caso nonché l’immediata disponibilità alla concessione del diritto sancito dal CCNL (art. 64, commi 4 e 5) per quanti hanno presentato regolare richiesta”.

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