Il docente è assente? Illegittimo dividere gli alunni in altre classi

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 Oggiscuola, 23.9.2017

– Spesso capita che quando non si riesce a trovare una soluzione per un docente assente neanche attraverso le sostituzioni (molte di esse illegittime), c’è l’usanza di frazionare la classe in gruppetti in modo da distribuire i bambini in più classi. Questa ‘consuetudine’ è illegittima, ecco perché:

  • Impedisce il normale svolgimento delle lezioni e lede il diritto allo studio degli studenti stessi.
  • Problemi strettamente legati alle norme di sicurezza. Infatti, secondo la normativa vigente, in ogni aula dovrebbero essere garantiti 1,80 metri quadri netti per persona nelle scuole dall’infanzia alle medie e 1,96 metri quadri, sempre netti, nelle scuole superiori. A tal proposito si ricorda che ai fini della funzionalità didattica e dell’agibilità delle aule “…per ogni persona (docente, alunno) presente in una aula, deve essere garantita un’area netta di 1,80 metri quadri nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado e 1.96 metri quadri nella secondaria di II grado oltre ad una altezza minima di 3 mt “(D.M. 18 dicembre 1975. Si ricorda inoltre che ai fini della sicurezza anti-incendio, in una aula “..il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in 26 persone/aula…”(art. 5.0 del D.M. 26 agosto 1992: “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”).

La stessa normativa prevede però che tale limite possa essere superato, a condizione che:

  • “..le porte devono avere larghezza almeno di 1,20 metri ed aprirsi in senso dell’esodo quando il numero massimo di persone sia superiore a 25 ( art. 5.6 del D.M. 26 agosto 1992 e Prot.h.P480/4122 sott.32 del 6-5-2008 del Ministero dell’Interno-Dip. dei vigili del fuoco,del soccorso pubblico e della difesa civile – Dir. Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica area prevenzione incendi);
  • ci sia una ”..apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell’attività..” (D.S. e/o l’Ente, Comune o Provincia, proprietario dei locali) che indichi il numero di persone effettivamente presente nell’aula (sempre art. 5.0 del D.M. 26 agosto 1992);
  • ci sia un “..modesto incremento numerico..”(non meglio quantificato) rispetto al limite di 26(parere Prot. n. .P480/4122 sott.32 del 6/5/2008 del Ministero dell’Interno – Dip. dei vigili del fuoco,del soccorso pubblico e della difesa civile-Dir. Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica area prevenzione incendi).

Inoltre il Ministero ha emanato la nota 08 novembre 2010, che non lascia adito ad alcuna interpretazione
“[…] nel rispetto della normativa e delle procedure richiamate nella stessa nota, nel caso in cui le soluzioni indicate (sostituzione con personale in esubero, con ore a disposizione, con attribuzione di ore eccedenti nel limite delle risorse assegnate) non risultino praticabili o sufficienti, i dirigenti scolastici, al fine di garantire ed assicurare il prioritario obiettivo del diritto allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche, possono provvedere alla nomina di personale supplente in ogni ordine e grado di scuola anche nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 5 giorni nella scuola primaria, come previsto dall’art. 28, c. 5 del CCNL e a 15 giorni nella scuola secondaria, fermo restando quanto previsto in merito alla procedura semplificata per la nomina del supplente nella scuola dell’infanzia e primaria per assenze fino a 10 giorni dall’art. 5, c. 6 e art. 7, c. 7 del vigente Regolamento delle supplenze.”
In pratica, ricordano i sindacati, lo sdoppiamento delle classi

  • non è prevista da alcun regolamento;
  • se pur in via temporanea, di fatto, modifica l’organico e costituisce delle pluriclassi senza alcuna autorizzazione;
  • configura profili che potrebbero risultare penalmente perseguibili con riferimento all’art. 340 del Codice Penale in materia di interruzione di un pubblico servizio;
  • si presta a determinare eventuali infrazioni delle norme sulla sicurezza con riferimento al numero massimo degli alunni per classe, di cui al DPR 81/2009, e alla superficie delle aule in rapporto al numero delle persone che vi soggiornano, di cui al DM del 18/12/1975 in materia di norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica.

Si consiglia pertanto ai docenti di richiedere in tali circostanze un ordine di servizio scritto.

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Il docente è assente? Illegittimo dividere gli alunni in altre classi ultima modifica: 2017-09-24T07:53:05+02:00 da
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