Il giudice non può sindacare nel merito la bocciatura di un alunno

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In caso di ricorso contro la delibera del Consiglio di classe che ha disposto la mancata ammissione alla classe successiva, il giudice amministrativo può solo verificare la conformità al parametro normativo della decisione adottata, ma non può entrare nel merito della valutazione sulla preparazione dell’alunno. Questo è quanto emerge con chiarezza dalla sentenza del Tar di Pescara 325/2015.

I fatti
La protagonista della vicenda è una studentessa del secondo anno di una scuola superiore, che al termine dell’anno scolastico 2013/2014, veniva bocciata per via di ben 4 insufficienze riportate nelle materie linguistiche e scientifiche. Il Consiglio di classe aveva disposto la mancata ammissione alla classe successiva perché aveva ritenuto «le diverse carenze disciplinari non recuperabili nel corso del successivo anno scolastico» e, in sostanza, più opportuno per la ragazza la ripetizione della classe frequentata.
Come sempre più spesso accade in questi casi, i genitori della studentessa non accettavano il verdetto scolastico e impugnavano la delibera del Consiglio di classe dinanzi al Tar, sostenendo che la deliberazione dei docenti era priva di una adeguata motivazione in quanto: «Non si era tenuto conto delle sue capacità di recupero», «non erano stati preventivamente determinati i criteri di valutazione», «né erano stati programmati interventi didattici mirati».

I poteri del giudice contro la bocciatura dell’alunno
I giudici non accolgono il ricorso dei genitori della ragazza e confermano la bocciatura. Il Tar sul punto ricorda come i giudici, in relazione al provvedimento di mancata ammissione dell’alunno alla classe successiva, possono soltanto «verificare se il procedimento, a conclusione del quale tale giudizio è stato formulato, sia conforme al parametro normativo o ai criteri deliberati preventivamente dal Collegio dei docenti e non risulti inficiato dai vizi di manifesta illogicità, di difetto di istruttoria e di travisamento dei fatti»; mentre è escluso un controllo di merito sulle «valutazioni della capacità di apprendimento e delle competenze acquisite dagli studenti, che sono affidate in via esclusiva al personale docente della scuola, così come l’apprezzamento effettuato sulla base di conoscenze tecnico-scientifiche ed il giudizio di valore che caratterizza l’attività didattica».

La non attivazione del corso di recupero non incide sul giudizio finale
Ciò detto, nel caso di specie, i vizi lamentati non sono idonei a inficiare il giudizio di non ammissione, che è conforme al parametro normativo ed esente da vizi di illogicità o travisamento dei fatti. E ciò in quanto, in tema di motivazione dei provvedimenti riguardanti la valutazione scolastica, non sono richieste «diffuse e articolate argomentazioni», ma basta una «indicazione sintetica delle lacune e delle insufficienze riscontrate»; e, inoltre, sulla legittimità del giudizio finale espresso «non può incidere la mancata attivazione nel corso dell’anno scolastico delle iniziative di sostegno concretatesi in appositi corsi di recupero».

Il giudice non può sindacare nel merito la bocciatura di un alunno ultima modifica: 2015-09-08T06:33:53+02:00 da
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