Il nuovo procedimento disciplinare nella Pubblica Amministrazione con specifico riferimento al Comparto Scuola

di Giuseppe Sabbatella, DirittoScolastico.it, 24.2.2018

 La natura giuridica

La responsabilità disciplinare si inquadra nell’ambito della c.d. responsabilità contrattuale di cui all’art. 1218 c.c.

A tal proposito l’art. 2 comma 2 del D.lgs 165/2001 (T.U. pubblico impiego) dispone che i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti siano disciplinati dai contratti collettivi e dagli artt. 2018 – 2134 c.c..

Questo comporta che, ai sensi dell’art 2016 c.c., l’inosservanza degli obblighi di diligenza e di fedeltà del prestatore di lavoro possono dare luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari che devono essere irrogate nel rispetto dei limiti procedurali e sostanziali individuati nelle fonti che disciplinano specificamente detta materia nell’ambito del pubblico impiego contrattualizzato.

La disciplina

La materia della responsabilità disciplinare e delle sanzioni disciplinari rappresenta, a sua volta, uno dei punti principali di intervento sia del D.lgs 150/2009 (c.d. riforma Brunetta) che del D.lgs 75/2017 (c.d. riforma Madia). Entrambe hanno apportato significative modifiche al T.U. pubblico impiego.

Dall’art. 55 T.U. pubblico impiego così come novellato dalla precedenti disposizioni si evincono i seguenti principi generali:

  • La materia disciplinare trova la sua disciplina degli artt. 55 – 55 octies del suddetto T.U.;
  • Le disposizioni contenute nei suddetti articoli costituiscono norme imperative ai sensi e per gli effetti degli artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c.;
  • La violazione dolosa o colposa delle suddette disposizioni, a sua volta, costituisce illecito disciplinare in capo ai dipendenti preposti alla loro applicazione;
  • La tipologia delle infrazione e delle relative sanzioni è regolamentata dalla disciplina pattizia, pur nella cornice delineata dal T.U.

La contrattazione collettiva per i vari comparti prevede il richiamo ai doveri generali del pubblico dipendente, il quale deve conformare la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità, rispettare i principi di buon andamento ed imparzialità dell’attività amministrativa, nonché adeguare il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel codice di condotta generale.

Il T.U. pubblico impiego, all’art. 54, disciplina il codice di comportamento dei dipendenti della pubbliche amministrazioni al fine di assicurare:

  • La qualità dei servizi;
  • La prevenzione dei fenomeni di corruzione;
  • Il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico.

In riferimento specifico al comparto Scuola, il Ministero dell’istruzione ha quindi adottato il “Codice di comportamento del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca” ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. 165/2001 e secondo le linee guida del D.P.R. n. 62/2013 dal quale si ricavano i principi che il personale scolastico deve perseguire nell’esercizio della propria funzione.

Le violazioni, da parte dei lavoratori, degli obblighi previsti danno luogo, secondo la gravità dell’infrazione, all’applicazione, previo procedimento disciplinare, di diverse sanzioni, che, di regola, sono le medesime per tutti i pubblici dipendenti:

  • rimprovero verbale;
  • rimprovero scritto;
  • sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per il periodo indicato dalla contrattazione collettiva;
  • licenziamento con preavviso;
  • licenziamento senza preavviso.

Tali sanzioni nonché le condotte che ne sono alla base, devono essere contenute in un apposito codice disciplinare che, così come il suddetto codice di comportamento, deve essere sottoposto ad idonea pubblicità. In deroga alla modalità di pubblicazione di cui all’ art. 7, comma 1, della legge n. 300 del 1970 la Riforma Brunetta, con la modifica dell’art. 55 del T.U. pubblico impiego, ha previsto “La pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione del codice disciplinare recante l’indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni che equivale a tutti gli affetti alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro”.  Ai sensi della nuova norma, pertanto, le amministrazioni possono assolvere all’obbligo di pubblicità del codice disciplinare mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale

Il procedimento disciplinare alla luce della recenti innovazioni   

Esaminati i principi generali regolatori della materia, veniamo ora alla disamina degli aspetti pratico – procedurali che maggiormente interessano gli operatori del settore.

Il procedimento disciplinare disciplinato dall’art. 55bis del D.lgs. 165/2001 segue due strade, a seconda della gravità dell’infrazione posta in essere dal dipendente:

  • per le infrazioni di minore gravità, da intendersi come quelle per cui è previsto il rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente
  • per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale, viceversa, ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell’ambito della propria organizzazione, deve individuare l’ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD) competente.

Pertanto per:

le infrazioni meno gravi (sanzione del rimprovero verbale) corrisponde un iter disciplinare gestito dallo stesso responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, secondo le procedure stabilita dalla contrattazione collettiva;

per le infrazioni più gravi, invece, consegue un procedimento disciplinare gestito dall’UDP, a sua volta individuato da ciascuna amministrazione secondo il proprio ordinamento e la propria organizzazione. Quest’ultimo viene disciplinato nei commi 4 e ss. dell’art. 55bis D.lgs 165/2001, così come novellato dal D.lgs 75/2017.

Il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendete, segnalaimmediatamente, e comunque entro 10 giorni, all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza.

L’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre 30 giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti aventi rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell’addebito e convoca l’interessato, con un preavviso di almeno 20 giorni, per l’audizione in contraddittorio a sua difesa.

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 55 quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine previsto per la contestazione dell’addebito e quello per la conclusione del procedimento. 

Il dipendente, cha ha la possibilità di farsi assistere da un rappresentate dell’associazione sindacale a cui aderisce, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, può richiedere che l’audizione sia differita per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento.

L’ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l’atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro 120 giorni dalla contestazione di addebito.

Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonché l’eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente, sono comunicati dall’ufficio competente di ogni amministrazione, per via telematica, all’Ispettorato per la funzione pubblica, entro 20 giorni dalla loro adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del dipendente, il nominativo dello stesso è sostituito da un codice identificativo.

Il dirigente scolastico può sospendere sino a 10 giorni.

In merito al comparto Scuola, secondo quanto previsto dall’art. 55 bis, co 9 quater, per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per 10 giorni è di competenza del responsabile della struttura in possesso di  qualifica dirigenziale e secondo le disposizioni del presente articolo. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque con per le sanzioni punibili con  sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

.
Il nuovo procedimento disciplinare nella Pubblica Amministrazione con specifico riferimento al Comparto Scuola ultima modifica: 2018-02-25T07:28:10+01:00 da
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams

webmaster: Fabio Barina



Sito realizzato da Venetian Navigator 2 srl