Il rientro del docente nella scuola di precedente titolarità è subordinata

di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 7.1.2018

– Nella mobilità 2018/2019 il docente che ha perso, a causa di soprannumero, il posto nella sua scuola di titolarità, mantiene il diritto di precedenza di rientro per un ottennio. Tale precedenza è però subordinata all’avere presentato o al dovere presentare domanda condizionata.

PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITA’

La norma contrattuale che regola il diritto di precedenza al rientro nella scuola di precedente titolarità da cui si è stati trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, è l’art.13 comma 1 punto II.

Tutto il personale docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata, anche su tipologia diversa di posto (comune e/o cattedra, sostegno) ha diritto al rientro con precedenza nella scuola da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora la relativa cattedra o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici dell’ottennio successivo al provvedimento suddetto. Tale precedenza è subordinata all’aver presentato domanda condizionata. In buona sostanza il perdente posto che presenta domanda di trasferimento condizionata è equiparato il personale perdente posto trasferito d’ufficio senza aver presentato domanda.

La precedenza in esame si applica all’interno della provincia e della tipologia di titolarità al momento dell’avvenuto trasferimento d’ufficio o a domanda condizionata (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno). Non opera, quindi, nei casi di modifica della provincia di titolarità o di mobilità professionale.

Tale precedenza spetta a condizione che gli interessati abbiano prodotto domanda per ciascun anno dell’ottennio e che richiedano, come prima preferenza la scuola dalla quale sono stati trasferiti d’ufficio. A tali fini il personale scolastico interessato deve riportare nella apposita casella del modulo-domanda la denominazione ufficiale della scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito quale soprannumerario, nonché compilare la relativa “dichiarazione di servizio continuativo”, facente parte dell’apposito allegato all’O.M. o del modello predisposto per le istanze on line.

È molto importante sottolineare che qualora l’interessato al suddetto rientro ometta di indicare la scuola da cui è stato trasferito nell’ultimo ottennio, nell’apposita casella del modulo-domanda, oppure non alleghi la dichiarazione di cui sopra, perde il diritto alla precedenza.

Per la scuola primaria e infanzia, tranne il caso di scuola speciale, la precedenza in esame è assegnata al circolo che comprende il plesso dal quale il docente beneficiario della precedenza è stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata nell’ultimo ottennio.

L’utilizzazione in altra scuola del personale in soprannumero nella scuola di titolarità o il trasferimento del personale in quanto in soprannumero, non interrompe la continuità del servizio, qualora il personale interessato abbia richiesto, in ciascun anno dell’ottennio successivo, il trasferimento nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune.

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Il rientro del docente nella scuola di precedente titolarità è subordinata ultima modifica: 2018-01-07T18:10:26+01:00 da
Gilda Venezia

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