Immissioni in ruolo, chi svolge altra attività non può stipulare contratto. Quando può essere chiesta l’aspettativa

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Orizzonte Scuola, 16.8.2017

– L’articolo 18 comma 3 del vigente CCNL comparto scuola prevede che il docente possa essere collocato in aspettativa per un anno scolastico, senza retribuzione, per svolgere un’altra attività lavorativa o per superare un periodo di prova.

Questo il dettato normativo:

Il dipendente è inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare, l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova. 

L’ufficio scolastico regionale per il Veneto ha pubblicato una nota per chiarire quanto previsto dal contratto, in seguito a diversi quesiti pervenuti relativamente alla possibilità, da parte di aspiranti individuati per l’assunzione in ruolo, di conservare il rapporto di lavoro in essere, ricorrendo proprio al succitato articolo 18.

L’USR chiarisce che, coloro i quali hanno in atto un rapporto di lavoro, non possono sottoscrivere un contratto a tempo indeterminato nel comparto scuola, se non hanno risolto precedentemente il medesimo rapporto. Se cosi non fosse, si verrebbe a configurare un’incompatibilità ai sensi dell’art. 508 del D.Lgs 297/1994 e dell’art. 53 del D.Lgs 165/2001, che rinvia all’art. 60 e seguenti del Testo Unico approvato con DPR 10.01.1957 n. 3. 

Pertanto, chi dovesse avere in atto un rapporto di lavoro, deve prima risolverlo e poi firmare il contratto come insegnante.

L’aspettativa, di cui sopra, invece, può essere richiesta dopo la stipula, senza cause ostative, del contratto nel comparto scuola.

L’USR interviene anche in merito alla possibilità per i neo assunti di stipulare un rapporto di lavoro part-time, evidenziando che in tal caso è possibile mantenere il precedente rapporto di lavoro, purché sia di natura privata.

 

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