Immissioni in ruolo: come avvengono su posti di sostegno

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di Nino Sabella, Orizzonte Scuola,  19.8.2016

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– Le procedure propedeutiche alle immissioni in ruolo per l’a.s. 2016/17 sono già state avviate dal Miur, che ha emanato apposite istruzioni operative, come abbiamo riferito in “Immissioni in ruolo 2016/17, istruzioni operative e disponibilità. Come funziona assegnazione sede per neoassunti della scuola d’infanzia” .

L’assegnazione dei posti di sostegno sarà oggetto di una novità introdotta dalla legge n.107/2015, secondo cui per accedere a tali posti è necessario partecipare a un’apposita procedura concorsuale, come sta avvenendo per il concorso in atto: i docenti specializzati per l’insegnamento su posti di sostegno hanno, infatti, sostenuto apposite prove scritte e stanno sostenendo le prove orali. Al termine della procedura concorsuale, confluiranno nella graduatoria di sostegno del grado d’istruzione per cui hanno concorso; allo stesso tempo, tali candidati possono aver sostenuto le prove relative alla classe di concorso di abilitazione (in passato, invece, si concorreva solo per la classe di concorso e, se si superava il concorso, si confluiva nella graduatoria della citata classe e nel relativo elenco per il sostegno).

Con la legge 107, dunque – comma 109 lettera b) – non saranno più stilati, per le graduatorie di merito, elenchi di sostegno per l’assunzione in ruolo, ma apposite graduatorie di merito cui si confluisce in seguito al superamento delle specifiche prove per i posti di sostegno:

I concorsi di cui alla lettera a) sono banditi anche per iposti di sostegno; a tal fine, in conformita’ con quanto previsto dall’articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, i bandi di concorso prevedono lo svolgimento di distinte prove concorsuali per titoli ed esami, suddivise per i posti di sostegno della scuola dell’infanzia, per i posti di sostegno della scuola primaria, per i posti di sostegno della scuola secondaria di primo grado e per quelli della scuola secondaria di secondo grado; il superamento delle rispettive prove e la valutazione dei relativi titoli da’ luogo ad una distinta graduatoria di merito compilata per ciascun grado di istruzione. Conseguentemente, per i concorsi di cui alla lettera a) non possono essere predisposti elenchi finalizzati all’assunzione a tempo indeterminato sui posti di sostegno;

Tali indicazioni sono richiamate nelle istruzioni operative al punto A8, dove leggiamo anche che l’assegnazione dei posti di sostegno avviene per il 50% da GaE e per il 50% da GM e che  “le nomine in ruolo sono disposte per ambiti disciplinari”. Quest’ultima espressione non risulta essere sufficientemente chiara e l’estensore delle istruzioni avrebbe potuto esplicitarla ulteriormente.

Partendo da quanto indicato nelle istruzioni operative, illustriamo quali sono le principali disposizioni normative che disciplinano le immissioni in ruolo sui posti di sostegno.

La legge n. 107/2015, come sopra riportato, vieta la creazione di elenchi di sostegno solo per i concorsi, mentre per le GaE detti elenchi sono tuttora vigenti.

Quanto agli “ambiti disciplinari” sopra citati, non pensiamo certo a quelli istituiti con il DM n. 93/2016, perché se così fosse resterebbero fuori alcune classi di concorso, cui sono legati i titoli di specializzazione (vedi ad esempio matematica alla scuola media, che non fa parte di alcun ambito disciplinare, per cui i docenti specializzati – abilitati per la classe di concorso A28 (ex A059) – resterebbero fuori; impossibile). Forse ci si riferisce alle aree disciplinari? Ricordiamo che esse non sono più previste per le graduatorie di merito del concorso 2016.

La legge n. 128/2013, infatti, predispone all’art. 15 comma 3 bis:

le aree scientifica (AD01), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04) di cui all’articolo 13, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all’ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 78 del 23 marzo 1997, sono unificate. Al citato comma 5 dell’articolo 13 della legge n. 104 del 1992, le parole: «, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato» sono soppresse. Le suddette aree disciplinari continuano ad essere utilizzate per le graduatorie di cui all’articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e per i docenti inseriti negli elenchi tratti dalle graduatorie di merito delle procedure concorsuali bandite antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 

Le aree disciplinari, pertanto, sono unificate, pur continuando ad essere utilizzate solo per le graduatorie ad esaurimento (cioè quelle previste dall’art. 401 del decreto legislativo n. 297/94) e per i docenti delle graduatorie di merito dei concorsi antecedenti alla legge in questione (ad esempio il concorso 2012 e precedenti).

Per i docenti delle GaE la suddetta suddivisione in aree disciplinari cesserà d’esistere al prossimo aggiornamento delle medesime (che è stato posticipato al 2018/19), come leggiamo al comma 3 ter del succitato articolo 15 della legge n. 128/2013:

All’atto dell’aggiornamento delle graduatorie di istituto, ad esclusione della prima fascia da effettuare in relazione al triennio 2014/2015-2016/2017, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e successive modificazioni, le aree di cui al comma 3-bis del presente articolo, per le predette graduatorie, sono unificate. Gli elenchi relativi alle graduatorie di istituto di prima fascia e alle graduatorie provinciali, a meno che non siano esauriti all’atto dell’aggiornamento da effettuare in relazione al triennio 2014/2015-2016/2017, sono unificati all’atto dell’aggiornamento per il successivo triennio 2017/2018-2019/2020. Gli aspiranti, muniti del titolo di specializzazione, sono collocati in un unico elenco e graduati secondo i rispettivi punteggi e rispettando la divisione in fasce delle predette graduatorie.

Le immissioni in ruolo su sostegno a.s. 2016/17, pertanto, per i docenti della scuola secondaria di II grado avverranno: senza la distinzione in aree, per i docenti assunti dalle GM 2016, con la suddivisione in aree per i docenti assunti da GaE.

La suddivisione in aree per i docenti delle GaE è richiamata anche nel CCNI sulla mobilità dell’8 aprile u.s., all’articolo 28/5:

In attuazione dell’art. 15 comma 3 bis della L. 128 /2013 che prevede: “ Le suddette aree disciplinari continuano ad essere utilizzate per le graduatorie di cui all’articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e per i docenti inseriti negli elenchi tratti dalle graduatorie di merito delle procedure concorsuali bandite antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ” i posti che residuano al termine delle operazioni di mobilità sono ripartiti nelle 4 aree disciplinari proporzionalmente alle disponibilità iniziali di ciascuna area.

Per i docenti assunti da GaE saranno,  inoltre, ancora vigenti gli elenchi, mentre gli insegnanti vincitori di concorso saranno assunti dalle rispettive graduatorie di sostegno.

In sintesi, le assunzioni su sostegno:

  • avverranno per il 50% dagli elenchi di chi è iscritto in GaE e per il rimanente 50% dalle graduatorie di merito di sostegno del concorso 2016
  • per la scuola secondaria di II grado continuerà la suddivisione in aree per i docenti delle GaE, mentre non è prevista per i docenti delle GM.

Quello sopra descritto dovrebbe essere il quadro di riferimento per le assunzioni sui posti di  sostegno per l’a.s. 2016/17, sebbene sottolineiamo ancora una volta che non si comprende cosa voglia intendere l’estensore delle istruzioni con l’espressione per “ambiti disciplinari” e che sarebbe necessario un un ulteriore chiarimento da parte del MIUR.

Nelle istruzioni si forniscono, inoltre, indicazioni riguardo alle assunzioni sempre su sostegno di particolari categorie di docenti, ossia quelli che hanno conseguito il titolo di sostegno nei corsi speciali riservati (art. 3 DM 21/05) e il personale che ha conseguito il titolo di sostegno in seguito all’ammissione a corsi riservati a chi ha svolto 360 giorni di servizio su sostegno (art. 1 comma 2 lettere a), b) e c) del DM 21/05). Tali docenti hanno l’obbligo di stipulare con priorità contratti  a tempo determinato e indeterminato su posti di sostegno e non possono accettare, dopo l’accettazione di un posto di sostegno, un’altra proposta successiva su posto comune per insegnamenti collegati ad abilitazioni conseguite tramite il citato DM n.21/05. Possono, quindi, farlo per insegnamenti collegati ad abilitazioni conseguite tramite differenti disposizioni normative.

I docenti assunti su sostegno continuano ad avere l’obbligo di permanenza su tale tipo di posto per un quinquennio.

Immissioni in ruolo 2016/17: guide, consulenza, normativa

Immissioni in ruolo: come avvengono su posti di sostegno ultima modifica: 2016-08-19T07:59:06+02:00 da
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