Immissioni in ruolo fase C: supplenza nella paritaria e aspettativa

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di Paolo Pizzo  Orizzonte Scuola,  18.11.2015.  

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Molti docenti attualmente in servizio nella scuola paritaria ci chiedono se il comma 99 della legge 107/2015, che permette di assumere servizio nel posto di ruolo della fase C solo al termine della supplenza, possa essere applicato anche a questa tipologia di supplenza.

Ai sensi dell’art 1 comma 99 della legge 107: Per i soggetti assunti nelle fasi di cui alle lettere b) e c) del comma 98, l’assegnazione alla sede avviene al termine della relativa fase, salvo che siano titolari di contratti di supplenza diversi da quelli per supplenze brevi e saltuarie. In tal caso l’assegnazione avviene al 1º settembre 2016, per i soggetti impegnati in supplenze annuali, e al 1º luglio 2016 ovvero al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, per il personale titolare di supplenze sino al termine delle attivita’ didattiche. La decorrenza economica del relativo contratto di lavoro consegue alla presa di servizio presso la sede assegnata.”

Dal momento che la supplenza in una scuola non statale non può essere considerata al pari di quella conferita nella scuola statale, e dunque rientrare nella previsione del comma 99 della legge, il docente attualmente in servizio presso una scuola non statale e contemporaneamente destinatario di un contratto a tempo indeterminato non può posticipare la presa di servizio.

Potrebbe in questi casi però richiedere l’aspettativa di cui all’art 18/3 de lCCNL/2007 ovveroessere collocato per un anno in aspettativa non retribuita per svolgere l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova.

Giova ricordare che l’attuale norma ha modificato in parte l’art. 18/3 rispetto al precedente CCNL (2003), omettendo le parole “nell’ambito di altro comparto della P.A.”.

Pertanto, la nuova norma offre al dipendente la possibilità di stipulare un altro contratto di lavoro presso altra amministrazione pubblica o ente pubblico o presso soggetti privati come il caso per esempio della scuola non statale.

È stato inoltre chiarito dall’USR Umbria che se prima o contestualmente alla effettiva presa di servizio il dipendente presenta richiesta scritta di aspettativa ai sensi dell’art. 18 comma 3, il dirigente scolastico possa concederla.

Immissioni in ruolo e supplenze. Aspettativa per altro lavoro contestuale alla presa di servizio: si può. Parere Umbria

Pertanto, considerata la faq 25 emanata dal Miur in occasione del piano straordinario di immissioni in ruolo ( Immissioni in ruolo. Nuova FAQ su posticipo presa di servizio per ruolo) ma sopratuttto considerato anche le disposizioni comuni contenute nella circolare delle supplenze del 10 agosto 2015, che richiamano anche i contratti a tempo indeterminato, laddove specificano che la stipula del contratto, opportunamente perfezionata dal Dirigente scolastico attraverso le funzioni del sistema informativo, rende immediatamente fruibile gli istituti di aspettativa e congedo previsti dal CCNL, l’aspettativa si potrà richiedere contestualmente alla presa di servizio.

Immissioni in ruolo fase C: supplenza nella paritaria e aspettativa ultima modifica: 2015-11-19T05:55:48+01:00 da
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