Immissioni in ruolo. Miur modifica FAQ n. 10. Chi non presenta domanda rimane nelle GaE fino al loro esaurimento

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di Lalla,  Orizzonte Scuola,  6.8.2015

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Il Miur ha finalmente compreso che il termine “soppressione delle graduatorie” aveva creato una ambiguità lessicale non facile da districare e, dopo numerose sollecitazioni, modifica la FAQ incriminata, quella in cui si decide il destino di chi decide di non presentare domanda per partecipare al piano straordinario assunzionale.

Adesso la FAQ, presente nella sezione del sito Miur dedicato al piano assunzionale 2015/16, recita così

“10. Sono iscritto nelle graduatorie ad esaurimento. Se non presento la domanda di partecipazione alle fasi b) e c) del piano straordinario di assunzioni cosa succede?

Se non ricevo una proposta di assunzione nelle fasi zero e A e non presento domanda di partecipazione alle fasi b) e c) del piano assunzionale, non potrò partecipare al piano straordinario di assunzioni e rimarrò iscritto nelle graduatorie fino al loro esaurimento (vedi anche FAQ n. 18)”

Dunque, come avevamo correttamente individuato nelle nostre FAQ, prevale il combinato disposto della legge n.107 del 13 luglio 2015 e del DDG n. 767/2015.

Perchè il Miur rimanda alla FAQ n. 18? Perchè – avverte il Miur – è vero che si rimane nelle Graduatorie ad esaurimento, ma nessuno potrà assicurare l’assunzione in ruolo nei prossimi anni. Anzi, il Ministero ipotizza le prossime immissioni in ruolo solo nel 2017/18, addirittura contraddicendosi nel fatto che entro il 1° dicembre 2015 dovrebbe essere emanato il concorso, con assunzioni dal 1° settembre 2016.

La FAQ 18 pertanto risulta contraddittoria e confusionaria, ma esplicita nel messaggio: chi non presenta domanda si assume una personale responsabilità.

“Se non presento la domanda di partecipazione alle fasi  b ) e  c ) del piano straordinario di assunzioni, potrò comunque essere assunto in futuro?

Naturalmente non si potrà essere assunti nel 2015/2016, proprio perché non si è presentata la domanda.
Per quanto riguarda gli anni successivi, va ricordato che nel 2016/2017 cambierà la geografia dei posti vacanti e disponibili poiché molti di questi potranno essere occupati dal personale già di ruolo nel 2014/2015 a seguito del piano straordinario di mobilità previsto dal comma 108 della legge 107/2015. Quindi, i primi scorrimenti nelle graduatorie ad esaurimento che eventualmente rimarranno in vigore dopo il piano straordinario potrebbero non avvenire prima del 2017/2018. Va inoltre ricordato che le graduatorie non esaurite potranno essere scorse solo nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili della provincia di riferimento, poiché il rimanente 50 per cento è riservato al prossimo concorso che sarà bandito entro il 1° dicembre 2015. Infine, la distribuzione dei posti per classe di concorso dipenderà anche dal fabbisogno espresso dalle scuole con i Piani triennali dell’offerta formativa e, dunque, ad oggi non è conosciuta. “

 

Immissioni in ruolo. Miur modifica FAQ n. 10. Chi non presenta domanda rimane nelle GaE fino al loro esaurimento ultima modifica: 2015-08-06T06:37:29+02:00 da
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