Incidente alunno a scuola, Tribunale: no a risarcimento se non prevedibile nè evitabile

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dallo Studio Rando Gurrieri,  29.10.2016

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L´accertamento della responsabilità dell´istituto scolastico per i danni alla persona riportati da un allievo all´interno dell´istituto presuppone la prova del fatto, ovvero del verificarsi del fatto dannoso, del nesso causale tra esso e il soggetto responsabile, ovvero, ancora, che l´infortunio si sia verificato all´interno dell´edificio scolastico, durante l´orario scolastico, ovvero quando il minore era sotto la responsabilità degli insegnanti. E questo anche perché l´accertamento della precisa dinamica del fatto e del luogo esatto in cui esso si è verificato, e delle modalità dell´accaduto, può consentire all´istituto di fornire la prova liberatoria, ipotizzabile qualora il danno sia derivato da un gesto inconsulto dell´alunno o di un altro alunno, non prevedibile, né evitabile, neppure a mezzo della presenza costante e attenta di un insegnante o del personale scolastico.

Sono questi i principi contenuti nella Sentenza con cui la Sezione I del Tribunale di Salerno ha rigettato la domanda dei genitori di un minore diretta al risarcimento dei danni da questo subiti in seguito ad un incidente accaduto nei locali scolastici, quando l´alunno era stato colpito dall´apertura di una porta.
Nel caso esaminato dal Tribunale, pur essendo incontestato che l´incidente fosse avvenuto all´interno dei locali scolastici e nel corso delle lezioni, i giudici hanno rigettato la domanda per difetto della prova, non avendo la parte ricorrente fornito alcuna dimostrazione che il sinistro non fosse stato causato da un gesto inconsulto dell´alunno o di un altro alunno, e che lo stesso non risultasse, quindi, prevedibile o evitabile, anche mediante la presenza costante e attenta di un insegnante o del personale scolastico.
La pronuncia del Tribunale salernitano si iscrive quindi nel solco delineato dalla giurisprudenza della Cassazione che, da ultimo, decidendo in ordine ad una domanda di risarcimento dei danni patiti da uno studente, il quale – durante l´orario scolastico e nel corso di una partita di calcio “particolarmente animata”, svolgentesi in assenza dell´insegnante di educazione fisica che l´aveva organizzata – aveva riportato gravi lesioni all´occhio destro a seguito di una violenta pallonata, ha rigettato l´appello dei suoi familiari contro la Sentenza della Corte d´Appello che aveva escluso la responsabilità della Scuola, stabilendo che “in materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo verificatosi a carico di uno studente all´interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica, nell´ambito dello svolgimento di una partita, ai fini della configurabilità di una responsabilità a carico della scuola ex art. 2048 cod. civ., incombe sullo studente l´onere di provare il fatto costitutivo della sua pretesa, ovvero l´illecito subito da parte di un altro studente, e sulla scuola l´onere di provare il fatto impeditivo, ovvero di non aver potuto evitare, pur avendo predisposto le necessarie cautele, il verificarsi del danno”.
Il quadro ordinamentale: quando la Scuola è responsabile
La questione degli infortuni che gli alunni possono subire a scuola, e delle conseguenti responsabilità, è stata dibattuta in giurisprudenza, che fa discendere dall´accoglimento della domanda di iscrizione dell´alunno, e della sua ammissione ai corsi scolastici, quel contratto che impone al personale scolastico di prendersi carico, con ogni conseguente responsabilità, della incolumità dell´alunno (Cass. n. 3680/2011).
Similmente quindi a quanto accade in altri contesti (per esempio, in quello di impresa), è sulla scuola che incombe l´obbligo di porre in essere le misure necessarie, e comunque idonee, ad impedire l´insorgenza di un danno, tanto nei locali scolastici “propri” che nelle pertinenze della scuola, quali i giardini e i cortili.
La giurisprudenza ha poi distinto la natura della responsabilità, che può essere contrattuale, qualora la domanda si fondi sull´inadempimento del cennato obbligo di custodia e di vigilanza oppure extracontrattuale, in base al generale principio del neminem laedere. Le due domande possono essere azionate separatamente o concorrentemente, cioè simultaneamente.
Chi propone la domanda è tenuto a dimostrare che il danno si sia verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre l´amministrazione scolastica può, come detto, liberarsi dimostrando che l´accaduto sia stato determinato da una causa ad essa non imputabile (e non imputabile, altresì, al personale dipendente).
Segue Sentenza Tribunale Salerno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Lucia Cammarota, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa recante R.G. n. 2112/2013 ad oggetto risarcimento danni, assegnata a sentenza all´udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del 28.06.2016,
TRA
F.S., (…), e P.F., (…), in qualità di genitori esercenti la potestà sul minore M.S., rapp.ti e difesi dall´avv. Carmela Ragone;
-ATTORI-
E
M.I.U.R., Ministero dell´Istruzione, dell´Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica p.t., rapp.to e difeso dall´Avvocatura dello Stato;
-CONVENUTO-
E
U.S. Ass.ni, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall´Avv. Stanislao Vecchione;
-CHIAMATA IN CAUSA-
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Occorre premettere che il presente provvedimento è redatto secondo i canoni dettati dagli artt. 132 e 134 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla L. n. 69 del 2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie.
Gli attori hanno convenuto il M.I.U.R., Ministero dell´Istruzione, dell´Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica p.t., per sentirlo condannare al risarcimento dei danni, in seguito all´incidente avvenuto in data 28.04.2011, alle ore 14,30 circa, allorquando il minore M.S., alunno della M.M., nei locali scolastici, veniva colpito dall´apertura della porta.
Si costituiva il M.I.U.R., Ministero dell´Istruzione, dell´Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica p.t., il quale chiedeva il rigetto della domanda e chiamava in garanzia la U.S. Ass.ni, in persona del legale rapp.te p.t., giusta polizza n. (…).
Si costituiva la U.S. Ass.ni, in persona del legale rapp.te p.t., la quale chiedeva il rigetto della domanda.
In corso di causa veniva ascoltato un teste e, senza alcuna consulenza, la causa rinviata all´odierna udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
La domanda non è stata provata e, pertanto, non può essere accolta.
Ed infatti, all´udienza del 31.05.2016, fu ascoltata la teste degli attori, L.M., la quale testualmente riferiva “non ero presente sul luogo dell´incidente”.
Ne consegue, essendo questa l´unica teste ascoltata dagli attori, che tamquam non esset perché il teste non presente al momento dei fatto e, dunque, nulla ha potuto riferire sulla dinamica dello stesso.
E´ pacifico che l´accertamento della responsabilità dell´istituto scolastico per i danni alla persona riportati da un allievo all´interno dell´istituto presuppone la prova del fatto, ovvero del verificarsi del fatto dannoso, e del nesso causale tra esso e il soggetto responsabile, ovvero che l´infortunio si sia verificato all´interno dell´edificio scolastico, durante l´orario scolastico, ovvero quando il minore era sotto la responsabilità dell´istituto e degli insegnanti. E questo anche perchè, l´accertamento della precisa dinamica del fatto, ovvero del luogo esatto in cui esso si è verificato e delle modalità dell´accaduto, può consentire all´istituto di fornire la prova liberatoria, ipotizzabile qualora il danno sia derivato da un gesto inconsulto dell´alunno o di altro alunno, non prevedibile né evitabile neppure a mezzo della presenza costante e attenta di un insegnante o del personale scolastico – Ex multiis :
Cassazione civile, sez. VI, 12/10/2015, n. 20475.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio recante RG n. 2112/2013, così provvede:
  • Rigetta la domanda.
  • Condanna gli attori al pagamento delle spese di giudizio che liquida Euro 1.200,00 per competenze, oltre rimborso, cassa e iva come per legge, a favore del convenuto.
  • Condanna gli attori al pagamento delle spese di giudizio che liquida Euro 1.200,00 per competenze, oltre rimborso, cassa e iva come per legge, a favore della chiamata in causa.
Così deciso in Salerno, il 28 giugno 2016.
Depositata in Cancelleria il 28 giugno 2016.
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Incidente alunno a scuola, Tribunale: no a risarcimento se non prevedibile nè evitabile ultima modifica: 2016-11-13T06:05:28+01:00 da
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