Informazione successiva. Deve essere data in forma analitica e non aggregata

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dalla Gilda degli insegnanti di Venezia. 8.10.2016

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– Con la Nota n. 11529 del 10.06.2016. “Compensi accessori corrisposti al personale della scuola. Chiarimenti” il Direttore Generale del Veneto Daniela Beltrame ha dato ai DS del Veneto l’indicazione di dare informazione sindacale sui compensi accessori corrisposti al personale nell’ambito dei progetti finanziati con il fondo d’Istituto «solo in forma aggregata, indicandone l’importo complessivo, eventualmente per “fasce” o “qualifiche”. Non potranno essere quindi oggetto di comunicazione gli importi riferibili ai singoli lavoratori individuali.» 

La motivazione di tale diniego risiede a parere del DG del Veneto nei provvedimenti del Garante della Privacy  Provvedimento n. 431/2012 e Provvedimento 358 del 2013, e la nota n. 2851090946 del 7 ottobre 2014.

Riportiamo di seguito la seconda di una serie di sentenze – e non di pareri – di alcuni TAR e  Giudici del lavoro che fanno chiarezza in merito.

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Camerino ha riconosciuto con sentenza n. 13/2016 che non sussiste il vincolo della tutela della privacy a proposito dell’informativa successiva dovuta alle RSU perché non prevista né dal CCNL della scuola né dai contratti integrativi regionale e aziendale.

Il Giudice riconosce che «sulla doverosità dell’ostensione dei prospetti riepilogativi, ma necessariamente dettagliati, non sussiste alcun dubbio tenuto conto della normativa più sopra riportata, delle informazioni assunte e della documentazione agli atti».

I testi di riferimento citati dal Giudice di Camerino sono l’art. 16, comma 3, lettere i), k), l) del  CCNL 2002/2005 sottoscritto il 24.07.2003, nonché l’art. 6, c. 8 dell Contratto Collettivo decentrato sulle Relazioni sindacali delle Marche del 04.06.2004.

Il tutto risulta aggravato dalla richiesta poi disattesa da parte del Collegio dei Revisori dei Conti che hanno formalmente invitato la Dirigenza scolastica «nel rispetto delle relazioni sindacali e delle relative responsabilità e nel quadro di un sistema di dette relazioni improntato ai criteri di correttezza, di collaborazione e di trasparenza a dare le informazioni richieste» ricordando che «tra le materie di informazione successiva rientra la verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa di istituto sull’utilizzo delle risorse stesse». Tale comportamento ha impedito infatti la sottoscrizione del Contratto di Istituto dell’anno successivo.

Il Giudice prosegue inoltre precisando che «la condotta “ostruzionistica” posta in essere dalla Dirigenza scolastica consistita nel persistente rifiuto […] di consegnare alla RSU i prospetti riepilogativi sull’utilizzo del fondo scolastico con il prospetto dei nominativi, impegni orari, attività e relativi compensi e nel fornire informazioni generiche e lacunose , non trova inoltre alcuna giustificazione, neppure nelle asserite esigenze di privacy».

Per questi motivi il Giudice del lavoro del Tribunale di Camerino dichiara antisindacale il comportamento del Dirigente scolastico ai sensi dell’art. 28 della Legge. n. 300/1970 Statuto dei lavoratori.

Si veda di seguito il testo integrale della sentenza.

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Pubblicheremo in seguito altre sentenze più recenti  in merito alla questione.

Informazione successiva. Deve essere data in forma analitica e non aggregata ultima modifica: 2016-10-08T16:51:29+02:00 da

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