Informazione successiva: non esiste un problema di tutela della privacy

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dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 6.10.2016

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– Con la Nota n. 11529 del 10.06.2016. “Compensi accessori corrisposti al personale della scuola. Chiarimenti” il Direttore Generale del Veneto Daniela Beltrame ha dato ai DS del Veneto l’indicazione di dare informazione sindacale sui compensi accessori corrisposti al personale nell’ambito dei progetti finanziati con il fondo d’Istituto «solo in forma aggregata, indicandone l’importo complessivo, eventualmente per “fasce” o “qualifiche”. Non potranno essere quindi oggetto di comunicazione gli importi riferibili ai singoli lavoratori individuali.» 

La motivazione di tale diniego risiede a parere del DG del Veneto nei provvedimenti del Garante della Privacy  Provvedimento n. 431/2012 e Provvedimento 358 del 2013, e la nota n. 2851090946 del 7 ottobre 2014.

Riportiamo inoltre di seguito la prima di una serie di sentenze – e non di pareri – di alcuni TAR e  Giudici del lavoro che fanno chiarezza in merito.

Secondo il giudice del Tribunale di Cassino è evidente che, «in relazione al dovere di informazione sancito a carico del Dirigente Scolastico dal già citato art. 6 CCNL, è riconosciuto alle OO.SS. una “situazione giuridicamente rilevante”, tale, cioè, da fondare una legittima pretesa di accesso agli atti.
Pur nella consapevolezza che la L.675/96 (sulla cd. Tutela della privacy) abbia introdotto una serie di limiti al diritto di accesso agli atti amministrativi, non può certo ritenersi, come, peraltro, più volte ribadito dalla stessa Autorità Garante, che la legge in questione abbia abrogato le disposizioni in materia di accesso agli atti amministrativi o abbia introdotto delle limitazioni irragionevoli. Si pone, pertanto, esclusivamente un problema di contemperamento di interessi contrapposti, aventi entrambi rilevanza costituzionale: quello pubblico all’informazione (art.21 Cost.) e quello privato alla riservatezza (arg.ex art.2 Cost.).
Ne deriva che la particolare prudenza imposta dalla legge su richiamata nel trattamento dei dati personali (configurando l’art. 18 un’ipotesi di responsabilità civile oggettiva e l’art. 35 una fattispecie di reato, in relazione al trattamento illecito dei suddetti dati), non può giustificare un’aprioristica preclusione di ogni possibilità di accesso ai documenti amministrativi contenenti dati relativi alla sfera privata delle persone.
Deve, sul punto, precisarsi che i dati in questione non rientrano certo nella categoria del cd. Dati sensibili (dei dati cioè idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, le opinioni pubbliche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni, lo stato di salute o la vita sessuale delle persone), che, in quanto tali, sono soggetti ad una specifica disposizione di legge che ne autorizzi l’esercizio, in presenza di particolari finalità di interesse pubblico, la cui realizzazione sia ritenuta prevalente sulla del diritto alla riservatezza.
Ciò precisato, senza accedere ad alcuna tesi estremistica (privilegiante, cioè, in modo assoluto il diritto alla riservatezza o, all’opposto, quello di accesso agli atti), sulla base della semplice valutazione comparativa dei concreti interessi in gioco, deve ritenersi meritevole di tutela la posizione giuridica a difesa della quale, nel caso di specie, è stato invocato il diritto di accesso agli atti.
Sulla base della normativa contrattuale più volte diritto-dovere di verificare la concreta realizzazione delle attività da svolgersi con il finanziamento del Fondo d’Istituto, la corrispondenza tra le somme programmate e quelle richiamata deve ritenersi che in capo alle organizzazioni sindacali si configuri un vero e proprio di fatto liquidate, l’eventuale rimanenza di somme non utilizzate; diritto-dovere questo che in quanto strumentale alla tutela di interessi collettivi di categoria, deve, senz’altro ritenersi prevalente rispetto all’interesse della tutela della riservatezza.
A tali considerazioni di carattere teorico e generale, devono, poi aggiungersi dei rilievi di carattere pratico, in ordine all’esatta natura della documentazione di cui è stata richiesta la pubblicazione.
Lo stesso Dirigente Scolastico, sentito nel giudizio, ha riferito che nel corso dell’anno scolastico 2001, senza che fosse stata avanzata nessuna specifica richiesta da parte delle OO.SS., è stato affisso nell’albo dell’Istituto un documento (prodotto in copia dalla parte ricorrente e riconosciuto dal convenuto) contenente l’elenco dei docenti che avevano svolto attività finanziate con il Fondo d’istituto, con l’indicazione del numero di ore concretamente svolte e delle retribuzioni conseguentemente percepite.
Il Dirigente ha poi giustificato il proprio rifiuto di pubblicazione delle tabelle nel corso dell’anno scolastico successivo, spiegando di aver ritenuto che gli fosse stata richiesta la pubblicazione degli estratti dei mandati di pagamento emessi dall’Istituto in favore dei singoli docenti, contenenti, oltre all’indicazione delle retribuzioni effettivamente percepite, anche quelle delle coordinate bancarie di ciascun dipendente.
Orbene, a prescindere dalla possibilità di eliminare le indicazioni relative alle coordinate bancarie e quindi di pubblicare direttamente i mandati di pagamento, il Dirigente ben avrebbe potuto far pubblicare una tabella del tutto analoga a quella affissa nell’albo d’istituto l’anno precedente, così assolvendo correttamente al proprio dovere di informazione nei confronti delle delegazioni trattanti.
In conclusione, sulla base delle considerazioni dianzi svolte, deve ritenersi che il diniego di pubblicazione delle tabelle dei dipendenti retribuiti con risorse del Fondo d’istituto integri gli estremi della condotta antisindacale, in quanto limitativa dell’attività del sindacato e lesiva di una prerogativa allo stesso riconosciuta dalla contrattazione collettiva.
La circostanza, poi, che il suddetto rifiuto possa essere stato motivato più da un atteggiamento di eccessiva prudenza nella gestione dei dati personali dei dipendenti, che da uno specifico intento lesivo delle prerogative sindacali, non esclude il carattere antisindacale della condotta, essendo sufficiente che la stessa abbia oggettivamente leso l’interesse di cui erano portatrici le organizzazioni sindacali (v. Cass. SS.UU. 12.6.1997 n.5295, cui la successiva giurisprudenza di legittimità si è uniformemente conformata).
Deve pertanto ordinarsi al Dirigente d’istituto di cessare l’illegittimo comportamento antisindacale e di consentire, quindi, alla parte ricorrente di accedere alle tabelle di liquidazione del Fondo d’istituto, in conformità ai criteri su indicati

Pubblicheremo in seguito altre sentenze, più recenti, in merito alla questione.

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Informazione successiva: non esiste un problema di tutela della privacy ultima modifica: 2016-10-06T22:03:02+02:00 da

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