Orizzonte Scuola, 14.11.2016
– L’Inail ha diffuso una scheda con la quale dà indicazioni relativamente alle tutele per gli infortuni durante il tragitto tra casa e sede di lavoro.Secondo il D.LGS. 38/2000 ART. 12 le tutele scattano quando le persone assicurate hanno un incidente durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, qualora non sia presente un servizio di mensa.
La tutela persiste anche in caso di interruzioni o deviazioni effettuate, dovute a causa di forza maggiore.
L’assicurazione opera anche nel caso in cui il lavoratore utilizza un mezzo di trasporto proprio (o comunque privato), purché necessario.
Per necessario la normativa intende che:
- Non esistono mezzi pubblici di trasporto che collegano il luogo di abitazione con il luogo di lavoro.
- Non c’è coincidenza tra l’orario dei mezzi pubblici e quello del lavoro (es. orario treno incompatibile). Il risparmio di tempo, utilizzando il mezzo privato, deve essere pari o
- superiore a un’ora per ogni tragitto, deve avere carattere di regolarità ed essere oggettivamente riscontrabile.
- I tempi d’attesa derivanti dall’uso dei mezzi pubblici rendessero troppo lunga l’assenza del lavoratore dalla famiglia.
- È notevole la distanza tra abitazione e luogo di lavoro: l’uso del mezzo privato è giustificato per distanze superiori a 1Km da percorrere a piedi per ogni singolo tragitto.
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Infortunio durante il percorso casa-scuola e viceversa: tutele, attenti all’uso del mezzo privato. Una scheda INAIL ultima modifica: 2016-11-14T22:06:24+01:00 da