Insegnanti. Allattamento e riduzione oraria anche per le riunioni pomeridiane

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di Paolo Pizzo  Orizzonte Scuola, 26.10.2015.  

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Le attività funzionali all’insegnamento, così come disciplinate dall’art. 29 del CCNL in che misura rientrano nel riposo giornaliero richiesto dalle docenti durante il primo anno di vita del bambino?

Il Decreto legislativo 26.03.2001 n. 151, testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità a norma dell’articolo 15 della Legge 8.03.2000 n. 53, ha sostanzialmente riconfermato l’articolo 10 commi 1 e 2 della Legge 1204/71, che prevede:

1. il Datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.

2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall’azienda.

Dunque si parla di orario giornaliero, sulla base del numero di ore di lavoro stabilite. Numero che, per quanto riguarda gli insegnanti, può variare in funzione delle riunioni pomeridiane (attività funzionali all’insegnamento), programmate su base annuale di solito nel primo collegio docenti.

Pertanto anche la partecipazione a tali riunioni deve essere considerata, a nostro parere, “orario di lavoro”.

Tali ore, fino a 40, sono infatti contrattualmente previste.

Anche perchè altrimenti non sarebbe ammissibile che i Dirigenti Scolastici chiedano che l’assenza a tali incontri sia giusitificata ma nello stesso tempo non la ricomprendono come “orario di lavoro” ai fini della riduzione oraria.

Tutto sui congedi parentali

Insegnanti. Allattamento e riduzione oraria anche per le riunioni pomeridiane ultima modifica: 2015-10-26T14:47:35+01:00 da
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