Istruzione tecnica, il nodo delle modifiche ai quadri orari

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Possibile rivoluzione negli orari degli istituti tecnici e professionali, dopo che il prefetto di Roma ha nominato commissario ad acta il girettore generale del Ministero istruzione per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica, per l’esecuzione della Sentenza n. 6438/2015 del Tar Lazio. La sentenza, pronunciata su giudizio di ottemperanza, fa seguito alla precedente decisione n. 3527/2013 dello stesso TAR, che aveva annullato le disposizioni amministrative di riduzione dell’orario scolastico per le cosiddette materie professionalizzanti negli istituti tecnici e professionali, emanate nel 2010 dal Ministero dell’Istruzione, in ragione della mancata adozione dei criteri di riduzione.

La storia
Tutto è partito da un ricorso del sindacato autonomo Snals, secondo cui la riduzione dell’orario operata nei tecnici e professionali è andata ad incidere direttamente sulla formazione e sullo sviluppo della formazione diretta a consentire l’inserimento nella filiera tecnologica o in quella produttiva che costituisce dichiarata finalità dei due tipi di istituti. A ciò si aggiunga che non è stato neppure adottato il Regolamento sulle classi di concorso previsto quale primo passo dall’art. 64, comma 4 lettera a) del d.l. n. 112/2008 ai fini della riorganizzazione del sistema scolastico. Ciò ha di fatto comportato percorsi scolastici con una drastica riduzione oraria per tutti gli insegnamenti qualificanti dei due istituti: ragionieri che hanno studiato meno discipline economico aziendali e meno matematica applicata; aspiranti meccanici che hanno studiato meno meccanica e meno laboratorio e così via dicendo.

La decisione dei giudici amministrativi
Il Tar Lazio ha accolto il ricorso, osservando che «ridurre l’orario delle materie professionalizzanti, ancorché possa avere una sua logica basata sulla non penalizzazione delle materie a ridotto orario di insegnamento e peraltro assurto a criterio, del tutto postumo, di motivazione della riduzione oraria, appare realizzare l’effetto esattamente contrario a quello dal Ministero sostenuto e cioè quello di rispettare l’offerta formativa delle singole istituzioni». Inoltre il Collegio afferma di concordare con il parere emesso dal Consiglio nazionale della Pubblica istruzione, che in sostanza «bacchettava» l’amministrazione, in quanto non ha enucleato alcun criterio in base al quale individuare le materie il cui orario andava ridotto, operando quindi una indiscriminata riduzione a danno della completezza dei curricula, con l’unico intento del contenimento della spesa. Il TAR ha pertanto annullato i due regolamenti DPR 87 e 88 del 2010 nella parte in cui determinano senza indicazione dei criteri l’orario complessivo per gli istituti professionali e tecnici

Quadri orario
Il Ministero non ha dato inizialmente alcun corso alla pronuncia, sostenendo che essa «avrebbe inciso solo sull’anno in corso e non sugli orari del ciclo di istruzione una volta che questo fosse entrato a regime». La tesi ministeriale è stata però contestata dalla SNALS con il ricorso di ottemperanza, nel quale si è al contrario sostenuto che la sentenza comporta la caducazione del riordino, a regime, del secondo ciclo relativamente agli istituti tecnici e professionali, con la conseguenza che, a seguito del giudicato amministrativo, per tutte le classi del corso non possono trovare applicazione i nuovi quadri orari decurtati. La sentenza, quindi, comporta il ripristino della situazione ordinamentale antecedente alla riforma Gelmini sotto il profilo della consistenza delle ore di insegnamento. Ancora una volta il Tar ha accolto il ricorso, ma in merito alle modalità esecutive della sentenza sembra limitarsi a suggerire «il possibile contenuto dei criteri con i quali dovrebbero essere integrati i due Regolamenti (…) ad esempio, il contenuto delle note con le quali annualmente il Ministero individua le cosiddette “classi atipiche” di materie (…) potrebbe confluire nei regolamenti in guisa di criteri di determinazione delle riduzioni di orario».

L’adempimento del Miur e la legge 107
Il ministero riterrà eseguita la sentenza mediante la mera emanazione di un regolamento che integri le motivazioni delle scelte operate nel 2010. Ma il Tar ha contestato in radice i criteri stessi, per cui un qualche cambiamento dei quadri orario si impone. In ogni caso, indipendentemente dalla sentenza del Tar, il legislatore ha ben presente le criticità formative verificatesi con la riforma, tanto è vero che la legge 107 «buona scuola» contiene una delega per la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, ma non di quella dei tecnici. All’interno del decreto delegato, dovrà prevedersi «il potenziamento delle attivita’ didattiche laboratoriali, la rimodulazione, a parità di tempo scolastico, dei quadri orari degli indirizzi, con particolare riferimento al primo biennio». È infatti proprio nel biennio che più si è sofferta l’eccessiva «licealizzazione» dei professionali, con l’inserimento di un alto numero di materie teoriche e una eccessiva riduzione delle ore laboratoriali di indirizzo.

Istruzione tecnica, il nodo delle modifiche ai quadri orari ultima modifica: 2015-09-18T06:47:32+02:00 da
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