La legge 107, l’Avvocatura dello Stato e la difesa della P.A.

Fabio Guarna, La Tecnica della scuola, 13.7.2017

– Il contenzioso che ha innescato la legge 107/2015 e di cui i media si occupano riportando le varie pronunce della magistratura ha aperto anche un altro campo di analisi nella giurisprudenza che riguarda gli aspetti procedurali legati al processo del lavoro.

Si tratta di questioni che riguardano il comparto scuola ma più in generale quello dell’intera della pubblica amministrazione relativamente ai soggetti che ne assumono la difesa in giudizio.

E’ noto infatti che al fine di ridurre il notevole carico di lavoro dell’Avvocatura dello Stato è stato introdotto l’art. 417 bis cpc che si applica nelle ipotesi in cui la P.A. sia attrice o convenuta e offre la possibilità ai dipendenti della stessa P.A. di sostenere la difesa dell’Amministrazione davanti al giudice del lavoro, a meno che non vengano in rilievo questioni di massima o di notevoli riflessi economici dove è l’Avvocatura dello Stato che decide di assumere direttamente la trattazione della causa.

Si tratta di un articolo che ha subito diverse critiche da parte della dottrina perché nella riforma del processo del lavoro gli uffici legali non si limitano soltanto come in passate esperienze simili alla predisposizione di relazioni per l’Avvocatura dello Stato o alla trasmissione di documenti ma provvedono a compiti più complessi come la redazione degli atti difensivi e le attività di udienza.

Le critiche da parte della dottrina sono arrivate considerando, fra le altre cose, il dettato dell’art. 417 bis in cui si usa l’espressione “dipendenti”, per l’affidamento della rappresentanza in giudizio dell’ente. L’espressione è abbastanza generica e potrebbe confliggere con l’art. 33, comma 5 Cost., che prescrive il superamento di un esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio professionale e anche al diritto costituzionalmente garantito alla P.A. di avere un’adeguata difesa in giudizio.

Ma su questi punti la recente giurisprudenza costituzionale si è espressa e ha legittimato la difesa in virtù del rapporto organico instaurato fra P.A e il suo dipendente.

Tutto questo in linea generale, ma quali potrebbero essere i casi concreti che si verificano?

E’ frequente infatti che nei primi gradi di giudizio l’avvocatura a cui è stato notificato l’atto come previsto dalla normativa vigente non assuma la lite e lasci dunque la rappresentanza all’Amministrazione che si avvale di propri dipendenti.

 Ciò è consentito soltanto limitatamente al giudizio di primo grado e riguarda anche la fase cautelare (il classico provvedimento d’urgenza) e dunque considerata la natura impugnatoria dovrebbe escludersi nel procedimento del reclamo come affermato dal trib. di Caltanissetta con la pronuncia del 29 marzo 2000.

Del resto il reclamo dopo la riforma del giudice unico si svolge innanzi al giudice di primo grado (pur in composizione collegiale) e ciò avvalora la tesi di cui sopra. Questo per citare un fatto estremamente tecnico.

Ma potrebbero verificarsi casi, ben più complessi, come ad es. quello in cui l’impiegato-difensore ex art. 417 bis c.p.c. è un collega (spesso che opera nello stesso ufficio) del ricorrente.

Così come potrebbe accadere l’esatto contrario in cui si presenti la circostanza che un dipendente dell’ufficio legale sia fra i soggetti citati o comunque interessati alla causa e ciò metterebbe in discussione il principio di terzietà garantito invece dall’avvocatura, per cui la facoltà concessa all’amministrazione ex art. 417 bis di stare in giudizio “avvalendosi direttamente di propri dipendenti” non dovrebbe trovare seguito, quantomeno per ragioni di opportunità e comunque potrebbe considerarsi anche una questione di massima.

In questi casi l’atto di delega o la previa intesa con l’avvocatura che alcuni uffici giudiziari spesso pretendono, ma non sempre, sarebbe interessante da verificare anche se è prassi di considerare atti irrilevanti nel processo e quindi sottratti al parere del giudice.

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La legge 107, l’Avvocatura dello Stato e la difesa della P.A. ultima modifica: 2017-07-13T21:08:47+02:00 da
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