L’assenza del Pdp non invalida la bocciatura se lo studente non ha comunque partecipato alle verifiche

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– Il giudizio di non ammissione di un alunno alla classe superiore si fonda sulla constatazione della sua insufficiente preparazione e della incompleta maturazione personale, necessarie per accedere alla fase di studi successiva. Pertanto, per la valutazione di legittimità del giudizio espresso dal consiglio di classe bisogna far riferimento agli elementi che denotano il livello di preparazione e maturità dello studente, non assumendo rilevanza, invece, la mancata comunicazione scuola-famiglia o la mancata attivazione di apposite iniziative di sostegno nel corso dell’anno scolastico. Questo è quanto precisato dal Tar di Reggio Calabria che con la sentenza 914/2016 esclude categoricamente la possibilità di ribaltare il giudizio di merito espresso dai professori sulla scorta di presunte inosservanze da parte della scuola nei rapporti con la famiglia degli studenti.

La vicenda
Il caso deciso dai giudici calabresi, in realtà abbastanza particolare, riguarda uno studente del quarto anno di un liceo scientifico affetto da cefalea cronica ed ansia da prestazione, patologie che durante l’anno scolastico lo avevano costretto a frequenti ricoveri finalizzati all’individuazione dell’esatta eziologia di tali disturbi. Il liceo aveva adottato durante tutta la carriera scolastica dello studente strategie idonee a garantirgli la possibilità di raggiungere un livello minimo di preparazione, ma per l’anno in corso aveva deciso di non adottare un Piano didattico personalizzato «per non compromettere il prosieguo della carriera scolastica dell’allievo» chiamato a breve a sostenere l’esame di stato, che «prevede verifiche dal contenuto e dalla struttura comuni a tutti i maturandi». Era prevista solamente una personalizzazione dei tempi delle verifiche, alle quali lo studente, però, non si era quasi mai presentato finendo inevitabilmente per risultare «non classificato». La bocciatura viene a questo punto impugnata dai genitori del ragazzo per i quali la scuola avrebbe dovuto procedere alla redazione di un Piano personalizzato, alla cui assenza, di fatto, era imputabile il giudizio di non ammissione.

La decisione
Il Tar rigetta però questa tesi affermando la non riconducibilità causale del giudizio di non ammissione alla mancata predisposizione di un piano individualizzato. Difatti, nel caso di specie, il mancato raggiungimento degli obiettivi didattici minimi che consentono la promozione non può essere dipeso dall’assenza di strumenti di agevolazione dell’apprendimento, ma direttamente dall’assenze di verifiche e, dunque, di elementi di valutazione. Per i giudici, non è riscontrabile, poi, alcun inadempimento da parte della scuola che possa esplicare efficacia invalidante del giudizio di non ammissione, avendo comunque il consiglio di classe predisposto una strategia di ausilio personalizzata, ovvero le verifiche programmate. La famiglia del ragazzo – afferma il collegio – avrebbe forse potuto impugnare il diniego del piano didattico personalizzato e non, invece, lamentarsi della situazione dopo il provvedimento di mancata ammissione alla classe successiva.

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L’assenza del Pdp non invalida la bocciatura se lo studente non ha comunque partecipato alle verifiche ultima modifica: 2016-11-17T06:46:15+01:00 da
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