Le ferie si possono rinviare per ragioni di servizio o motivate esigenze di carattere personale

Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 26.7.2017

– L’art. 13, comma 10, del CCNL Scuola prevede che in caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica.

In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.

Ma come deve intendersi l’espressione “motivate esigenze di carattere personale”?

Secondo l’Aran, la clausola ha inteso disciplinare l’ipotesi del rinvio delle ferie al di là dell’anno scolastico di riferimento qualora ci si trovi in presenza di “motivate esigenze di carattere personale” del dipendente. In tal caso le ferie saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica.

In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.

Pertanto, qualunque esigenza, purché motivata, del dipendente può dar luogo al rinvio all’anno successivo e non deve trattarsi quindi necessariamente di impossibilità di fruizione delle stesse da parte dell’interessato.

Infatti, il concetto di ”motivate esigenze personali” è sicuramente più ampio e generico di quello di “impossibilità”, e quindi può ricomprendere ipotesi riconducibili alle più diverse motivazioni e non solo a quelle di impedimento oggettivo o soggettivo alla fruizione delle ferie, come avveniva precedentemente in virtù dell’art. 4 del DPR n. 395/1988.

Sempre secondo l’Aran, le ipotesi di rinvio dovrebbero, tuttavia, rappresentare un’eccezione che, in virtù del richiamo all’art. 2109 c.c. ed ai principi di buona organizzazione, consente alle amministrazioni di procedere ad una adeguata programmazione annuale dei calendari feriali del personale, in modo da evitare ogni possibile disfunzione, ed anche, in caso di inerzia o di resistenza dei dipendenti rispetto a tali piani, di fissare essa stessa i periodi di fruizione delle ferie.

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Le ferie si possono rinviare per ragioni di servizio o motivate esigenze di carattere personale ultima modifica: 2017-07-26T21:08:39+02:00 da
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