Le funzioni strumentali le vota il Collegio, non le decide il DS

Lucio Ficara, La Tecnica della scuola  19.10.2017

– Una docente ci chiede se è possibile che con la legge 107/2015 al Ds sia stato attribuito il potere di decidere le funzioni strumentali.

La risposta a questa domanda è molto chiara ed inequivocabile: “Le funzioni strumentali le vota il Collegio dei docenti, non le può decidere il Dirigente Scolastico”.

Infatti nel Ccnl scuola al comma 2 dell’art.33 è scritto che le funzioni strumentali sono identificate con delibera del collegio dei docenti in coerenza con il piano dell’offerta formativa che, contestualmente, ne definisce, criteri di attribuzione, numero e destinatari. Le stesse non possono comportare esoneri totali dall’insegnamento e i relativi compensi sono definiti dalla contrattazione d’istituto.

Anche la legge 107/2015 ha disposto, ai sensi dell’art.1 comma 78, il rispetto delle prerogative degli organi collegiali, per cui resta pienamente in vigore il comma 2 del suddetto art.33 del Ccnl scuola.

Inoltre c’è da ricordare che chi viene retribuito con il fondo d’Istituto per la collaborazione con il DS, non potrà svolgere il ruolo di funzione strumentale, infatti il compenso di collaboratore del Ds non è cumulabile con quello per le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa di cui all’art.33 del CCNL scuola.

Invece le funzioni strumentali potrebbero essere individuate da parte del dirigente scolastico, ai sensi dell’art.1 comma 83 della legge 107/2015, sempre nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti, in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica. In buona sostanza le funzioni strumentali potrebbero entrare nello staff dirigenziale, per scelta del Ds, senza che da tale scelta possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Quindi il ruolo della funzione strumentale può essere affidata, per delibera del Collegio docenti, a qualsiasi docente ne faccia richiesta a prescindere se appartiene oppure no allo staff dirigenziale. La funzione strumentale resta retribuita come trattamento accessorio ai sensi dell’art.77 del CCNL scuola.

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