Le supplenze brevi nel caos normativo della “buona scuola” si possono effettuare

Orizzonte_logo14

Avv. Marco Barone, Orizzonte Scuola,   19.10.2015.  

nodo-CAOS16

Partiamo dal comma 1 della Legge 107 2015 lì ove si scrive, chiaramente, che per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità’ di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini, la presente legge da’ piena attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazion i(…).

Basterebbero già alcuni di questi principi fondamentali per risolvere la problematica come derivante dalla nota Legge 23 dicembre 2014, n. 190 lì ove si scrive che Ferme restando la tutela e la garanzia dell’offerta formativa, a decorrere dal 1º settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale docente per il primo giorno di assenza.

Ma è anche la stessa legge 190 che prima di “bloccare” le cosiddette supplenze brevi, tende a subordinare tale possibilità e non obbligo, ad una condizione, quale quella di dover garantire la tutela e la garanzia dell’offerta formativa, ergo diritto allo studio, ergo continuità didattica, ergo principio dell’affidamento.

Dunque, non autorizzare le supplenze brevi di cui alla Legge 662 del 1996 comma 78 può comportare una lesione del diritto allo studio, della piena tutela ed affermazione dell’offerta formativa, quando si realizza ad esempio il cosiddetto “smistamento” degli alunni, ma non solo.

Non è assolutamente vero che senza se e ma ed in via generalizzata sono inibite le supplenze brevi.

Discorso analogo deve essere effettuato per la questione del noto comma 85. Tale comma afferma che Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, il dirigente scolastico può’ effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

In primo luogo si deve rilevare che non emerge alcun tipo di obbligo bensì una mera facoltà quale quella di provvedere alla chiamata dei supplenti per assenze fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia.

In secondo luogo che tale facoltà è subordinata alla garanzia di quanto normato dal comma 7 della Legge 107 del 2015 ovvero rispetto dei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e garanzia del rispetto dell’offerta formativa ed obiettivi formativi come definiti dalla scuola. Ma affinché tale possibilità di utilizzo dei docenti abbia luogo, è necessaria la piena realizzazione dell’organico dell’autonomia, e non una pseudo realizzazione dell’organico dell’autonomia.

E’ lo stesso comma 5 della Legge 107, che non a caso viene prima del comma 7, che in via interpretativa è già stato anticipato a questo anno scolastico, a riconoscere che l’organico dell’autonomia è funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e
progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa predisposto ai sensi del comma 14.

Dunque senza PTOF non vi potrebbe essere organico dell’autonomia.

Il comma 68 della Legge 107 del 2015 è chiaro: A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, con decreto del dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale, l’organico dell’autonomia e’ ripartito tra gli ambiti territoriali. L’organico dell’autonomia comprende l’organico di diritto e i posti per il potenziamento, l’organizzazione, la progettazione e il coordinamento, incluso il fabbisogno per i progetti e le convenzioni di cui al quarto periodo del comma 65.

A quanto previsto dal presente comma si provvede nel limite massimo di cui al comma 201. Mentre il comma 63 afferma che Le istituzioni scolastiche perseguono le finalita’ di cui ai commi da 1 a 4 e l’attuazione di funzioni organizzative e di coordinamento attraverso l’organico dell’autonomia costituito dai posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell’offerta formativa, ove vi è rientra, dunque il noto PTOF, e dove non può certamente rientrarvi il canonico POF.

Come già ricordato l’organico dell’autonomia è funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa ( comma 5)ed i docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento. Ed il personale da assegnare al detto organico viene individuato con le modalità di cui al comma 79 e 83 (così detta chiamata diretta).

E l’anticipo a questo anno scolastico dell’organico dell’autonomia non può essere neanche ricondotto al comma 329 della legge di stabilità 2015 lì ove afferma che a decorrere da 1° settembre 2015 in considerazione dell’attuazione dell’organico dell’autonomia, funzionale all’attivita’ didattica ed educativa nelle istituzioni scolastiche ed educative, l’articolo 459 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e’ abrogato. La via di mezzo perseguibile, stante la situazione come in essere ed a parer mio di assoluta illegittimità, perché l’organico dell’autonomia in questo anno scolastico sarebbe inattuabile, come minimo fino a quando non si ultima la nota fase C del piano straordinario di assunzioni, è che il comma 85 non potrà essere applicato, ed anche quando questa verrà ultimata, non potrà essere applicato in via indiscriminata e generalizzata, ma si dovrà valutare il tutto caso per caso, ben tenendo conto di quanto ho evidenziato in premessa.

Le supplenze brevi nel caos normativo della “buona scuola” si possono effettuare ultima modifica: 2015-10-19T15:33:23+02:00 da
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams

webmaster: Fabio Barina



Sito realizzato da Venetian Navigator 2 srl