Legge 107 “Buona Scuola”, quando il rimedio è peggiore del male

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di Ezio Delfino, il Sussidiario, 7.8.2017

Sono passati due anni dal 13 luglio 2015, giorno di emanazione della legge 107. Diversi campanelli d’allarme dicono che qualcosa non ha funzionato (2).

Ora che alcuni nodi sono venuti al pettine, la messa a fuoco di qualche errore di prospettiva può aiutare ad interpretare meglio la situazione.
Va innanzitutto evidenziato che la legge 107 — insieme con i decreti attuativi e con le leggi finanziarie e di stabilità — rimane dentro una logica centralistica e si allontana da un modello di autonomia funzionale definita originalmente dalla legge 59/1997, che prefigurava le scuole come realtà di programmazione didattica e progettuale, e dal decreto legislativo 112/1998, che assegnava agli enti territoriali tutte le azioni di supporto a quella didattica (diritto allo studio, educazione degli adulti, supporto all’handicap, sicurezza, edilizia). Nella Buona Scuola, invece, esce rafforzato ancora una volta il governo dell’amministrazione scolastica centrale: il Miur e gli Uffici scolastici regionali con poteri mai avuti nei confronti dei dirigenti scolastici che, peraltro, le nuove norme rendono terminali responsabili di tutte le procedure burocratico-amministrative e gestionali. L’autonomia scolastica, pensata nel 1997 come leva strategica per cambiare uno Stato centralista verso un modello di federalismo moderato e partecipativo, si ritrova, oggi, fortemente snaturata.

Un’altra debolezza che ispira la legge 107 è l’illusione (politica) che con più poteri ai presidi (che i giornali tradussero con le immagini colorite del preside sceriffo, rambo, manager, eccetera) la scuola avrebbe funzionato meglio: il presupposto era che riconoscere un ruolo più incisivo ai dirigenti scolastici fosse il modo più adeguato di rispondere alla domanda molto forte, da parte dei cittadini, di efficienza in quella parte della Pa all’interno della quale veniva dunque ricollocata la scuola statale.
Era l’illusione che con più poteri ai presidi (solo il comma 78 della 107 attribuisce loro almeno otto nuove competenze che si aggiungono a quelle preesistenti, come per nessun altro dirigente della Pa) la scuola avrebbe funzionato meglio, con la conseguenza, incrementatasi proprio in questi due ultimi anni, dell’inevitabile prevalere del loro ruolo burocratico, quale terminale ultimo di tutte le procedure, le attribuzioni, le fasi e di responsabilità non proprie. Un crinale molto delicato che la 107 non chiarisce, anzi rende confuso e sovrapposto, tra la responsabilità del dirigente scolastico e l’autonomia dell’istituzione scolastica (da realizzarsi attraverso i suoi organi deliberativi e la co-partecipazione dei diversi portatori di interesse). Una confusione di autonomie che la 107 infatti non ha chiarito, eludendo proprio una ridefinizione degli organi di indirizzo delle scuole necessaria a garantire una corretta distinzione tra potere di indirizzo e potere di gestione: identificare l’organo che ha la responsabilità politica della scuola (board) avrebbe contribuito a ricollocare in un ruolo “funzionale” il compito del dirigente scolastico.
(2 – continua)

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Legge 107 “Buona Scuola”, quando il rimedio è peggiore del male ultima modifica: 2017-08-07T06:29:10+02:00 da
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