Licenziamento disciplinare, tempi più lunghi per il risarcimento dei danni di immagine alla PA

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Orizzonte Scuola, 19.2.2017

– Venerdì 17 febbraio, il Consiglio dei Ministri ha approvato due decreti legislativi contenenti disposizioni integrative e correttive ai decreti di attuazione della riforma della Pubblica Amministrazione (legge 7 agosto 2015, n. 124) e al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175).

L’intervento correttivo segue la sentenza della Corte Costituzionale, secondo cui i decreti attuativi della Riforma devono essere emanati “previa acquisizione” del parere della Conferenza unificata, e non “previa intesa”.

Due le principali novità, contenute nel provvedimento relativo al licenziamento disciplinare “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n.116, recante modifiche all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare, a norma dell’articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124.“:

  1. estensione dei termini per esercitare l’azione di risarcimento per i danni di immagine alla PA provocati dalle condotte fraudolente punite dal licenziamento;
  2. obbligo di comunicazione dei provvedimenti disciplinari all’Ispettorato per la funzione pubblica entro 20 giorni dall’adozione degli stessi.

Riguardo al primo punto, la denuncia al Pubblico Ministero e la segnalazione alla competente Procura regionale della Corte dei conti avverrà entro 20 giorni (non più 15) dall’avvio del procedimento disciplinare in modo da evitare un eccessivo accavallamento dei termini e delle procedure poste a carico delle pubbliche amministrazioni. La Procura della Corte dei conti, inoltre, quando ne ricorrono i presupposti,  potrà procedere per danni di immagine della PA nei confronti del dipendente licenziato per assenteismo entro 150 giorni (non più 120) dalla conclusione della procedura di licenziamento

In tal modo, ci si propone di garantire maggiore certezza e una più netta separazione tra il procedimento disciplinare a carico del dipendente (che si svolge presso l’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari) e il conseguente procedimento per danni di immagine alla PA (che si svolge presso la Procura generale della Corte dei conti).

L’obbligo di comunicazione dei provvedimenti disciplinari all’Ispettorato per la funzione pubblica entro 20 giorni dall’adozione degli stessi, come riportato al punto 2, si propone la finalità di consentire il monitoraggio sull’attuazione della riforma, anche per adottare ogni possibile strumento che ne garantisca la piena efficacia.

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Licenziamento disciplinare, tempi più lunghi per il risarcimento dei danni di immagine alla PA ultima modifica: 2017-02-19T10:29:47+01:00 da
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