L’intervista «sospende» il concorso

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– I commissari d’esame non possono esprimersi sull’utilità del concorso in cui sono coinvolti: questo è il principio adottato dal Tar di Milano (ordinanza 23 novembre 2016, n. 1486) che sospende in Lombardia il concorso per docenti di composizione musicale (classe di concorso A64) previsto dalla legge 107 del 2015.

Il presidente della commissione esaminatrice aveva espresso, su un quotidiano nazionale, disagio e dubbi sull’opportunità di esaminare nuovi docenti da immettere poi in un tessuto specialistico quale quello dei licei musicali. In tali scuole medie superiori infatti, da anni vi sono docenti che dovrebbero cedere il passo ai vincitori di concorso, generando gravi effetti sulla continuità didattica per l’improvvisa e radicale sostituzione della maggioranza degli insegnanti in servizio.

I disagi conseguenti all’allontanamento di insegnanti esperti, sostituiti con i pur meritevoli colleghi giudicati idonei per gli insegnamenti musicali, è stato letto dai candidati alle prove d’esame come sintomo di possibile ostilità nei confronti degli esaminandi: potrebbe esserci un’eccessiva severità, perché la commissione è potenzialmente orientata a mantenere lo status quo, negando le idoneità e garantendo continuità insegnanti già presenti.

Questo rischio di avversione verso i vincitori di concorso, seppur motivata dall’interesse generale alla continuità didattica, è stato ritenuto incompatibile con l’imparzialità che va richiesta ai componenti di commissioni d’esame.Quindi, il ricorso al Tar di alcuni candidati, che hanno chiesto di eliminare i dubbi sull’imparzialità della commissione giudicatrice, è stato accolto in via di urgenza, facendo leva sul contenuto di un’intervista a un quotidiano nazionale che lasciava trasparire il venir meno del necessario equilibrio di giudizio. Anche se le critiche espresse dal commissario erano indirizzate verso il sistema scolastico in generale. Il Tar, disponendo la sospensione del concorso e la sostituzione della commissione, ha applicato l’articolo 7 del Dpr 62/2013, che impone ai dipendenti pubblici di astenersi da procedure che possono coinvolgere interessi propri o di persone abitualmente frequentate.

Di solito, il principio è applicato per evitare favoritismi, ma il Tar lo utilizza in modo innovativo, per garantire la parità di trattamento e imparzialità ambientale. Il diritto di critica, che pure è garantito al pubblico dipendente, non può infatti generare dubbi sull’imparzialità e sul buon andamento, facendo ipotizzare trattamenti eccessivamente severi, seppur finalizzati a garantire risultati utili nel medio periodo.

Ha quindi prevalso l’esigenza di serenità del concorso, sospendendo le prove e cambiando la commissione; la pronuncia riguarda la sola commissione d’esame milanese, sia per la specificità delle critiche svolte dal commissario, sia per il particolare settore (liceo musicale) oggetto di concorso, con insegnamenti che esigono una particolare continuità didattica.

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L’intervista «sospende» il concorso ultima modifica: 2016-12-01T06:42:56+01:00 da
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