Ma il decreto Madia non aiuta. Ecco perché il contratto è in stand-by

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di Marco Nobilio, ItaliaOggi, 30.1.2018

– L’Aran ha sospeso le convocazioni, i nodi da sciogliere

Contratto scuola, trattative in stand by. La settimana scorsa l’Aran si è astenuta dal convocare i sindacati. Perché sarebbero ancora tutti da sciogliere i nodi che sono venuti fuori al tavolo negoziale durante le trattative che si sono svolte nella settimana precedente. E riguardano praticamente tutte le questioni più importanti: relazioni sindacali, retribuzioni, sanzioni disciplinari.

Sulle relazioni sindacali le sigle hanno chiesto il mantenimento delle garanzie attuali per quanto riguarda la mobilità, compresa la possibilità di continuare ad accedere alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie. E anche il ripristino della contrattazione di istituto sulle materie che riguardano la scansione dell’orario di lavoro. Su quest’ultimo punto l’Aran ha espresso un netto no, spiegando che si tratta di materie che ormai non sarebbero più contrattualizzate perché rientrerebbero nelle competenze gestionali e amministrative dei dirigenti scolastici.

Sulla mobilità invece, sembrerebbero esserci alcuni spiragli. Anche perché, in piena vigenza della legge 107/2015, le parti hanno continuato a sottoscrivere accordi su tutte queste materie. Accordi legittimi che hanno recepito il sistema degli ambiti e della chiamata diretta. In buona sostanza, dunque, non vi sarebbero ostacoli di natura giuridica per mantenere in piedi l’attuale disciplina negoziale.

Sulla questione delle retribuzioni sembrerebbero permanere ostacoli di non poco conto. Le organizzazioni sindacali hanno chiesto che i soldi del bonus per il merito, 200 milioni, siano spostati sulla retribuzione accessoria. Il problema da superare è di natura giuridica. I fondi del merito hanno una destinazione d’uso vincolata espressamente prevista dalla legge 107/2015. Che non ne prevede la contrattualizzazione, sebbene qualifichi i relativi emolumenti alla stregua di compenso accessorio. Pertanto, è da escludere che, in assenza di un provvedimento legislativo, le relative somme possano essere spostate sullo stipendio tabellare. Resta il fatto, però, che il bonus del merito è qualificato come compenso accessorio. E in tale veste, con uno sforzo interpretativo, potrebbe essere utilizzato per incrementare i fondi della retribuzione professionale docente: una voce stipendiale, diversa dallo stipendio tabellare, che rientra nel genus del compenso accessorio.

Ma il governo non sembra abbia interesse ad autorizzare questo cambio di destinazione d’uso dei fondi. Al massimo sarebbe disponibile a contrattualizzare i criteri per l’attribuzione del bonus. Una proposta che, però, scontenta i sindacati.

E poi c’è la questione delle sanzioni disciplinari dei docenti. Il governo vorrebbe estendere la competenza dei dirigenti scolastici fino alla possibilità di infliggere ai docenti la sanzione della sospensione fino a 10 giorni. Tanto si evince anche dal decreto Madia, che contiene al suo interno un comma specifico, il quale prevede che nella scuola il dirigente potrebbe applicare anche questa sanzione. Ciò in deroga alla normativa generale del pubblico impiego, laddove i dirigenti non possono andare oltre il rimprovero.

Per il personale Ata è già così. Ma per i docenti sarebbe una novità. Novità che, peraltro, incontra un ostacolo insormontabile proprio nel decreto Madia. Che preclude alla contrattazione collettiva la possibilità di derogare le norme di legge in materia di sanzioni disciplinari. Nel caso specifico si tratterebbe di una deroga da apportare al decreto legislativo 297/94 che, per i docenti, prevede sanzioni più pesanti della sospensione fino a 10 giorni. E quindi la competenza dell’ufficio scolastico in luogo di quella del dirigente. Sulla inderogabilità di queste disposizioni, peraltro, il governo si è espresso in modo chiaro fin dai tempi della riforma Brunetta. Il decreto legislativo 150/2009, infatti, ha abrogato espressamente solo le norme procedurali sul procedimenti disciplinare previste dal decreto 297, ma ha lasciato intatte le sanzioni disciplinari dei docenti in esso previste.

Pertanto, se nel contratto dovesse essere prevista la possibilità per i docenti di essere sospesi dai dirigenti scolastici, la relativa clausola risulterebbe nulla. E proprio per effetto delle previsioni contenute nel decreto legislativo 165/2001, la nullità della clausola sulla sospensione fino a 10 giorni per i docenti comporterebbe la sua automatica sostituzione con la norma di legge con cui contrasterebbe. Nel caso specifico: la norma del testo unico che prevede la sospensione fino a un mese. Su questa materia, peraltro, i sindacati hanno espresso la loro contrarietà anche nel merito, facendo presente che la terzietà del giudizio disciplinare serve a garantire la libertà di insegnamento, principio di rilevanza costituzionale posto proprio nell’interesse dell’utenza. Rischio fatto rilevare a suo tempo anche dal ministero dell’istruzione nella circolare 88/2010, al quale chiarisce che l’esercizio del potere disciplinare deve essere «rivolto alla repressione di condotte antidoverose e non a sindacare, neppure indirettamente, l’autonomia della funzione docente».

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Ma il decreto Madia non aiuta. Ecco perché il contratto è in stand-by ultima modifica: 2018-01-30T13:49:04+01:00 da
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