Ma il docente può essere rappresentante di classe?

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di Cinzia Olivieri,  Educazione & Scuola, 26.1.2018

– Le operazioni per le elezioni annuali dei consigli di classe, interclasse ed intersezione nonché di quelli di istituto giunti a scadenza restano disciplinate dall’OM 215/91, precedente all’autonomia scolastica, che, sebbene modificata successivamente dall’OM 267/95 e dall’OM 277/98, necessiterebbe di opportuno adeguamento e chiarimento.

Tra le disposizioni controverse l’art. 16, in materia di incompatibilità, il cui comma 2 dispone: “Gli elettori che facciano parte di più componenti (es. docente genitore di un alunno) esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui partecipano”.

Dunque il presupposto generale è che il docente o l’ATA che sia anche genitore di un alunno può votare, candidarsi ed essere potenzialmente eletto per tutte le componenti di cui fa parte.

Tale principio, come innanzi espresso, non distingue tra consigli di classe/interclasse/intersezione o di istituto nonostante le differenze. Ad esempio mentre per le elezioni del consiglio di istituto si adotta il sistema delle liste contrapposte, composte da un numero massimo di candidati che rappresenteranno quella componente nell’organo, ed è unico per l’intera scuola, le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di classe, interclasse e intersezione “hanno luogo per ciascuna componente sulla base di una unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico” di quella classe/sezione (art. 22 comma 7) che appartengono alla sola componente genitori/studenti. Inoltre in ogni scuola vi sono tanti rappresentanti per quante classi/sezioni e tutti i genitori/alunni della classe sono elettori, eleggibili e candidati. I rappresentanti in consiglio di istituto sono nel numero determinato dalla legge, eletti dall’intero istituto tra i candidati in lista.

Si evidenzia altresì:

a) nei consigli di classe, interclasse ed intersezione le uniche componenti elettive sono quelle dei genitori e degli studenti (nel secondo grado). I docenti ne fanno parte di diritto e l’appartenenza contemporanea alla doppia componente si realizza solo con riferimento a quella classe/sezione in cui il docente è anche genitore. Cioè si può essere contemporaneamente genitore eleggibile e docente nel consiglio della classe/sezione dove è iscritto il proprio figlio (per quanto in tal caso sorgono problematiche di altro tipo);

b) ai consigli  di classe, interclasse ed intersezione non partecipa il personale ATA che quindi non costituisce una componente eleggibile nel suo seno;

c) in consiglio di istituto invece tutte le componenti: genitori, docenti, ATA e nel secondo grado studenti,  esercitano l’elettorato attivo e passivo e l’appartenenza alle componenti si valuta con riferimento all’intero istituto. Solo il dirigente è membro di diritto.

Prosegue il comma 3: “Gli elettori suddetti che siano stati eletti in rappresentanza di più componenti nello stesso organo collegiale, devono optare per una delle rappresentanze”.

Dunque se si è eletti per più componenti (docenti/genitori;  ata/genitori) nell’ambito dello stesso organo collegiale (consiglio di classe/interclasse/intersezione o di istituto) occorre optare per una delle due cariche.

A prescindere dalle ragioni di inopportunità collegate alla contemporanea partecipazione a componenti diverse e potenzialmente contrapposte nell’ambito di un unico organismo, la necessità di opzione, che spetta all’eletto, è motivata dall’ovvia circostanza che non è ipotizzabile un organismo in cui un solo membro rappresenti due componenti diverse, voti per due ed occupi da solo due posti, anche con tutti i possibili effetti per il calcolo dei quorum.

Abbiamo visto però che nel consiglio di classe, interclasse ed intersezione si può essere eletti solo per la  componente genitori/studenti perché i docenti sono membri di diritto (come il dirigente) ma la predetta disposizione parla genericamente e senza distinzione di “stesso organo collegiale”.

Tuttavia soltanto nel consiglio di istituto è possibile essere “eletti” per più componenti, in quanto appunto nei consigli di classe, interclasse ed intersezione non partecipa il personale ATA e la componente docente non costituisce una categoria di eleggibili.

Inoltre la precisazione del secondo capoverso: “Tuttavia il candidato eletto in più consigli di circolo e di istituto anche se per la stessa componente non deve presentare opzione e fa parte di entrambi i consigli”, oltre che apparire superflua, determina dubbi sulla corretta interpretazione dell’espressione “stesso organo collegiale”, lasciando peraltro irrisolta  la questione relativa ai consigli di classe, interclasse ed intersezione.

Infatti non si può dubitare sulla possibilità di far parte di più consigli di istituto in scuole diverse, giacché ogni scuola ha il suo consiglio e non è lo “stesso” consiglio. Sono organi collegiali diversi  appartenenti a scuole diverse.

Sempre ragionando per assurdo non solo le istituzioni scolastiche sarebbero costrette a verifiche impossibili, impensabili ed estremamente onerose laddove dovessero accertare l’eventuale carica posseduta in organi collegiali di istituti diversi ma non si comprenderebbe la ragione di tale incompatibilità.

Del resto l’appartenenza all’elettorato si valuta rispetto alla stessa classe/sezione (per il consiglio di classe, interclasse, intersezione) ovvero alla stessa scuola (per il consiglio di istituto). Infatti gli elenchi degli elettori sono formati con riferimento agli iscritti (alla classe/sezione/scuola) ovvero a coloro che prestano servizio nella istituzione scolastica (art. 27).

Inoltre mentre “I genitori di più alunni iscritti a classi diverse dello stesso circolo o istituto votano una sola volta per il consiglio di circolo o istituto” (art. 27 comma 8), per i consigli di classe/sezione il genitore che ha più figli iscritti in una scuola è incluso negli elenchi ed esercita l’elettorato attivo e passivo in ciascuna classe/interclasse/intersezione.

In assenza di una espressa incompatibilità deve ritenersi possibile essere eletti in più consigli di classe/interclasse/intersezione nell’ambito della stessa scuola (salvo porsi questioni di opportunità organizzativa ad esempio laddove i consigli si svolgano alla stessa ora con conseguente impossibilità di essere contemporaneamente presente) ed a maggior ragione in istituti diversi. La norma non prevede l’esercizio di ulteriori opzioni né si comprenderebbero le ragioni di una tale interdizione.

Il comma 4 non può essere interpretato che alla luce di quanto precede: “I docenti in ogni caso devono rinunciare all’eventuale carica elettiva, ottenuta come appartenenti alla componente genitori, in seno ai consigli di interclasse e di classe e ai consigli di intersezione”.

Come si è detto l’incompatibilità deve valutarsi nell’ambito dello “stesso” organo collegiale e cioè con riferimento a quella classe/sezione in cui il genitore/docente è inserito nell’elenco degli elettori.

L’espressione “in ogni caso” deve essere intesa quindi  come assenza di possibilità di opzione per l’ovvia ragione che il docente è membro di diritto del consiglio di quella classe/sezione e non può che parteciparvi con quel ruolo né gli è possibile rinunciarvi e non quale divieto per un docente di  essere eletto come genitore in classi diverse dalla propria nella stessa scuola, altrimenti sarebbe contraddetto l’assunto di partenza. In sintesi il docente non può esercitare opzione, non ha possibilità di scelta.

Non vi è ragione plausibile (se non magari di opportunità organizzativa – pensiamo a consigli che si svolgano allo stesso orario ed in cui sia contemporaneamente richiesta nell’uno la presenza come docente e nell’altro come genitore – e di salvaguardia dei rapporti interni) di vietare ad un docente in quanto tale di poter essere eletto come genitore in una classe in cui non presta servizio, altrimenti di fatto non potrebbe mai partecipare alle elezioni come rappresentante di classe per la componente genitori. In pratica il docente/genitore non potrebbe mai ricoprire il ruolo di rappresentante di classe/sezione in quella scuola (se non addirittura in ogni istituto se intendiamo in senso assoluto l’espressione “in ogni caso”). Una simile incompatibilità, tanto pregnante ed assoluta, dovrebbe essere inequivocabilmente espressa.

Dunque, si ribadisce, solo nella propria classe i docenti devono rinunciare alla carica elettiva.

La norma ovviamente nulla dice a riguardo del dirigente genitore di uno studente nell’ambito della stessa scuola da questi diretta, in quanto è evidente che quale membro di diritto dell’organo collegiale non si pone mai ed in nessun caso la possibilità di scelta, ma nulla gli impedirebbe di acquisire questo ruolo in altra scuola.

Quanto al comma 5 “Il docente con incarico di presidenza sostituisce il preside anche negli organi collegiali; egli non può esercitare, pertanto, l’elettorato attivo e passivo nelle elezioni dei rappresentanti dei docenti negli organi collegiali. Il docente eletto nel consiglio di istituto decade dalla carica qualora sia successivamente nominato preside incaricato”, esso deve ritenersi anacronistico e superato con il venir meno della figura del “preside” e quindi del “docente con incarico di presidenza”. Oggi, infatti, ai sensi dell’art. 25, comma 5, del DLGS n.165/2001, “il dirigente scolastico può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, di docenti da lui individuati ai quali possono essere delegati specifici compiti” che, per l’art. 34 del CCNL sono “riferibili a due unità di personale docente”. In quanto “collaboratori” e non più “sostituti” viene meno la predetta incompatibilità. Per la verità, in considerazione delle attuali responsabilità connesse alla sua qualifica, la presenza del dirigente alle riunioni del consiglio di istituto appare imprescindibile (oltre che non sostituibile).

Poiché non sembra imminente una riforma degli organi collegiali, sarebbe auspicabile una modifica dell’ordinanza che tenga anche conto degli istituti omnicomprensivi, dove ancora ad oggi opera il commissario straordinario e manca il consiglio di istituto.

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Ma il docente può essere rappresentante di classe? ultima modifica: 2018-01-28T07:04:09+01:00 da
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