Mancano 30mila insegnanti di sostegno. Supplenze: precedenza agli specializzati, anche con messa a disposizione. I criteri

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Orizzonte Scuola,   15.9.2015.  

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La cifra viene comunicata dai sindacati e compare sul Corriere della Sera. Questa o simile, è certo che si tratta di un problema, se il Miur ammette la presenza di posti vuoti in particolare in Lombardia, Piemonte e Veneto.

Il problema è già all’attenzione del Parlamento, la Sen. Bignami (Movimento X) ha infatti presentato una interrogazione parlamentare con cui si chiede di sapere:

  • se il ministro in indirizzo non ritenga opportuno rendere pubblici i dati relativi alle ore di sostegno richieste e a quelle concesse agli studenti e agli alunni disabili nelle scuole italiane di ogni ordine e grado, suddividendo i dati per regione e per provincia;
  • se non intenda adottare misure opportune a garantire la continuità didattica agli alunni e agli studenti disabili.

Un gruppo di docenti, da anni impegnato nelle problematiche della didattica del sostegno, ha avanzato due proposte per sopperire alla mancanza di insegnanti di sostegno in possesso di specializzazione.

1) Esaurita la possibilità di immissioni in ruolo attingendo agli elenchi di sostegno (GAE) che devono allargarsi anche agli specializzati iscritti nelle Graduatorie di Istituto, utilizzare su posto di sostegno, con assunzioni a tempo determinato, docenti “specializzandi”, A.A. 2014-2015, che abbiano maturato 20 CFU.

2) Sottolineare l’opportunità di implementare nella scuola secondaria forme diffuse equiparabili alla “cattedra mista”, per la quale possano essere utilizzati, nel loro orario, in parte su posto di sostegno e in parte sulla disciplina i docenti specializzati che
lo richiedono e che attualmente sono in servizio su cattedra disciplinare”

La soluzione, secondo il sindacato Anief, ci sarebbe stata se il Parlamento avesse votato l’assunzione degli insegnanti specializzati inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, invece di dover fare nuovamente ricorso alle supplenze

“Si tratta di un vero e proprio bug contenuto nella riforma – spiega Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario organizzativo Confedir – perché invece di cancellare la piaga del precariato scolastico, quella che il premier ha più volte chiamato ‘supplentite’ , si è agito nel modo opposto: si continuano a tenere ai box, come supplenti, oltre 12mila docenti che, dopo essersi formati loro spese nelle università indicate dallo Stato, pagando circa 3mila euro a testa, potevano tranquillamente essere immessi in ruolo attraverso il piano straordinario di assunzioni previsto dalla riforma.”

Intanto l’anno scolastico è iniziato e i Dirigenti Scolastici devono fare i conti con l’attribuzione delle supplenze. Il meccanismo è spiegato nella circolare sulle supplenze del 10 agosto 2015:

In caso di esaurimento degli elenchi’ degli insegnanti di sostegno compresi nelle graduatorie ad esaurimento

I posti eventualmente residuati sono assegnati dai dirigenti scolastici delle scuole in cui esistono le disponibilità, utilizzando gli elenchi tratti dalle graduatorie di circolo e di istituto, di prima, seconda e terza fascia.

Per quanto riguarda l’eventuale esaurimento dello specifico elenco di I fascia delle graduatorie di istituto dell’area disciplinare su cui debba disporsi la nomina, nella scuola secondaria di secondo grado, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Regolamento, si provvede tramite lo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari.

In caso di esaurimento degli elenchi del sostegno delle graduatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia, si ricorre successivamente, a quelli delle altre scuole della provincia secondo l’ordine di consultazione degli elenchi delle “scuole viciniori”, in attuazione di quanto previsto dall’art. 7, comma 9, del Regolamento.

Infine, così come previsto all’art. 2 comma 2 del D.M. 3 giugno 2015 n. 326, in subordine allo scorrimento degli aspiranti collocati nelle graduatorie di istituto in possesso del titolo di specializzazione, il personale che ha titolo ad essere incluso nelle graduatorie di circolo e di istituto e che abbia conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno, tardivamente, rispetto ai termini prescritti dai provvedimenti relativi alle graduatorie ad esaurimento e alle graduatorie di istituto ha titolo prioritario, nel conferimento del relativo incarico, attraverso messa a disposizione.

Ove, infine, si renda necessario attribuire la supplenza ad aspiranti privi di titolo di specializzazione per carenza totale di personale specializzato, sia incluso che non incluso nelle graduatorie di istituto, i dirigenti scolastici individuano gli interessati mediante lo scorrimento della graduatoria di riferimento, se trattasi di scuola dell’infanzia e primaria e tramite lo scorrimento incrociato delle graduatorie d’istituto secondo l’ordine prioritario di fascia se trattasi di scuola secondaria di primo grado o di secondo grado con gli stessi criteri adottati al riguardo per la formazione degli elenchi del sostegno, senza la distinzione nelle 4 aree.

La precedenza ai docenti in possesso di specifica specializzazione era stata anticipata dal Miur nel Decreto ministeriale n. 326 del 3 Giugno 2015 “In subordine rispetto allo scorrimento degli aspiranti collocati nelle graduatorie di istituto in possesso del titolo di specializzazione, il possesso del titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità rappresenta titolo prioritario nella scelta dei supplenti per i relativi incarichi attraverso messa a disposizione”

e ribadito nella nota del 10 settembre 2015 ” Le supplenze su posti di sostegno vanno assegnate, con opportuna priorità, a docenti che abbiano conseguito e dichiarato il relativo titolo di specializzazione. ”

Mancano 30mila insegnanti di sostegno. Supplenze: precedenza agli specializzati, anche con messa a disposizione. I criteri ultima modifica: 2015-09-15T16:14:55+02:00 da
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