Mobilità 2017: ancora nodi da sciogliere alla luce del primo accordo Miur-Sindacati

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Anna Chiara,   Professionisti Scuola Network  30.12.2016

– Un’attenta lettura del documento ufficiale relativo all’intesa raggiunta tra sindacati e ministero riguardo alla mobilità porta ad una serie di riflessioni.

La premessa necessaria, riportata anche nel documento, è che il contratto di mobilità, come è sempre stato, è valido solo per il prossimo anno scolastico, ovvero per i movimenti che verranno effettuati nella primavera 2017. Da aggiungere, soprattutto per i neoimmessi, è il fatto che questo accordo riguarda i trasferimenti e i passaggi di ruolo. Nulla viene invece stabilito per le assegnazioni provvisorie che, come d’uso, sono oggetto di specifica contrattazione che si svolge solitamente alle porte della stagione estiva.

Prendiamo in considerazione il primo punto del documento, dove si parla innanzi tutto di svincolo dall’obbligo della permanenza triennale nella provincia.

Ricordiamo che il vincolo triennale ha radici lontane nel tempo. L’art. 399 comma 3 della legge 297/94 prevede che i docenti immessi in ruolo non possano chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici.

Tale articolo è stato derogato in primis dalla legge 107. Trattandosi di norma legislativa, occorre, per una nuova deroga o per la sua eventuale eliminazione totale, un passaggio parlamentare, quindi la creazione di una norma ad hoc da inserire in qualche legge di prossima approvazione (si parla del famoso “mille proroghe” oppure di una delle leggi delega per completare la riforma scolastica che sono già pronte sul tavolo del ministro). Resta da capire quale sia la vera intenzione del ministero, se fermarsi ad una ulteriore proroga o magari decidere che, essendo profondamente mutata la geografia dei posti disponibili e lo stesso sistema di reclutamento con la chiamata diretta, la sopravvivenza del vincolo sia anacronistica e vada rimosso totalmente.

Una volta rimosso il vincolo, il personale docente potrà esprimere fino a 15 preferenze, di cui fino a 5 scuole, sia di ambiti diversi che del proprio ambito, sia per la mobilità provinciale, sia per quella interprovinciale (è possibile inserire anche codici sintetici di tutte le province). Sembrerebbe dunque possibile esprimere più province, ma per questo meglio attendere chiarimenti.

Questa parte sembra riguardare TUTTI i docenti. E se per i docenti immessi fino allo scorso anno scolastico è abbastanza chiaro e lampante che la domanda sarà VOLONTARIA e non obbligatoria, resta il dubbio per i docenti che sono entrati di ruolo dal 1 settembre 2016. Per loro la mobilità provinciale obbligatoria resta o in virtù della chiamata diretta possono scegliere anche loro se rimanere o trasferirsi?

Secondo punto da prendere in considerazione è il ritorno all’unica fase per la mobilità. Per fortuna per i prossimi movimenti niente più intrecci e divisioni. Speriamo quindi che anche il famigerato algoritmo sia guarito da tutte le sue anomalie e funzioni in modo chiaro, come aveva sempre fatto negli anni precedenti. Per tutti i docenti ci sarà una fase provinciale, dove i posti a disposizione saranno quelli dei pensionamenti, gli eventuali posti vacanti perché non dati a ruolo a settembre e quelli lasciati da chi si sposta IN PROVINCIA. Occorre però ricordare che possono avere una forte incidenza sul numero effettivo dei posti i trasferimenti da sostegno a posto comune.

I posti residuati dalla mobilità provinciale andranno suddivisi secondo queste percentuali: 60% a nuove immissioni (da suddividere ulteriormente in parti uguali tra GM e GAE), 10 % a mobilità professionale (passaggi di ruolo) e 30% a mobilità interprovinciale.

Come ci si muoverà? In base al punteggio. E qui l’accordo prevede una revisione delle tabelle ai soli fini della mobilità, “considerando anche il servizio statale preruolo e/o in ruolo diverso”. Questa frase risulta abbastanza criptica, in quanto il servizio preruolo statale è sempre stato considerato, sebbene con valutazione dimezzata, ai fini della mobilità. Ci stanno forse dicendo che per la mobilità verrà equiparato il preruolo al ruolo dando ad entrambi 6 punti? Vedremo.

Altro nodo tutto da approfondire è quello dei sovrannumerari: se da un lato la procedura per i sovrannumerari su scuola è ben nota e ampiamente trattata a livello di CCNI, sconosciute sono le procedure relative ai sovrannumerari titolari su ambito (che non mancheranno) e ai sovrannumerari nazionali (che ci sono eccome: un esempio per tutti, tantissimi docenti della 032). Saranno individuati secondo le tabelle attuali? Leggendo la norma parrebbe di sì, venendo quindi a tramontare la possibilità di un’eventuale graduatoria interna parallela per i titolari su ambito. Oppure quanto scritto nel documento di intenti riguarda solo i sovrannumerari su scuola e hanno volutamente sorvolato sulle altre categorie di sovrannumerari? Anche per questo attendiamo chiarimenti.

Ultimo nodo: i criteri per la chiamata diretta. Su questo molto c’è da rivedere e discutere, per arrivare alla stesura di un documento ad hoc che” contenga procedure e modalità per l’assegnazione delle scuole ai docenti titolari su ambiti, sulla base di scelte che valorizzino il Collegio Docenti e le sue articolazioni, in un quadro di requisiti stabiliti a livello nazionale per assicurare imparzialità e trasparenza.” Detta così sembra un compito assai arduo per non dire impossibile: ordini di scuola diversi, ambiti disciplinari diversi, Collegi docenti che più diversi non si può, per non parlare dei millemila modi diversi che i DS hanno nell’interpretare la normativa. Ce la faranno in un unico documento a dare imparzialità e trasparenza, stabilendo dei requisiti utilizzabili a livello nazionale da tutti i DS??

Non possiamo che augurarcelo.

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Mobilità 2017: ancora nodi da sciogliere alla luce del primo accordo Miur-Sindacati ultima modifica: 2016-12-31T05:47:57+01:00 da
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