Mobilità 2018/19: punteggio per esigenze di famiglia, quando e come si valuta

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di Giovanna Onnis,  Orizzonte Scuola, 3.1.2018

– Il contratto sulla mobilità disciplina i movimenti che interessano il personale docente, distinguendo la mobilità territoriale (trasferimenti) dalla mobilità professionale (passaggi di cattedra e passaggi di ruolo).

Sono diverse le condizioni e i requisiti richiesti per partecipare ai diversi movimenti e niente vieta al docente, che possiede i requisiti richiesti dalla normativa, di presentare contemporaneamente sia domanda di trasferimento che domanda di passaggio di cattedra e/o di passaggio di ruolo.

Un docente, quindi, può presentare contemporaneamente tre domande distinte per tre diversi movimenti. In questo caso, però, sarà diverso il punteggio spettante per il movimento richiesto a seconda si tratti di trasferimento o di mobilità professionale.

Per la mobilità territoriale e per la mobilità professionale sono, infatti, diverse le tabelle per la valutazione del punteggio allegate nel CCNI.

Si tratta dell’Allegato 2 distinto in Tabella A per i trasferimenti e tabella B per i passaggi di cattedra e i passaggi di ruolo.

Un’importante differenza riguarda il punteggio per esigenze di famiglia che si può valutare per la mobilità territoriale, ma non si valuta per la mobilità professionale.

La tabella di valutazione per i trasferimenti comprende, infatti , la sezione A2 relativa alle esigenze di famiglia, che non risulta presente nella tabella di valutazione per la mobilità professionale.

Nel dettaglio, infatti, la Tabella A, valida per i trasferimenti, comprende le seguenti sezioni:

  • A1 – Anzianità di servizio
  • A2 – Esigenze di famiglia
  • A3 – Titoli generali

Mentre la tabella B, valida per la mobilità professionale, comprende le seguenti sezioni:

  • B1 – Anzianità di servizio
  • B2 – Titoli generali

Le esigenze di famiglia che possono essere valutate nella mobilità, esclusivamente per i trasferimenti, comprendono le seguenti tipologie:

  • A) per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli            (spettano 6 punti)
  • B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni (8)                (spettano 4 punti)
  • C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (8) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro                   (spettano 3 punti)
  • D) per la cura e l’assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (9)             (spettano 6 punti)

In quali casi è possibile valutare il punteggio spettante per le diverse tipologie di esigenza familiare, come indicato nella succitata tabella?

I chiarimenti in proposito vengono forniti dalle note esplicative inserite nella stessa tabella.

Il punteggio per ricongiungimento nel comune di residenza del familiare, come chiarisce la nota 6), spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell’ordinanza ministeriale concernente l’indicazione dei termini di presentazione della domanda, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi.

La residenza del familiare a cui si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, nella quale dovrà essere indicata la decorrenza dell’iscrizione stessa.

Tale dichiarazione personale deve essere prodotta contestualmente alla domanda di trasferimento allegandola in formato digitale.

Dall’iscrizione anagrafica si prescinde nel caso di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell’ordinanza. In tal caso, per l’attribuzione del punteggio, deve essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.

Nello stesso modo si prescinde dal requisito dell’iscrizione anagrafica antecedente i tre mesi, nel caso di ricongiungimento al figlio nato entro la scadenza dei termini per la presentazione delle domande

Il punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune ove si registra l’esigenza familiare non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l’insegnamento del richiedente o sedi di organico). In tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, oppure per il comune sede dell’istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare, purché indicate fra le preferenze espresse; tale punteggio sarà attribuito anche nel caso in cui venga indicata dall’interessato una preferenza di ambito che comprenda predetto comune.

Il punteggio di ricongiungimento spetta per le scuole del comune o per l’ambito o gli ambiti che comprendono il comune anche se coincidenti con la titolarità di scuola o ambito.

Si chiarisce, inoltre che il familiare verso il quale si può chiedere ricongiungimento è prioritariamente il coniuge, sottolineando che, ai sensi della Legge 76/2016 per coniuge si intende anche la parte dell’unione civile. Sarà possibile chiedere ricongiungimento ai genitori o ai figli solo ai docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale

Il punteggio per i figli minori, spetta sempre a prescindere dal loro comune di residenza e , come chiarisce la nota 8), deve essere attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento.

Riteniamo utile precisare che i punteggi riferiti “al figlio” si intendono estesi anche ai figli adottivi, in affidamento preadottivo o in affidamento.

Per la cura e l’assistenza di uno dei familiari indicati nella lettera D), la valutazione del punteggio, come chiarisce la nota 9), può essere attribuita nei seguenti casi:

  1. figlio minorato, ovvero coniuge o parte dell’unione civile o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;
  2. figlio minorato, ovvero coniuge o parte dell’unione civile o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo.
  3. figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118 e 122, D.P.R. 9/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l’assistenza del medico di fiducia come previsto dall’art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990..

Nel caso in cui nel comune dove si deve prestare assistenza al familiare non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili in quanto non comprendono l’insegnamento del richiedente, il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole del comune viciniore, oppure per il comune sede dell’istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune per il quale sussistono le condizioni indicate nella lettera D della Tabella A2 , purché indicate fra le preferenze espresse; tale punteggio sarà attribuito anche nel caso in cui venga indicata dall’interessato una preferenza di ambito che comprenda predetto comune.

Il punteggio per la cura e l’assistenza dei familiari spetta per le scuole del comune o per l’ambito o gli ambiti che comprendono il comune anche se coincidenti con la titolarità di scuola o ambito.

I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere A), B), C), D) sono cumulabili fra loro

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Mobilità 2018/19: punteggio per esigenze di famiglia, quando e come si valuta ultima modifica: 2018-01-03T07:59:48+01:00 da
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