Mobilità insegnanti: vincolo quinquennale sul sostegno, come e quando si valuta

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di Giovanna Onnis,  Orizzonte Scuola, 25.12016 

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– Il vincolo quinquennale sul sostegno non è stato messo in discussione dalla legge 107, così come al momento  non è stato oggetto di contrattazione negli incontri tra sindacati e MIUR per la definizione del CCNI sulla mobilità 2016/17.

Nella legge 107, per la mobilità straordinaria prevista nel comma 108, viene stabilita, infatti, una deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di immissione in ruolo, ma nessuna deroga viene prevista per il vincolo quinquennale sul sostegno.

Gli aspetti considerati dalla legge 107 in relazione al sostegno (integrazione scolastica degli alunni disabili, organico dei posti di sostegno e ruolo degli insegnanti di sostegno) sono stati presi in considerazione in un articolo pubblicato da OrizzonteScuola, dove vengono messe in evidenza le possibili novità così come inserite nei commi 75 e 181.

In ogni caso niente fa riferimento a possibili modifiche per il vincolo quinquennale.

E’ vero che si parla ormai da oltre un anno di “riforma per il sostegno”, per la quale nel mese di giugno 2014 è stato presentato anche un disegno di legge dove si ipotizzano molti cambiamenti così come indicati nel dettaglio da Orizzonte Scuola

Nel DDL sopra citato, così come nella legge 107, una particolare attenzione viene riservata alla continuità didattica.

Nell’art.6 del DDL si ipotizza,infatti, l’obbligo di permanenza decennale nel posto di sostegno

Nel comma 181 punto 2) della legge 107 si stabilisce la necessità di garantire il sostegno agli stessi alunni per la durata di un intero ordine o grado di istruzione.

Concretamente, però, non esiste nessuna normativa in vigore che prevede effettivamente una modifica al vincolo quinquennale sul sostegno.

Questo fa presupporre che le regole relative a tale vincolo rimarranno invariate per il prossimo anno scolastico e risulteranno, pertanto, confermate quelle vigenti nel corrente anno scolastico così come esplicitate nel CCNI 2015/16.

Si ritiene utile, quindi, esaminare la normativa in vigore e in particolare l’art. 26 del succitato CCNI.

Nel comma 3) si stabilisce che “ Il trasferimento ai posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta la permanenza per almeno un quinquennio a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali tipologie di posti.

Risulta, quindi, chiaro che il vincolo quinquennale inizia nell’anno scolastico in cui si è ottenuto il trasferimento sul sostegno o, è utile aggiungere, l’immissione in ruolo sul sostegno.

Non interrompe il conteggio del quinquennio il trasferimento da posto di sostegno a posto di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato o viceversa, in quanto lo stesso comma 3) prevede l’intercambiabilità nell’ambito delle tre tipologie di servizio:

Per i docenti provenienti dai ruoli delle scuole speciali il servizio prestato nelle predette scuole è considerato utile ai fini del compimento del quinquennio su posto di sostegno, e viceversa. Tale disposizione è riferita anche al personale titolare su posti ad indirizzo didattico differenziato, alla luce della interpretazione sistematica di quanto previsto alla prima parte del presente comma. Ovviamente anche la successiva disposizione del comma 5 va letta nel senso della intercambiabilità nell’ambito delle tre tipologie di servizio descritte.”

Il comma 4) chiarisce esplicitamente la validità dell’anno scolastico in corso ai fini del computo del quinquennio:

Ai fini del computo del quinquennio (che include l’eventuale anno di decorrenza giuridica derivante dalla applicazione del decreto legge n. 255, del 3 luglio 2001, convertito in legge n. 333 del 20 agosto 2001, art. 1, comma 4-bis), è calcolato l’anno scolastico in corso”

Questo potrebbe essere d’aiuto ai docenti in ruolo sul sostegno dall’anno scolastico 2011/12 per i quali il corrente anno scolastico 2015/16 rappresenta il quinto anno sul sostegno, quindi l’ultimo del vincolo quinquennale, e se vogliono potranno chiedere mobilità su posto comune per il prossimo anno scolastico 2016/17

I docenti nel vincolo quinquennale, quindi, potranno partecipare alla mobilità solo per il sostegno in quanto per poter chiedere mobilità su posto comune dovranno aver completato il quinquennio di permanenza sul sostegno, come indicato nei commi 5) e 6):

5. L’insegnante titolare di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato o di sostegno che non ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento solo per la medesima tipologia di posto ovvero per altra tipologia di posto speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato per accedere alla quale possegga il relativo titolo di specializzazione.

6. L’insegnante titolare di posto speciale o di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato che ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento tanto per posti comuni quanto per posti speciali o ad indirizzo didattico differenziato ovvero di sostegno, per accedere ai quali possegga il relativo titolo di specializzazione.

I docenti nel vincolo quinquennale potranno chiedere anche il passaggio di ruolo sempre sul sostegno.

Se, però, con il trasferimento il conteggio del quinquennio non si interrompe, diverso è nel caso di passaggio di ruolo che determina l’inizio di un nuovo quinquennio.

Infatti, come chiarisce bene il comma 7) I docenti titolari su posto di sostegno, pur se soggetti al vincolo quinquennale, possono partecipare alle operazioni di mobilità per passaggio di ruolo su posti di sostegno di ordine e grado diversi. I docenti che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l’obbligo di permanervi per un quinquennio…..”

Il vincolo quinquennale, quindi, rappresenta una limitazione per la mobilità dei docenti di sostegno che potranno partecipare a tutte le tipologie possibili di movimenti solo dopo aver superato i 5 anni di permanenza sul sostegno.

E’ utile segnalare che quest’obbligo, che coinvolge tutti gli insegnanti di sostegno indistintamente qualunque sia l’ordine o il grado di istruzione di titolarità, non interessa gli insegnanti soprannumerari di posto comune trasferiti su posto di sostegno con domanda condizionata.

Per questa tipologia di insegnanti, infatti, viene conservato il diritto per il rientro nella precedente scuola di titolarità per la stessa classe di concorso e tipologia di posto.

Il docente soprannumerario di posto comune, trasferito sul sostegno in seguito a domanda condizionata, potrà, quindi , chiedere trasferimento su materia anche il successivo anno scolastico, dopo un solo anno di permanenza sul sostegno in quanto per lui non esiste il vincolo quinquennale, come stabilisce il comma 3):

Tale obbligo non si applica nei confronti dei docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune o cattedra a posto di sostegno o DOS nella scuola secondaria di secondo grado. Pertanto tale personale conserva titolo alle precedenze di cui all’art. 7 punti II) e IV) del presente contratto.”

Il docente di sostegno che intende presentare per il prossimo anno scolastico domanda di mobilità dovrà tener conto di queste disposizioni e valutare conseguentemente quali siano le tipologie di movimento alle quali potrà partecipare e su quali tipologie di posti potrà chiedere specifica mobilità.

Questa valutazione, chiaramente, potrà essere fatta una volta che si dispone del CCNI sulla mobilità 2016/17 dove sarà necessario verificare se quanto indicato finora in termini ipotetici verrà confermato.

Il Gruppo Sostegno doc richiede infatti

1) mobilità straordinaria 2016/17 su tutti i tipi di posto (materia, sostegno, potenziamento) per TUTTI i docenti, nessuno escluso, compresi i docenti di sostegno in vincolo quinquennale, data la straordinarietà del caso (non si chiedono modifiche
del vincolo sulla mobilità ordinaria)

2) sia riconosciuto il servizio preruolo prestato sul sostegno ai fini del computo del vincolo quinquennale

Mobilità insegnanti: vincolo quinquennale sul sostegno, come e quando si valuta ultima modifica: 2016-01-25T21:42:52+01:00 da
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