Mobilità versus assunzioni. Note a Tribunale di Lanciano, n.167/2017

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Avv. Francesco Orecchioni,  Diritto Scolastico, 14.9.2017

– Tribunale di Lanciano – Sentenza n. 167-2017 del 24 luglio 2017.
Le operazioni di mobilità precedono le immissioni in ruolo. Illegittima la clausola contrattuale che limita la mobilità ad una quota dei posti vacanti e disponibili.
Mobilità professionale su unico posto vacante. Clausola CCNI  mobilità personale scolastico contrastante con norma di legge. Disapplicazione.

 La sentenza che si commenta è destinata a gettare ulteriore benzina sul fuoco del contenzioso innescato dalla legge 107 sulla mobilità del personale docente. [1]

Il caso nasceva dalla domanda di una dipendente assunta a tempo indeterminato quale istitutrice nei convitti scolastici (c.d.”personale educativo”) che in possesso di abilitazione aveva insegnato per svariati anni una disciplina tecnica nell’istituto alberghiero, la cui graduatoria era da tempo esaurita.

La ricorrente aveva richiesto- come espressamente previsto dall’art. 3 del CCNI sulla mobilità del comparto scuola – il passaggio di ruolo per tale profilo, essendosi liberato un posto per tale disciplina.

Ma la sua domanda non trovava accoglimento – nonostante il posto fosse rimasto libero e disponibile- in quanto, secondo una disposizione del CCNI sulla mobilità all’epoca vigente, i “passaggi di ruolo” vengono effettuati “sulla metà del 50% delle disponibilità destinate alla mobilità territoriale provinciale”.

Interpretando alla lettera tale disposizione, il passaggio di ruolo sarebbe stato possibile solo in presenza di ben 4 posti vacanti (la metà del 50% delle disponibilità), circostanza praticamente impossibile da verificarsi, attesa la particolarità della disciplina e l’esiguità del numero delle cattedre nella provincia.

Si assisteva pertanto al paradosso di una cattedra vacante e disponibile per anni e anni che non veniva assegnata all’unica aspirante, in forza della disposizione contrattuale che consentiva la mobilità professionale solo sul 25% delle disponibilità.

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Lanciano ha valorizzato la disposizione  contenuta nell’art. 470 del D. Lgs. n. 297/1994 (c.d. “Testo Unico della Scuola), che- proprio in relazione alla mobilità professionale- prevede: “specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell’equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e di quella territoriale, nonché per la ripartizione tra posti riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico”.

Osservava pertanto il Giudice che se è certamente possibile lasciare la più ampia libertà alle parti negoziali di regolare la materia del rapporto tra immissioni in ruolo e mobilità del personale, la disposizione in esame fissa dei limiti invalicabili, quali appunto  “quello relativo al rapporto tra immissioni in ruolo e mobilità anche professionale stabilendo che alle immissioni in ruolo siano riservati sempre e comunque i posti di risulta, dando priorità nella scelta ai docenti già in ruolo che vogliano spostarsi”.

Il principio di diritto stabilito nella sentenza in commento – relativo si ricorda ad una controversia iniziata prima dell’entrata in vigore della legge n. 107- potrebbe però contribuire ad alimentare il contenzioso scatenato dalla mobilità “coatta” prevista dalla legge citata.

La prevalenza della mobilità territoriale e professionale sulle nuove assunzioni è infatti prevista- oltre che dalla legge speciale- anche, sul piano generale, dal D. Lgs. 165/2001 (c.d. “Testo Unico del Pubblico Impiego”).

Nell’ottica di un generale contenimento della spesa pubblica, il legislatore ha espressamente subordinato la possibilità di disporre nuove assunzioni all’attivazione preventiva di procedure di mobilità, anche volontaria.

Dispone inequivocabilmente in tal senso l’art. 30, D. Lgs. 165/2001: “Sono disposte le misure per agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, per garantire l’esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.

I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1. In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l’applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale.

2-bis.  Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità

Nello stesso senso, l’art. 6, del D.Lgs. n.165/2001, secondo cui “Le amministrazioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.

La stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della Funzione Pubblica- ha impartito precise disposizioni (DFP 0013731 P-1. 2. 3. 4 del 19/03/2010), con le quali si ricorda chel’art. 30, comma 2-bis, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 non lascia dubbi circa il fatto che le procedure concorsuali debbano essere precedute dall’esperimento delle procedure di mobilità”.[2]

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La Giurisprudenza.

Il lassismo col quale l’Amministrazione ha negli anni continuato a disporre nuove assunzioni, piuttosto che ricorrere a procedure di mobilità da altri comparti del pubblico impiego con personale in eccedenza, è senza dubbio una delle cause della grave situazione del debito pubblico che affligge il nostro Paese.

Consapevole della necessità di arginare tale fenomeno, il legislatore non solo ha emanato le citate disposizioni legislative, ma con legge costituzionale n. 1/2012 ha introdotto in Costituzione il principio del pareggio di bilancio, modificando a tal fine gli articoli 81, 97, 117 e 119 della Costituzione.

Sulla questione della precedenza delle procedure di mobilità rispetto all’indizione di nuovi concorsi, si rimanda al contributo di Marco Magri “I concorsi e le assunzioni”- Giornale di Diritto Amministrativo” n. 3/2015, pag 408 e ss. e alla vasta rassegna giurisprudenziale sul tema.

Vanno in proposito richiamate le numerose pronunce del giudice amministrativo in subiecta materia, tutte concordi nell’affermare che “il reclutamento dei dipendenti pubblici avviene attraverso un procedimento complesso, nell’ambito del quale la procedura concorsuale non è affatto soppressa, ma è subordinata alla previa attivazione della procedura di mobilità, in attuazione dei fondamentali principi di buon andamento , predicati dall’art. 97 della Costituzione”[3].

Si sottolinea tra l’altro un arresto sul tema del Tar Lazio (sez. I quater, n.1219 del 2 dicembre 2014),  relativo alla necessità di attivare le procedure di mobilità prima di procedere all’espletamento dei concorsi  per la copertura dei posti in organico, con riferimento al personale del C.S.M[4].

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La disciplina prevista dal CCNI sulla mobilità del personale del comparto scuola risulta per un verso irragionevole (laddove non consente- pur in presenza di posti vacanti e disponibili e in assenza di altri aspiranti – che il personale già assunto in altro ruolo o in altra provincia possa ottenere il passaggio di ruolo o il trasferimento e per l’altro illegittima per violazione di legge[5], laddove riserva il 60% dei posti disponibili alle nuove assunzioni e limita la mobilità interprovinciale e professionale al restante 40%.

Si ricorda che l’art. 30, D. Lgs. 165/2001 precisa “In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l’applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale”.

Non sembra potersi escludere che tali disposizioni siano volte ad “eludere l’applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale.

In  tal caso, ai sensi dell’art.30, comma 1, D. Lgs. n. 165/2011, tali disposizioni sarebbero da considerarsi nulle, per contrarietà a norme imperative, giusta il disposto di cui agli artt. 1418 e ss. c.c.

Avv. Francesco Orecchioni

 


[1] Cfr. sul punto,il contributo dello scrivente “L’algoritmo in Tribunale. La mobilità dei docenti ai tempi della L. n. 107”, su questo sito http://www.dirittoscolastico.it/lalgoritmo-tribunale-la-mobilita-dei-docenti-ai-tempi-della-l-n-107/

[2] Sul punto, è da tempo intervenuto il Giudice Contabile (cfr. ARAN- Corte dei Conti- Sezione Regionale di Controllo per il Veneto- Deliberazione n. 162/2013/PAR).

La Corte dei Conti ha ricordato che “la mobilità ex articolo 30 non determina l’immissione di nuove unità di personale nel pubblico impiego come invece avviene qualora, a seguito dell’espletamento delle procedure concorsuali, venga assunta una nuova unità di personale. Trattasi in sostanza di un passaggio volontario a domanda del dipendente, che può essere anche preceduto da un apposita procedura selettiva (art. 30 comma 2 bis), tanto all’interno dello stesso comparto quanto tra comparti diversi”-

Il Collegio è giunto pertanto alla conclusione che – sulla base del quadro normativo vigente- le amministrazioni pubbliche non possono procedere a nuove assunzioni, se non dopo aver infruttuosamente esperito le procedure di mobilità di cui all’art.30

[3] Cf.r.  Consiglio di Stato, sez, V., n.5830/2010, Tar Sicilia, n. 589/2014, Tar Sicilia, n. 8807202, Tar Campania, n.3886/2012, Tar Emilia Romagna, n. 2634/2009.

[4] Nonostante il rilievo di carattere costituzionale di detto organo, il giudice amministrativo ha deciso per l’applicabilità anche a detto personale delle disposizioni generali riguardanti gli impiegati dello Stato, in forza – tra l’altro- dello stesso art. 31 del Regolamento di disciplina del personale del C.S.M,. che recita testualmente. “al personale del Consiglio …. per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le norme riguardanti gli impiegati civili dello Stato” (dunque, anche le previsioni dell’art. 30, D. Lgs. n. 165/2001)- Tar Lazio sez. I quater, n.1219 del 2 dicembre 2014, su Il lavoro nelle P.A., n.5/2014, pag. 829 e ss., con nota adesiva di L. Viola “Concorsi banditi dal C.S.M. e obbligo di preventiva attivazione delle procedure di mobilità tra giurisdizione di legittimità e azione di accertamento della nullità del provvedimento amministrativo” .

[5]  Ci si riferisce al citato art. 30, D. Lgs. 165/2001

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Mobilità versus assunzioni. Note a Tribunale di Lanciano, n.167/2017 ultima modifica: 2017-09-15T06:57:39+02:00 da
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