Nell’occupazione della scuola resta il diritto-dovere di vigilanza a carico dei genitori

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– È di questi giorni la notizia che il Liceo Virgilio di Roma è stato occupato dagli studenti. Pronta è stata la reazione della preside che, in una nota inviata ai genitori, agli alunni, al consiglio di istituto e, per conoscenza, al dipartimento edilizia scolastica di Città Metropolitana e alla questura di Roma, ha rimesso la responsabilità della vigilanza degli allievi, molti dei quali minorenni, ai genitori che consapevolmente intendono consentire ai propri figli di sostare all’interno dell’edificio.
Nella comunicazione si legge, altresì, che i ragazzi, oltre ad impedire l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza da parte della Città metropolitana, resi necessari dal recente crollo di un solaio, possono trovarsi in una situazione di non adeguata sicurezza, soprattutto se presenti nella zona interdetta dell’edificio. Ma come funziona la vigilanza in una scuola?

La culpa in vigilando del precettore
Ebbene, durante le lezioni, la vigilanza sui minori è sempre, ai sensi dell’articolo 2048 del Codice civile (responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte), sotto la diretta responsabilità del docente. I collaboratori scolastici possono avere solo compiti sostitutivi per brevi periodi o compiti collaborativi. In sintesi, in aula vigila l’insegnante e nei corridoi il collaboratore scolastico. In ogni caso, i docenti non si liberano dalla responsabilità se non dimostrano in “positivo” di aver adottato in via preventiva le misure idonee ad evitare la situazione di pericolo favorevole alla commissione di un fatto dannoso accaduto o provocato da un alunno, nonché la prova dell’imprevedibilità e repentinità, in concreto, dell’azione dannosa.
Un riferimento alla vigilanza è presente anche nell’articolo 10 lettera a) del Testo unico sulla scuola (n. 297/94) in cui si prevede che il consiglio di circolo o di istituto nel regolamento interno deve stabilire le modalità per la vigilanza degli alunni.
Non è ammessa, pertanto, durante la presenza a scuola dello studente, alcuna soluzione di continuità nella vigilanza dei minori. Ciò non vuol dire che gli studenti, anche adolescenti, ma di minore età, debbano essere sempre osservati da qualcuno. Lo sviluppo della maturità come qualità della crescita non è un’opinione, ma un dato di fatto di cui tenere conto.

La culpa in educando dei genitori
Ma nel caso in cui la scuola sia occupata dagli studenti e le lezioni siano impedite cosa succede? Entra in gioco la “culpa in educando” (articolo 2048 del Codice civile). I genitori hanno il potere-dovere di esercitare il controllo e la vigilanza sul comportamento dei figli minori; le famiglie sono, quindi, responsabili degli illeciti dei propri figli come nel caso di un’occupazione di una scuola, che, secondo l’articolo 633 del Codice penale, potrebbe essere riconducibile ad attività perseguibile penalmente.

Il caso in questione
In ogni caso, secondo la sentenza del Consiglio Stato, Sez. VI. n. 6185/2006, l’occupazione di un istituto scolastico non esonera, e neanche attenua, gli obblighi di vigilanza degli operatori scolastici che devono garantire la loro presenza per evitare degenerazioni delle iniziative assunte dagli studenti. Il preside deve, pertanto, informare tempestivamente le forze dell’ordine al fine di ristabilire le condizioni affinché chi non ha interesse ad aderire all’occupazione possa svolgere regolarmente le lezioni.

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Nell’occupazione della scuola resta il diritto-dovere di vigilanza a carico dei genitori ultima modifica: 2017-10-23T06:25:35+02:00 da
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