Neoimmessi: Anno di prova, conteggio giorni per Fase C e presa di servizio differita. Una storia infinita?

Professionisti_logo1Professionisti Scuola Network  1.3.2016 

conta-giorni1

Un tema caldissimo in questi giorni per i docenti neoassunti in ruolo è il calcolo dei giorni necessari a validare l’anno di prova.
La normativa, in particolare l’art. 3 del dm 850, prevede che il superamento del periodo di formazione e prova sia subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno 180 nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno 120 per le attività didattiche.

Per quanto riguarda i 180 giorni, nessuna novità rispetto agli anni precedenti: sono computabili nei centottanta giorni tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni di congedo ordinario e straordinario e diaspettativa a qualunque titolo fruiti. Va computato anche il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza.

La novità, derivante dall’ art. 1 comma 116 della Legge 107/2015, riguarda invece i 120 giorni di attività didattica. Il dm afferma che sono compresi nei centoventi giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.

Se le immissioni in ruolo fossero state fatte secondo le consuete modalità, ovvero all’inizio dell’anno scolastico, anche il computo di questi giorni non avrebbe creato particolari problemi. Visto che invece le immissioni sono state fatte secondo il piano straordinario previsto dalla Buona Scuola, il calcolo relativo ai giorni di attività didattica (e a questo punto, anche quello dei 180 giorni “classici”) toglie il sonno a moltissimi neoimmessi, soprattutto di fase C. Alcuni dubbi infatti non sono ancora ad oggi stati pienamente e ufficialmente risolti.

Quando comincia il conteggio? Dal giorno della presa di servizio sul posto di ruolo? Dal giorno dellanomina giuridica ? E i giorni di attività didattica svolti prima della nomina in ruolo, entrano in quel conteggio? E a quali condizioni?

In tanti, forse in troppi hanno cercato di dare risposte, nel silenzio dell’unico organo che potrebbe dirimere la questione. Sindacalisti, formatori, dirigenti scolastici, scuole polo, uffici periferici del ministero e social network non hanno mancato di dare un’interpretazione più o meno aderente al dettato normativo.

Registriamo a questo proposito due voci autorevoli e un insolito exploit.

L’Ufficio scolastico Regionale del Lazio, nella sezione del sito dedicato ai neoassunti, inserisce un file (peraltro senza data e senza intestazione) in cui risponde ad alcune delle domande più frequenti.

In particolare, alla domanda “Nel caso di docenti con presa di servizio differita oltre il 1° dicembre, i giorni necessari per la validità del periodo di prova sono proporzionalmente ridotti o il periodo di prova va rinviato all’anno successivo?” l’USR Lazio risponde: “Di regola il differimento può essere effettuato soltanto al 1 luglio e al 1 settembre. Ad ogni modo per la validità dell’anno è necessario che il docente presti servizio per almeno 180 giorni ed in questo caso l’anno di prova e formazione può essere svolto secondo quanto previsto dal DM 850/2015.” Al di là di una (superflua) premessa, USR Lazio ribadisce la necessità di avere 180 giorni in servizio anche in caso di presa di servizio a dicembre e tace completamente a proposito dei 120 giorni.

Seconda voce autorevole, l’USR del Molise. Stavolta abbiamo carta intestata e un nome di riferimento come autore delle informazioni.

Due sono le domande che ricevono una risposta adeguatamente argomentata.

Citiamo testualmente

D. “Sono computati come giorni utili al raggiungimento dei 120 per le attività didattiche i giorni nei quali i Docenti siano regolarmente in servizio nella sede / plesso a disposizione della scuola nell’orario stabilito pur non svolgendo attività didattiche in classe o altra attività ?

R. Dal confronto dei commi 2 e 3 dell’art. 3 DM 850/2015 è desumibile che non sono computabili nei 120 giorni per le attività didattiche i giorni festivi, di congedo ordinario, straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti. Si computano i giorni effettivi di insegnamento/lezione e ogni altra attività finalizzata al migliore svolgimento della complessiva azione didattica con riferimento precipuo al POF e al Piano Annuale delle Attività. Il periodo di formazione e prova è un diritto/dovere del Docente; spetta, pertanto, all’Istituzione Scolastica, nella sua autonomia organizzativa e didattica, predisporre un piano programmatico per rendere effettivo il diritto alla formazione.

La responsabilità di consentire ai docenti di rendere effettiva la fruizione del periodo di formazione e prova viene affidata direttamente alle singole istituzioni scolastiche, invitate a predisporre un piano programmatico per garantire il diritto alla formazione.

La risposta alla seconda domanda è ancora più articolata della prima:

D. “Il giorno libero settimanale rientra nel computo dei 120 giorni per le attività didattiche ?

R. “L’articolo 3 del DM 850/2015 prevede che il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato, computabili nei 180 giorni i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, comprendente nei 120 giorni sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività. Nei 180 giorni del servizio effettivamente prestato è compreso anche quello relativo alle interruzioni delle attività , giorni festivi compresi. Per i 120 giorni potrebbe essere compreso, pertanto, il giorno libero come giorno effettivo di lezione/insegnamento tenuto nell’Istituzione Scolastica. Mantenendo una interpretazione restrittiva ed escludendo, pertanto, il giorno libero del Docente dal computo dei 120 giorni, sarà cura dell’Istituzione Scolastica calendarizzare i rientri a Scuola durante il giorno libero, mediante un’opportuna condivisione tra i diversi soggetti e sulle attività in itinere da espletare, al fine di favorire il raggiungimento dei giorni necessari alla conclusione del periodo di prova”

Analizzando questa risposta, si evince che il giorno libero POTREBBE essere compreso nei 120 giorni. Se invece si mantiene un’interpretazione restrittiva e lo si esclude, l’Istituzione Scolastica “avrà cura” (??) di calendarizzare i rientri a scuola durante il giorno libero.

Ma se la scuola è chiusa perché attua la settimana corta ? E a chi spetta decidere se applicare l’interpretazione restrittiva? Verrebbe quasi da dire: “Ci appelliamo alla clemenza della corte”.

In questi ultimi giorni poi, nel gruppo facebook di PSN Formazione Docenti Neoimmessi (che accoglie quasi 20 mila neoassunti impegnati a sciogliere insieme ogni inquietante nodo di questa intricatissima matassa), un imprevisto “exploit” di un funzionario miur ha creato ulteriore scompiglio dove proprio non era necessario. Visto che l’attesa per la nota ministeriale si fa sempre più carica di tensione, in molti scrivono direttamente al Miur per avere notizie, perchè questo sembra essere ormai l’ultima spiaggia. Così alle precise domande di un’insegnante riguardo i mille dubbi dell’anno di prova, in una mail indirizzata dott. Chiappetta, Capo dipartimento per l’istruzione, il funzionario Giuseppe Bonelli così risponde:

Gent.ma, abbiamo più volte chiarito che i giorni utili della prova

1) Includono il giorno libero (si considera la settimana lavorativa)

2) Possono essere riproporzionati in caso di part time o come nel Suo caso di presa di servizio differita

3) I servizi svolti nel presente a.s. purchè su medesima classe di concorso o affine nel medesimo ordine possono essere conteggiati acquisendo un’attestazione del servizio e dell’assenza di note disciplinari da parte della scuola di precedente servizio.

Parrebbe l’uovo di Colombo. A questo punto, forse, converrebbe ad ogni neoimmesso scrivere direttamente al ministero, per ottenere la stessa rassicurante risposta. Tuttavia è chiaro invece che si dovrebbero trasformare queste informazioni personali in una nota ministeriale.
Nota ministeriale che l’associazione Professionisti Scuola Network chiede pubblicamente, in nome e per conto dei propri associati e di tutti i docenti neoimmessi perchè a questo punto è molto più che necessaria, è vitale, affinché non si creino disparità e disuguaglianze per i docenti neoimmessi in ruolo nell’anno scolastico 2015/2016.

Neoimmessi: Anno di prova, conteggio giorni per Fase C e presa di servizio differita. Una storia infinita? ultima modifica: 2016-03-01T22:56:11+01:00 da
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams

webmaster: Fabio Barina



Sito realizzato da Venetian Navigator 2 srl