Normativa, permanenza alla scuola dell’Infanzia dopo il sesto anno di età

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di Carmelo Di Salvo, Bianco sul nero, 30.1.2016

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– Il trattenimento alla Scuola dell’Infanzia di un alunno con disabilità è da considerarsi del tutto eccezionale e comunque va sostenuto da una progettualità concordata tra Servizi scolastici e Servizi sanitari, conseguente al Profilo Dinamico Funzionale elaborato nel corso dell’ultimo anno di frequenza scolastica.
La Legge n. 53/03 (Riforma Moratti) ed il Decreto n. 59/04 applicativo della stessa stabiliscono che, solo in via eccezionale e fortemente motivata, il Consiglio di classe o interclasse può decidere di far permanere nelle stessa classe un alunno. Occorre discutere il caso con la presenza di tutti i docenti, i genitori e gli operatori sociosanitari di territorio. La motivazione sta nel fatto di non creare un divario di età fra il bambino con disabilità ed i compagni, che crea grosse difficoltà per l’integrazione e perché sia fortemente stimolata dalla presenza di coetanei coi quali si relaziona.
Diversi i documenti prodotti dal MIUR come la nota prot. 547 del 2014, la nota fa particolare riferimento ai casi di bambini adottati e giunti in Italia da meno di 12 mesi, ma per analogia i principi in essa enunciati possono essere estesi anche ai bambini diversamente abili e agli alunni con BES: nella nota sono presenti infatti richiami alla Circolare Ministeriale n. 235 del 1975, riguardante gli alunni con disabilità, e alla recente Direttiva del 27 Dicembre 2012 (e successive circolari applicative), sugli alunni con Bisogni Educativi Speciali. Viene altresì esplicitato come i casi di bambini adottati possano rientrare, in alcune circostanze e anche solo temporaneamente, nella categoria dei Bisogni Educativi Speciali. La nota cita anche i primi cinque commi dell’articolo 114 del Decreto Legislativo 297/94 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, tale norma prevede soltanto “motivi di salute” o “impedimenti gravi”.
La circolare del MIUR n. 96 del 17 dicembre 2012 in merito alla iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado scrive che “ I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età.
La possibilità di permanenza per un anno nella scuola dell’infanzia oltre il sesto anno di età riguarda solo i bambini in possesso di certificazione di disabilità e in situazione eccezionale adeguatamente documentata.
La procedura da seguire, nel caso in cui sussistano le condizioni per la permanenza, è stata chiarita dalla Nota Prot. n. 2318/U dell’11 marzo 2013 dell’USR Piemonte ove sono elencati gli elementi che devono necessariamente essere presenti. Nel particolare i Dirigenti Scolastici pertanto potranno accogliere solo la domanda di permanenza nella scuola dell’infanzia dell’allievo o dell’allieva diversamente abile, in caso di situazione eccezionale confermata dalla presenza di quattro condizioni, qui di seguito descritte:
  • richiesta della famiglia;
  • relazione favorevole dell’equipe medica dell’ASL che ha rilasciato la diagnosi funzionale per la disabilità, basata su indici prognostici di sviluppo e di apprendimento raggiungibili nell’anno aggiuntivo;
  • progetto specifico predisposto dai docenti della sezione della scuola con l’illustrazione dettagliata degli interventi didattico-pedagogici (clicca qui per il PROGETTO PERMANENZA);
  • valutazione positiva e motivata della permanenza da parte del collegio docenti in apposita seduta;
  • richiesta adeguatamente motivata da parte dei docenti della sezione, in cui l’alunno/l’alunna frequenta l’ultimo anno.

NORME PER L’ISCRIZIONE, si presentano due casi:

L’UST generalmente invita inoltre le Scuole dell’infanzia, ove si chiede la permanenza, a non far procedere i genitori con l’iscrizione alla classe prima della scuola primaria, qualora tutta la documentazione sia consegnata al Dirigente Scolastico entro la data di chiusura delle iscrizioni. In caso contrario la famiglia procede con l’iscrizione alla classe prima che ritirerà quando la possibilità di permanenza sarà confermata dal Dirigente Scolastico in seguito alla presentazione di tutta la documentazione prevista. Il Dirigente stesso della Scuola dell’infanzia provvederà a inviare comunicazione della permanenza alla scuola di competenza.

E’ ancora da precisare che, mentre la precedente nota prot. n° 338 del 4/2/2014 attribuiva al collegio dei docenti il potere di deliberare l’ulteriore permanenza alla scuola dell’infanzia, la nuova nota prot. n° 547/14 attribuisce tale compito al capo d’istituto che deve confrontarsi con “specifiche professionalità di settore, con il supporto dei servizi territoriali”, sentito il team dei docenti ed in accordo con la famiglia.

Normativa, permanenza alla scuola dell’Infanzia dopo il sesto anno di età ultima modifica: 2016-02-07T21:32:59+01:00 da
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