Norme e calcolo sulla trattenuta dal cedolino per la malattia

Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 14.3.2017

– Durante i primi 10 giorni di ogni evento di assenza per malattia, al personale scolastico viene applicata una trattenuta economica dal cedolino.

Infatti con il decreto legge n. 112 del 2008 convertito nella legge 133/08, all’art.71 comma 1 è scritto che nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio.

Bisogna sapere che sempre per il suddetto comma 1 resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.

È utile sapere, così è chiaramente scritto nella nota del Mef n. 27553/2009, che non ci saranno trattenute dal cedolino per i periodi di assenza dovute a convalescenza che seguono, senza soluzione di continuità, un ricovero o un intervento effettuato in regime di day-hospital, indipendentemente dalla loro durata per i quali è sufficiente una certificazione rilasciata anche dal medico curante.

Il comma 2 del suddetto art.71 prevede che nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.

Infatti bisogna ricordare che esistono solo due casi in cui la certificazione medica deve essere obbligatoriamente rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, nel caso di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni; dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare, indipendentemente dalla durata dello stesso, successivo ad un precedente episodio morboso.

Al di fuori di tali due casi, ossia in caso di primo o secondo evento di malattia e sempre che la prognosi iniziale non superi i dieci giorni, sono abilitati al rilascio della certificazione di malattia sia il medico di famiglia sia un medico specialista, convenzionato o meno con il servizio sanitario nazionale.

Le trattenute giornaliere lorde per le assenze di malattia fino al decimo giorno per i docenti e il personale scolastico sono le seguenti:

Categoria Parte Accessoria della retribuzione Decurtazione retributiva lorda al giorno
Doc. da 0 a 14 anni RPD € 164,00 (164,00/30) = € 5,47
Doc. da 15 a 27 anni RPD € 202,00 (202,00/30)= € 6,73
Doc. da 28 anni in poi RPD € 257,50 (257,50/30) = € 8,58
Ata AREA B/C C.I.A. € 64,50 (64,50/30) = € 2,15
Ata AREA A/As C.I.A. € 58,50 (58,50/30) = € 1,95
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Norme e calcolo sulla trattenuta dal cedolino per la malattia ultima modifica: 2017-03-14T22:02:25+01:00 da
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