Obbligo scolastico, tenuità del fatto esclusa perchè il reato è di competenza del giudice di pace

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di Andrea Alberto Moramarco, Il Sole 24 Ore, 29.11.2017

– Il reato di inosservanza dell’obbligo di istruzione del figlio minore, sanzionato dall’articolo 737 c.p. con la pena dell’ammenda per i genitori, non può essere considerato dal giudice non punibile per particolare tenuità del fatto. La nuova causa di non punibilità prevista dall’articolo 131-bis c.p., infatti, non è applicabile ai procedimenti relativi ai reati di competenza del Giudice di pace, per i quali l’unica via percorribile rimane quella della “esclusione della procedibilità”, di cui all’articolo 34 del D.lgs. 274/2000 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace), che, tuttavia, si fonda su presupposti applicativi diversi. Questo è quanto emerge dalla sentenza 53683 delle Sezioni unite della Cassazione, depositata ieri.

Il caso
La vicenda giudiziaria che ha portato all’affermazione di tale principio trae origine da una sentenza del Giudice di pace di Verona, il quale aveva ritenuto non punibili due genitori per l’inosservanza dell’obbligo della istruzione elementare del figlio minore, in applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Per il giudice onorario, anche al reato di inosservanza dell’obbligo scolastico poteva essere applicata la causa di non punibilità prevista dall’articolo 131-bis c.p., nonostante dinanzi al Giudice di pace fosse applicabile la causa di non procedibilità prevista dall’articolo 34 del D.lgs. 274/2000. In particolare, optando per la non punibilità, il giudice sottolineava la differenza tra i due istituti, ritenendo prevalente nella fattispecie l’assoluzione per i genitori, piuttosto che l’esclusione della procedibilità, «in ragione della pluralità delle fonti di istruzione non convenzionale oggi disponibili su piattaforme informatiche e del rilievo che la sanzione penale irrogabile non avrebbe superato poche unità di euro».

La soluzione delle Sezioni unite
La spinosa questione dell’applicabilità della causa di non punibilità di particolare tenuità del fatto ai reati di competenza del Giudice di pace arriva sino alle Sezioni unite, che, a fronte di due orientamenti contrapposti, optano per quello più rigido, che esclude l’articolo 131-bis per i procedimenti relativi a reati di competenza del Giudice di pace. Si tratta perlopiù di delitti di minore gravità e di contravvenzioni, tra cui rientra anche l’inosservanza dell’obbligo scolastico, che sono sottoposti ad un regime differenziato e per i quali vi è la possibilità, ai sensi dell’articolo 34 del D.lgs. 274/2000, di una estinzione del relativo procedimento sulla base della valutazione della occasionalità della condotta, della esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato e, soprattutto, del ruolo della persona offesa. In sostanza, per i giudici di legittimità, la finalità conciliativa del procedimento penale speciale dinanzi al giudice onorario e la sostanziale diversità strutturale dei due istituti non consentono di ritenere applicabile la non punibilità per tenuità del fatto anche dinanzi al Giudice di pace.

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Obbligo scolastico, tenuità del fatto esclusa perchè il reato è di competenza del giudice di pace ultima modifica: 2017-11-29T06:06:44+01:00 da
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