Obbligo vaccinale a scuola: respinto il ricorso dei genitori no vax

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di Lucilla Vazza, Il Sole 24 Ore, 8.12.2017

Avevano presentato domanda di iscrizione per la loro figlia al nido d’infanzia sia a Carpi che a Correggio, ma avevano esercitato il loro diritto alla non vaccinazione obbligatoria, ora il Tribunale di Reggio Emilia ha rigettato il loro ricorso contro la legge regionale, chiarendo che non vi fu alcuna discriminazione. Per i genitori della piccola, era discriminatoria la legge regionale dell’Emilia Romagna che, prima dell’arrivo della normativa nazionale, prevedeva che «l’assolvimento degli obblighi vaccinali costituisca condizione per l’accesso alle scuole di prima infanzia».

La discriminazione era ravvisata nel comportamento dei Comuni di Carpi e Correggio per «aver richiesto ai ricorrenti di compilare il modulo di iscrizione che prevedeva quale requisito di ammissione la dichiarazione d’impegno dei genitori a sottoporre il figlio alle vaccinazioni, in tal modo limitando l’accesso a scuola ai soli bambini vaccinati».
Ora il chiarimento del tribunale: «È evidente come il sacrificio di una convinzione personale, imposto dall’obbligo vaccinale e dalla sua previsione quale condizione di accesso ai servizi per l’infanzia, è del tutto proporzionato e giustificato – si legge nelle motivazioni della sentenza del Tribunale – dall’esigenza di tutela di valori superiori».

Emergenza vax giustifica la legge
E poi l’affondo: «Di nessun pregio sono le considerazioni dei ricorrenti secondo cui al momento non vi sarebbe una emergenza sanitaria da rischio epidemico tale da giustificare le misure adottate dal legislatore e, di conseguenza, dalla pubblica amministrazione, poiché: 1) trattasi di affermazioni prive di qualsiasi fondamento, fattuale e scientifico, 2) se anche fosse vero che al momento la copertura vaccinale è superiore alla soglia “critica”, questo altro non sarebbe che un effetto virtuoso dell’obbligatorietà delle vaccinazioni. Il ché depone, a maggior ragione, per l’infondatezza della tesi dei ricorrenti». E infine sul trattamento discriminatorio, i giudici hanno spiegato: «Quanto alla disparità di trattamento tra i bambini sotto i 6 anni e i bambini di età superiore a 6 anni, anche in questo caso la stessa appare del tutto rispondente ai principi di proporzionalità e ragionevolezza, in quanto giustificata dal fatto – notorio e non smentito dalle prospettazioni dei ricorrenti – per cui i rischi di contagio più elevati si registrano tra i bambini che frequentano, per l’appunto, i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia che comunque frequentino luoghi in cui vi sia la presenza contemporanea di bambini di più famiglie»

Gelli (Pd): legge necessaria, i giudici lo hanno capito
«Quella del Tribunale di Reggio Emilia è l’ennesima dimostrazione della piena legittimità della legge sull’obbligo vaccinale approvata dal Governo». Lo dichiara Federico Gelli, deputato e responsabile Sanità del Pd. «Dopo quanto stabilito prima dal Consiglio di Stato e poi dalla Consulta, l’ennesima decisione dei giudici che rigetta ogni accusa di “discriminazione” legata all’esclusione di una bambina dall’asilo nido a causa della decisione dei suoi genitori di non vaccinarla opponendo la loro obiezione di coscienza».Anche la giurisprudenza «riconosce l’importanza della tutela della salute della collettività e dei più fragili», conclude.

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Obbligo vaccinale a scuola: respinto il ricorso dei genitori no vax ultima modifica: 2017-12-09T05:27:39+01:00 da
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