Ora di alternativa nella scuola primaria non può essere eccedente alle 24 ore ma può essere assegnata al docente della stessa classe

Orizzonte_logo14di Avv. Marco Barone, Orizzonte Scuola,  14.10.2016

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– Come è noto nella scuola esiste una produzione normativa, sia primaria che secondaria, enorme.

E spesso ciò facilita la confusione, che la risoluzione dei problemi. Perché la scuola è cambiata, l’organizzazione scolastica è cambiata ed ancora oggi ci troviamo a dover commentare atti, note o circolari non rispondenti più alle attuali esigenze della scuola.

In merito all’ora di alternativa è compito fondamentale del Collegio dei docenti definire i contenuti delle predette attività, mentre ai fini della copertura delle relative ore i Dirigenti scolastici devono osservare le disposizioni vigenti. Queste disposizioni sono state richiamate da diverse circolari e si possono definire consolidate:

“a) prioritariamente devono attribuire le ore di attività alternative ai docenti a tempo indeterminato in servizio nella rispettiva scuola, con precedenza nei confronti degli eventuali docenti totalmente in esubero e successivamente nei confronti di quelli che hanno l’obbligo di completare l’orario di cattedra. Si precisa che non è possibile per i docenti titolari di cattedra orario esterna, completare l’orario nella prima scuola con ore di attività alternative.

b) Nel caso in cui non si possa procedere come indicato nel precedente punto a), i Dirigenti scolastici devono conferire le ore alternative alla Religione Cattolica come ore eccedenti l’orario di cattedra fino al limite massimo di 6 ore. Come previsto dal comma 4 dell’articolo 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001 n. 448, l’assegnazione spetta a coloro che, in servizio nella scuola come docenti a tempo indeterminato e come supplenti con nomina fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, abbiano già completato l’orario di cattedra ed abbiano manifestato la propria specifica disponibilità.

L’invito a comunicare la disponibilità a svolgere le ore alternative come ore eccedenti deve essere rivolta a tutti gli insegnanti in servizio, ad eccezione dei docenti di Religione cattolica, per ovvie ragioni di opportunità.

L’invito ad effettuare le attività alternative come ore eccedenti non potrà inoltre essere rivolto ai docenti di Scuola dell’infanzia e ai docenti di Scuola primaria in servizio per orario di cattedra, in applicazione di una recente pronuncia della Corte dei Conti secondo cui ai citati docenti non possono essere attribuite ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo.

“Sulla questione delle ore eccedenti è stata chiara la Corte dei Conti dell’Abruzzo quando nel 2014 ha affermato che le ore di alternativa non possono essere assegnate ai docenti già titolari di orario completo di 24/25 ore settimanali.

Un problema che si sta ponendo in diverse scuole della primaria è se l’ora di alternativa può essere assegnata al docente della stessa classe. Se si prende in considerazione la Circolare Ministeriale 28 ottobre 1987, n. 316 emerge chiaramente che “La nomina dei docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dalle speciali norme legislative e regolamentari richiamate con circolari in precedenza emanate alle quali si rimanda, unitamente alle istruzioni applicative ivi contenute.

Relativamente alle modalità di impiego del personale per lo svolgimento delle attività didattiche e formative e per l’assistenza allo studio o alle attività individuali si precisa che debbono prioritariamente essere utilizzati docenti totalmente o parzialmente in soprannumero o comunque tenuti al completamento in quanto impegnati con orario inferiore a quello d’obbligo, nonché docenti dichiaratisi disponibili a prestare ore eccedenti. Tali docenti debbono essere scelti fra quelli della scuola che non insegnano nella classe o nelle classi degli alunni interessati alle attività in parola, atteso che così viene assicurato, per gli alunni avvalentisi e per quelli non avvalentisi, il rispetto del principio della “par condicio”.

Tale ragionamento forse aveva ragione di esistere nel 1987, anche se non si è mai capito cosa si intendesse per par condicio. Comunque erano i tempi del maestro unico, vi era altra organizzazione, altro sistema, altra scuola rispetto a quella di oggi. Si tratta quindi di una circolare superata.

Dunque, a parere dello scrivente, l’ora di alternativa può essere svolta dall’insegnante della stessa classe, perché non emergono più le questioni della lesione della ipotetica par condicio, ma alla sola condizione, previa disponibilità dell’interessata/o, che tali ore abbiano luogo all’interno delle 24 ore canoniche di servizio e non siano, quindi, ore eccedenti. Così come è accaduto sino allo scorso anno scolastico in tantissimi casi.

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Ora di alternativa nella scuola primaria non può essere eccedente alle 24 ore ma può essere assegnata al docente della stessa classe ultima modifica: 2016-10-14T17:45:39+02:00 da
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