di Paolo Pizzo Orizzonte Scuola, 8.10.2015.
Nella scuola dell’infanzia e in quella primaria non è possibile assegnare ore di alternativa alla religione cattolica a docenti interni già con orario intero settimanale (24 o25 ore settimanali).
Pertanto per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria, non verificandosi né il presupposto per il completamento dell’orario, né la possibilità di effettuare ore eccedenti all’orario d’obbligo, i Dirigenti scolastici potranno stipulare contratti a tempo determinato con aspiranti alle supplenze già in servizio o da individuare dalle graduatorie d’istituto fino ad un massimo di 25 ore settimanali per la scuola dell’infanzia e 24 ore (di cui 2 di programmazione) per la scuola primaria.
Si evidenzia come la Corte dei Conti del Piemonte con deliberazione n. 50/2014 ricorda ai dirigenti scolastici che l’articolo 1, comma 4, del decreto ministeriale 13 giugno 2007 e la circolare MIUR 1878 del 31 agosto 2013, laddove prevedono il limite delle “24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo”, intendano escludere la possibilità di superare, nell’assegnazione delle ore o frazioni di ore fino a 6, le complessive 24 ore settimanali.
Tali ore, pertanto, potrebbero essere assegnate come ore eccedenti solo nelle scuole secondarie, dove l’orario d’obbligo è di 18 ore settimanali (attribuendo fino ad un massimo di 6 ore si arriverebbe al limite delle 24 settimanali).
Di contro, tale possibilità risulterebbe preclusa nelle scuole primarie laddove l’orario d’obbligo è già fissato in 24 ore settimanali e ovviamente in quella dell’infanzia laddove l’orario d’obbligo è fissato in 25 ore settimanali.