Organico potenziato, organico di diritto. Utilizzo docenti fase C. Regole da rispettare. ​Ambiti operativi RSU

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di Katjuscia Pitino  Orizzonte Scuola,  29.12.2015.  

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L’utilizzo dell’organico potenziato sta mettendo a dura prova l’operato di molti dirigenti scolastici che, di traverso e con una certa soddisfazione, si stanno servendo di queste nuove risorse umane, generate dal piano straordinario di assunzioni della legge 107 del 2015, eludendo non solo norme contrattuali ancora vigenti, ma addirittura attuando, secondo libere interpretazioni, alcuni passaggi volutamente oscuri dall’estensore della legge, cosicché i risultati palesano alterazioni incongruenti e diversificate su tutto il territorio nazionale, se non in taluni casi anche comportamenti contra legem.

Organico potenziato, organico di diritto e organico dell’autonomia: nessuna differenziazione
L’organico potenziato è stato partorito prima del proclamato organico dell’autonomia ex art.1, commi 5 e 63 della legge 107 e dovrà imparare a darsi delle regole procedurali ancor prima che sia esternato il famigerato Decreto Interministeriale sugli organici, preannunciato anche dalla recentissima Nota n.2805 dell’11 dicembre 2015. In quest’ultimo documento ministeriale, a carattere eminentemente orientativo sull’elaborazione del Piano Triennale dell’offerta formativa, si legge tra le righe, quale sarà la funzionalità a venire del cosiddetto organico potenziato.
Tralasciando questa pessima fase di rodaggio che si sta vivendo all’interno delle istituzioni scolastiche, la Nota n.2805 stabilisce che in futuro “l’organico dell’autonomia, andrà gestito in modo unitario, in modo da valorizzare le professionalità di tutti i docenti e senza una rigida separazione tra posti comuni e posti di potenziamento, che dovranno gradualmente integrarsi”. Nella previsione del legislatore, al comma 5 dell’articolo unico della Legge 107 si stabilisce che l’organico dell’autonomia è funzionale “alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa predisposto ai sensi del comma 14. I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento”. Tutto ciò venendo a sconfessare gli attuali usi e abusi impropri dell’organico potenziato, quale porzione del futuro organico dell’autonomia. In effetti non dovrebbe esistere di già una differenzazione di sorta tra l’organico potenziato e i docenti dell’organico di diritto, appartenenti alla singola istituzione scolastica. Peccato che le sparute precisazioni della Nota sul PTOF, arrivino in un fase storica di cambiamento del sistema scolastico italiano senza che vi sia stata alcuna pre-indicazione ministeriale oggettiva sull’utilizzo effettivo dell’organico potenziato. Indicazioni più circostanziate avrebbero fatto luce al momento, post-legge 107, sulla co-gestione di entrambi gli organici e avrebbero sfatato la leggenda che i docenti della Fase C, del cosiddetto organico potenziato, siano solo strumentali alla copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni.
Si ricorda che anche la C.M. n. 30549 del 21.9.2015 avente ad oggetto l’acquisizione dell’organico del potenziamento propedeutica all’attuazione della Fase C del piano assunzionale parla di organico potenziato o aggiuntivo assegnato alle istituzioni scolastiche per la “programmazione di interventi mirati al miglioramento dell’offerta formativa. Pertanto, tale organico aggiuntivo risponderà agli obiettivi di qualificazione del servizio previsti dalla legge 107 commi 7 e 85 e confluirà nel più ampio organico dell’autonomia, da definirsi, poi, con apposito Decreto interministeriale”; il comma 85 della legge 107 non si riferisce in esclusiva all’organico potenziato ma in generale all’organico dell’autonomia, ancora in fase di costituzione. Fermo restando che lo stesso comma, in riferimento all’utilizzo del personale dell’organico dell’autonomia, implicitamente afferma che per effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee il dirigente scolastico sia tenuto a considerare il perseguimento degli obiettivi formativi prioritari indicati nel comma 7 della legge 107. Se ne ricava che l’utilizzo per le supplenze debba anche essere speculare al raggiungimento di quegli obiettivi che le singole istituzioni scolastiche hanno scelto appunto come prioritari.
Tutto ciò premesso, non potendo ricavare regole unitarie, derivanti da disposizioni congrue e calibrate per questa fase di assestamento post piano assunzionale dei docenti della Fase C, si può però arginare il proliferare di comportamenti iniqui, attuando precise regole contrattuali che faranno da contraltare a quegli abusi gratuiti e sregolati che si stanno vivendo nelle nostre scuole.

Ambiti operativi delle Rappresentanze Sindacali Unitarie e regole da rispettare
Gli spunti arrivano dalle “Linee di orientamento per il corretto utilizzo dell’organico per il potenziamento” fornite dalle sigle sindacali rappresentative e dall’allegata Scheda Unitaria che indica alcune passaggi contrattuali su cui le RSU, in sede di contrattazione integrativa di istituto anche se già sottoscritta, sono chiamate a puntualizzare con effetto immediato. Tali precisazioni sono dovute in primo luogo perché i docenti dell’organico potenziato prefigurano adesso quella porzione di organico dell’autonomia in cui confluiranno successivamente anche i docenti dell’organico di diritto, in seconda istanza perché è necessario bloccare certi comportamenti dirigenziali che potrebbero concretizzare nel tempo cattive consuetudini in forza di una non meglio identificata opinio iuris ac necessitatis, determinando così ripercussioni in futuro sull’intero organico. Così questa fase di assestamento non deve restare in nessun caso campata in aria, ma essere al contrario circoscritta entro ambiti normativi e contrattuali precisi, in virtù di quella progressiva definizione che ci verrà fornita in seguito ai sensi del comma 64 della Legge 107.
Si rende necessario chiarire, tramite richiesta di informativa al dirigente scolastico, alcuni punti fondamentali circa l’utilizzo dell’organico potenziato, perché anche in questo caso specifico si vengono ad incrociare insieme disposizioni derivanti da fonti di diritto e da norme contrattuali vigenti (art.6 del CCNL) che non possono essere in nessun caso preterite:

  1. Criteri utilizzati per la distribuzione dell’orario settimanale ex art.28 del CCNL, nel rispetto del proprio orario contrattuale di insegnamento; la RSU porrà particolare attenzione per quei casi di docenti utilizzati in due ordini di scuola diversi, è il caso di docenti assunti con classe di concorso nella scuola secondaria di I grado ma utilizzati ad esempio anche nella scuola primaria. E’ opportuno ricordare che il comma 9 dell’art.28 stabilisce che “l’orario di insegnamento (…) può essere articolato sulla base della pianificazione annuale delle attività e nelle forme previste dai vigenti ordinamenti, in maniera flessibile e su base plurisettimanale, in misura, di norma, non eccedente le quattro ore” da ciò si ricava che non è praticabile, nel caso sopracitato, un utilizzo forzato dei docenti per sei ore frontali consecutive, a meno che tale previsione sia stata preventivamente deliberata dagli organi collegiali competenti in materia; in primis il collegio dei docenti, in riferimento a quanto stabilito al comma 2 lett. b) dell’art.7 del D. Lgs. n.297 del 1994 ed in considerazione dei criteri generali indicati dal consiglio di istituto ex art.10 comma 4 dello stesso decreto succitato. Una diversificazione oraria non può essere atto unilaterale del dirigente scolastico che dovrà quindi dare contezza alla RSU dei criteri suddetti comprovanti la legittimità degli atti adottati.
  2. Criteri stabiliti per l’utilizzo di tali docenti in attività extracurricolari o in attività progettuali deliberati dal Collegio dei docenti o in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall’amministrazione scolastica periferica con altri enti o istituzioni (lett.f),art.6); alle citate disposizioni contrattuali si aggiunga che l’organico potenziato, come peraltro ribadito dalla Nota 30549, è assegnato “per la programmazione di interventi mirati al miglioramento dell’offerta formativa” e che tale organico aggiuntivo è funzionale al raggiungimento degli obiettivi formativi prioritari indicati nel comma 7 della Legge 107; va da sé che gli obiettivi di cui al comma 7 devono essere perseguiti dalle istituzioni scolastiche attraverso specifiche attività progettuali, prevedendo come ‘attori’ appunto i cosiddetti docenti dell’organico potenziato. Anche in questa circostanza la singola istituzione scolastica realizza le proprie scelte sulla base dei “criteri generali per la programmazione educativa e i criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari” fissati dal consiglio di istituto (art.10 D. Lgs. 297 del 1994) e tenuto conto delle proposte formulate dal collegio dei docenti (art.7 D. Lgs. 297 del 1994). La scelta degli obiettivi prioritari formulata dal collegio dei docenti dovrà essere sostenuta e motivata a livello progettuale, in coerenza con le competenze dichiarate dai docenti dell’organico potenziato che per questo fine sono utilizzati perché diversamente si rischia di generare un progettualità routinaria e avulsa dalle finalità del Piano triennale dell’offerta formativa.
  3. Criteri per l’utilizzo di docenti in ordini diversi dalla relativa classe di concorso di immissione in ruolo per progetti deliberati dal collegio dei docenti, sempre ai fini del raggiungimento degli obiettivi formativi prioritari del comma 7 (legge 107); anche questa ipotesi reclama specifica informativa, tenendo ben presente il dettato normativo dei commi 85 e 20 della legge 107; per quest’ultimo comma è utile rammentare che la più volte citata Nota n.30549 del 21 settembre 2015 puntualizza sulla possibilità di “consentire di assegnare i docenti individuati per le classi di concorso relative al secondo ciclo di istruzione anche nelle scuole del primo ciclo. Allo stesso modo il personale immesso in ruolo per la scuola primaria potrà essere utilizzato per progetti di continuità che investano anche l’infanzia”. Ma tali prerogative per essere realizzate devono però rispettare il vincolo posto dal legislatore appunto nel comma 20 ossia che  per l’insegnamento della lingua inglese, della musica e dell’educazione motoria nella scuola primaria sono utilizzati, nell’ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati all’insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate, nonché docenti abilitati all’insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti, ai quali è assicurata una specifica formazione nell’ambito del Piano nazionale di cui al comma 124”. Analogamente l’utilizzo di docenti della scuola primaria nella scuola dell’infanzia dovrà essere supportato da uno specifico progetto di continuità che il dirigente avrà cura di riferire alla RSU. Così come non è nemmeno percorribile, leggendo le “Linee di orientamento per il corretto utilizzo dell’organico per il potenziamento”, utilizzare i docenti per supplenze in un ordine di scuola per il quale il docente non possiede il titolo di studio di accesso; tale precisazione deriva dal comma 79 della Legge 107, il quale statuisce che “il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell’ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso”.
  4. Criteri deliberati dagli organi collegiali in ordine all’utilizzo dei docenti dell’organico potenziato per le supplenze e relativo monte ore loro assegnato; per questo principio è bastevole ricordare che il legislatore al comma 85 della Legge 107 ha posto ai dirigenti scolastici un paletto di non poco conto ossia l’utilizzo dei docenti dell’organico dell’autonomia per la sostituzione dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni, tenendo presente però il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7 della legge; se siffatta condizione rientra tra le prerogative dirigenziali, come atto di gestione delle risorse umane allo scopo assicurare la qualità dei processi formativi, dovranno essere comunque esplicitati in sede di contrattazione, tramite informativa, i provvedimenti di gestione.
  5. Criteri per la distribuzione dei docenti utilizzati sulle diverse sedi e plessi; anche per questo aspetto le delibere collegiali sono determinanti ai fini di evitare ogni disparità di trattamento. Gli atti di gestione vanno motivati.
Organico potenziato, organico di diritto. Utilizzo docenti fase C. Regole da rispettare. ​Ambiti operativi RSU ultima modifica: 2015-12-30T16:20:55+01:00 da
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