Passaggio di ruolo. Lettera al Ministro Giannini

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riceviamo e volentieri pubblichiamo. 

di Giovanna Possidente* , 15.1.2016.  

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Onorevole Stefania Giannini Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca segreteria.ministro@miur.it segreteria.cdg@istruzione.it

Onorevole ministro,

scrivo in merito alla circolare n. 36167 del 5/11/2015 con cui il Miur chiarisce alcuni aspetti problematici del dm n. 850 del 27 ottobre 2015, dopo aver consultato le organizzazioni sindacali. In tale nota si precisa che, riguardo al periodo di prova e formazione, il Ministero include anche i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo contrariamente a tutta la normativa in vigore fino all’emanazione del dm n. 850.

Tale normativa prevedeva che chi avesse ottenuto IL PASSAGGIO DI RUOLO, avrebbe dovuto SOLO EFFETTUARE LA PROVA (i 180 giorni di servizio) ma non anche la formazione ( Circolare Ministeriale 27 marzo 1980, n. 88, c.m. 196/2006 e nota Prot. n. AOODGPER 3699/2008 in cui il Ministero affermava che chi aveva ottenuto il passaggio di ruolo o di cattedra di cui all’ art 10 commi 1 e 5 del CCNL 23 luglio 2003, non era tenuto a frequentare l’anno di formazione, di cui all’articolo 440 del Decreto legislativo n.297/94, e che lo stesso anno di formazione doveva essere effettuato una sola volta nel corso della carriera.)
Inoltre vi sono docenti che, come nel mio caso, hanno presentato domanda di passaggio di ruolo quando era in vigore la precedente normativa e ottenuto il medesimo alla fine del mese di giugno 2015 per l’anno scolastico 2015/2016 ovvero prima che il dm 850 cancellasse con un colpo di spugna tutte le norme precedenti. Pertanto la modifica non può avere valore retroattivo per chi, appunto, ha ottenuto per quest’ anno il passaggio.

Chiedo, per queste ragioni, che non vi sia obbligo di formazione per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo nel presente anno scolastico ma che gli stessi siano tenuti al solo periodo di prova.

Confidando in una risposta positiva al quesito da me posto, porgo i miei più cordiali saluti.

Giovanna Possidente, docente.

RISPOSTE CAPO SEGRETERIA MINISTRO

Gentile Professoressa,
in riferimento a quanto prospettato, si inoltra la risposta del DG del Personale della Scuola, Direttore Novelli, interpellata al riguardo: “La legge n.107/2015 ha completamente innovato il periodo di prova, rendendolo più rigoroso ed integrandolo fortemente al periodo di formazione che costituisce ancor prima di un obbligo, una vera e propria opportunità di sviluppo delle competenze trasversali del docente in ingresso, in un determinato ordine e grado di scuola.
Inoltre il nuovo modello formativo previsto dal D.M.850/2015 e dalla successiva circolare della Direzione generale per il personale scolastico n. 36167 del 05/11/2015, prevede un percorso che accompagna tutta la carriera e lo sviluppo professionale del docente ed è orientato fortemente all’innovazione digitale, al «bilancio delle competenze», privilegiando attività laboratoriali e di ricerca-azione e stimolando continue riflessioni e produzione di documentazione sulla didattica che confluiranno in un “portfolio professionale”.
In questo scenario, la formazione diventa un vero e proprio supporto per il docente neoassunto, accentuato anche dalla fase di “peer to peer” , dove il docente-tutor svolge funzioni di accompagnamento, consulenza, supervisione professionale garantendo anche una più efficace predisposizione del materiale e dei contenuti da sottoporre al comitato di valutazione.
Il periodo di formazione ha quindi anche l’obiettivo di preparare, nel miglior modo possibile il docente che dovrà essere valutato alla fine del periodo di prova.
Pertanto, se fino all’anno scorso la prassi consentisse che i docenti con un passaggio di ruolo non dovessero effettuare il periodo di formazione ma solo il periodo di prova, oggi, con il nuovo impianto normativo e con il nuovo modello formativo, questo non è più possibile. Infatti anche nel caso dei passaggi di ruolo, così come confermato dal DM 850/2015, la formazione è fortemente integrata con la “prova” e deve essere vista come un concreto supporto per la nuova “mansione” preparando solidamente alla valutazione davanti al comitato.
Per fare un esempio consideriamo un docente proveniente dalla primaria, che si trova ad insegnare, oggi, nella secondaria, italiano e latino. In questo scenario l’ambiente in cui il docente si trova ad operare è profondamente diverso e sicuramente più complesso. Basti pensare alla diversa età e maturità degli alunni con cui dovrà entrare in contatto ed alla conseguente necessità di rivedere e modificare le sue stesse metodologie didattiche ed il modo di relazionarsi anche con i genitori, colleghi e famiglie”.
Voglia gradire distinti saluti
La Segreteria BONELLI GIUSEPPE (Miur)

Gent.ma
Il Gabinetto dell’On. Ministro ci ha trasmesso le Sue osservazioni: la normativa è stata innovata dal DM 850 che prevede la ripetizione della conferma in ruolo per chi insegna per la prima volta in altro ordine di scuola, questo in considerazione delle modifiche complessive allo svolgimento dello straordinariato per i neo immessi in ruolo previsti dalla legge 107/15
Bonelli

* del gruppo “Docenti di ruolo che hanno ottenuto il passaggio in altro grado”

Passaggio di ruolo. Lettera al Ministro Giannini ultima modifica: 2016-01-15T06:18:55+01:00 da
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