Pensioni e maternità: un anno in meno sull’età pensionabile

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di Lucrezia Di Dio,  Orizzonte Scuola   14.7.2015.  

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Un piccolo anticipo sull’età pensionabile è consentito per le madri lavoratrici dalla legge 335/1995, articolo 1 comma 40.

Per le donne, infatti, che hanno il proprio assegno previdenziale interamente calcolato con il sistema contributivo è possibile usufruire di uno sconto particolare sull’età pensionabile grazie all’aver dato alla luce figli.

Anche se si tratta soltanto di un piccolo anticipo è bene tenerlo a mente poiché in questi anni, in cui l’età pensionabile delle donne si sta progressivamente allungando potrebbe risultare comodo.

La legge citata permette alle lavoratrici madri di anticipare l’età pensionabile di 4 mesi per ogni figlio dato alla luce per un massimo di 12 mesi, quindi se una lavoratrice ha 3 figli potrà anticipare l’età pensionabile di un anno al massimo.

Il beneficio riguarda soltanto le mamme lavoratrici, come abbiamo già sottolineato sopra, che hanno l’assegno calcolato interamente con il sistema contributivo e quindi che hanno iniziato a lavorare dopo il 1 gennaio 1996. Le lavoratrici che hanno un’anzianità contributiva prima di tale data non potranno usufruire del beneficio poiché una parte del loro assegno è determinata con il calcolo retributivo.

Le mamme lavoratrici che hanno iniziato a lavorare prima del 1 gennaio 1996 possono usufruire del beneficio soltanto in due casi:

  • nel caso che le lavoratrici esercitino la facoltà di opzione al sistema contributivo, che può essere esercitata
  1. se si possiede un’anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995
  2. se si possiede  un età contributiva superiore ai 15 anni di cui almeno 5 successivi al 31 dicembre 1995
  • nel caso le lavoratrici esercitino la facoltà di computo nella gestione separata che determina il passaggio al calcolo contributivo anche della contribuzione versata prima del 1 gennaio 1996.

Restano escluse le lavoratrici che esercitano l’opzione donna poiché tale opzione non comporta un passaggio totale al contributivo: con l’opzione donna l’assegno giuridicamente rimane nel sistema misto mentre il suo calcolo avviene con il sistema contributivo.

Pensioni e maternità: un anno in meno sull’età pensionabile ultima modifica: 2015-07-14T22:14:28+02:00 da
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