Pensioni, Ecco i requisiti per le pensioni di invalidità nel pubblico impiego

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di Bernardo Diaz,  PensioniOggi,  21.6.2015.  

Dal 1996 ai dipendenti pubblici è stata estesa la pensione di inabilità prevista per la generalità dei lavoratori del settore privato.

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Le prestazioni previdenziali di inabilità per i lavoratori iscritti alle Casse Ex-inpdap sono, com’è noto diverse, da quelle riconosciute alla generalità dei lavoratori dipendenti e autonomi. I dipendenti del pubblico impiego possono conseguire la pensione di inabilita’, di regola, a seguito della cd. dispensa di inabilità da parte del datore di lavoro previo accertamento di uno stato invalidante tale da non consentire piu’ alcun proficuo lavoro nell’ambito dell’amministrazione.

In particolare ai sensi dell’articolo 7 della legge 379/1955 e dell’articolo 42 del Dpr 1092/1973 i dipendenti pubblici possono essere collocati a riposo a seguito di accertamento dello stato di salute disposto su richiesta del dipendente o del datore di lavoro se viene riscontrata, per causa non dipendente da causa di servizio: 1) l’inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro; 2) l’inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte. Si tratta di due istituti molto simili per il conseguimento dei quali non e’ necessaria una menomazione altamente invalidante (diversamente dal caso della inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa), anche se l’invalidità deve essere tale, comunque, da impedire una collocazione lavorativa continuativa e remunerativa nella pubblica amministrazione.
I due istituti si distinguono per il fatto che il primo comporta sempre la dispensa per l’inabilità e la conseguente risoluzione del rapporto di lavoro mentre l‘inabilità alla mansione è limitata al tipo di attività espletata e dà luogo al trattamento di pensione soltanto nell’ipotesi in cui il dipendente pubblico non possa essere adibito a mansioni equivalenti a quelle della propria qualifica. Sostanzialmente nella seconda ipotesi il datore di lavoro pubblico è tenuto a ricollocare il dipendente in mansioni equivalenti a quelle della propria qualifica per le quali l’inabilità non determini l’impossibilità di proseguire il rapporto di lavoro. Se non vi sono possibilità di ricollocazione in mansioni equivalenti, l’ente pubblico può proporre di ricollocare il lavoratore anche in mansioni di posizione funzionale inferiore ma in tal caso il dipendente può rifiutarsi ed ottenere comunque la risoluzione del rapporto di lavoro e la dispensa da inabilità.

In entrambi i casi non si ha diritto alla prestazione se l’invalidità interviene dopo la cessazione del rapporto di lavoro e l’inabilità deve essere comprovata da visita medico-collegiale sostenuta presso la speciale commissione medica ospedaliera istituita presso l’Asl. Ottenuta tale certificazione il datore di lavoro pubblico dispensa dal lavoro l’iscritto il quale, a questo punto, dovrà presentare la domanda di pensione per inabilità a proficuo lavoro all’ente di previdenza (ora Inps). Per la pensione è tuttavia richiesto un requisito contributivo pari ad almeno 15 anni (14 anni, 11 mesi e 16 giorni) di servizio utile; 20 anni (19 anni, 11 mesi e 16 giorni) di servizio utile, in caso l’interessato risulti iscritto in una cassa degli Enti locali o della Sanità e richieda il collocamento a riposo per inabilità assoluta e permanente alle mansioni.

La Pensione di Inabilita’
In alternativa a questi istituti dal 1° gennaio 1996 l’art. 2, comma 12, della legge 335/1995 ha esteso la pensione di inabilità di cui alla legge 222/1984 anche al pubblico impiego. Sino a tale data la prestazione era riservata solo ai lavoratori del settore privato. Questo tipo di pensione, a differenza dei trattamenti di cui si è appena parlato, richiede una inabilità ben piu’ grave tale da determinare una “inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa“. E pertanto, è del tutto incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi lavoro dipendente o autonomo, sia esso in Italia o all’estero.
Il trattamento di pensione in questione è calcolato sulla base dell’anzianità contributiva maturata, con il vantaggio però di ottenere un aumento dell’importo dell’assegno (c.d. bonus) compreso tra l’età alla cessazione dal servizio e il compimento del limite di età nel sistema retributivo, oppure il compimento del sessantesimo anno di età nel sistema misto e contributivo. Per ottenere la prestazione in parola è necessario inoltre che l’iscritto abbia maturato un minimo di cinque anni di anzianità contributiva, di cui almeno tre nell’ultimo quinquennio (cfr: Circolare Inpdap 57/1997); si ricorda inoltre che la pensione di inabilita’ può essere richiesta sia prima che dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

La Pensione Privilegiata
Ad arricchire le differenze tra settore privato e pubblico c’è da segnalare anche l’abrogazione avvenuta con la Legge Fornero, dal 6 dicembre 2011, della pensione privilegiata, cioè il trattamento pensionistico di invalidità erogato laddove l’infermità derivi da cause derivanti dal servizio svolto dall’assicurato. La citata legge ha abolito la pensione privilegiata per i dipendenti del pubblico impiego civili, mentre tale istituto è rimasto immutato nel settore privato (articolo 6, legge 222/1984) e per il comparto difesa-sicurezza e soccorso pubblico.

Pensioni, Ecco i requisiti per le pensioni di invalidità nel pubblico impiego ultima modifica: 2015-06-22T05:34:34+02:00 da
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