Pensioni, sospensione aumento requisiti dal 1° gennaio 2019. Personale scuola interessato

Orizzonte_logo14Orizzonte Scuola, 5.1.2018

– La legge di Bilancio 2018 ha previsto la sospensione dell’adeguamento alla speranza di vita al 1° gennaio 2019, ai fini pensionistici, per le categorie di lavoratori che svolgono lavori gravosi.

Le succitate categorie sono le 11, cui è destinata l’Ape sociale, più altre 4 categorie quali i lavoratori agricoli, marittimi, pescatori e siderurgici.

Riguardo al personale della Scuola, soltanto gli/ le insegnanti della scuola dell’infanzia possono accedere all’Ape sociale e conseguentemente anche per gli/le stessi/e è prevista la summenzionata sospensione.

Questo quanto prevedono i commi 147-148 della legge di bilancio:

147. Per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui al  comma 148, non trova applicazione, ai fini del requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito  contributivo per l’accesso alla pensione anticipata, di cui all’articolo 24, commi 6 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l’adeguamento alla speranza di vita stabilito per l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,n. 122.

148. La disposizione del comma 147 si applica:

a) ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti  le professioni di cui all’allegato B e sono in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;

b) ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, che soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011 e sono in possesso
di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.

Le suddette categorie di lavoratori, dunque, anche dal 1° gennaio 2019, potranno andare in pensione con i requisiti previsti attualmente:

  • 42 anni e 10 mesi per gli uomini (per la pensione anticipata)
  • 41 anni e 10 mesi per le donne (per la pensione anticipata)
  • 66 anni e 7 mesi per uomini e donna (per la pensione di vecchiaia)

Chi non rientra nella suddetta sospensione, dal 1° gennaio 2019, dovrà essere in possesso dei nuovi requisiti:

  • 43 anni e 3 mesi per gli uomini (per la pensione anticipata)
  • 42 anni e 3 mesi per le donne (per la pensione anticipata)
  • 67 anni per uomini e donne (per la pensione di vecchiaia)

Per approfondire il tema dell’aumento dei requisiti ai fini pensionistici clicca qui 

Per approfondire tutti i provvedimenti introdotti con la legge di Bilancio clicca qui

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Pensioni, sospensione aumento requisiti dal 1° gennaio 2019. Personale scuola interessato ultima modifica: 2018-01-06T09:02:11+01:00 da
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