Periodo di formazione e di prova per il personale docente

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Sinergie di scuola,  28.10.2015.

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Ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il Miur ha emanato l’atteso decreto riguardante il periodo di prova e di formazione del personale docente ed educativo neoassunto.

Il D.M. n. 850 del 27/10/2015 individua quindi gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova.

Sono tenuti ad effettuare il periodo di formazione e di prova:

  1. i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo;
  2. i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
  3. i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo.

Per superare il periodo di formazione e prova è necessario aver svolto almeno 180 giorni di servizio nel corso dell’anno scolastico; di queste almeno 120 devono essere state dedicate alle attività didattiche.

Nel dettaglio, si computano nei 180 giorni: tutte le attività connesse al servizio scolastico, compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza.

Non si conteggiano invece i giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti.

Nei 120 giorni di attività didattiche sono ricompresi sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica,  incluse quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.

Se il docente non prende servizio nella sede assegnata, perché impegnato in una supplenza annuale o sino al termine del servizio, il periodo di formazione e prova può essere svolto, nell’anno scolastico di decorrenza giuridica della nomina, anche presso la scuola in cui si sta svolgendo la suddetta supplenza, purché su medesimo posto o classe di concorso affine. Quanto sopra vale anche per i soggetti assunti nelle fasi B e C del piano straordinario assunzioni che abbiano optato per una supplenza diversa dalle brevi e saltuarie.

La formazione del periodo di prova si svolge nellse seguenti 4 fasi per una durata complessiva di 50 ore:

  1. Incontri propedeutici e di restituzione finale
  2. Laboratori formativi
  3. “Peer to peer” e osservazione in classe
  4. Formazione on-line

Al termine dell’anno di formazione e prova, nel periodo intercorrente tra il termine delle attività didattiche – compresi gli esami di qualifica e di Stato – e la conclusione dell’anno scolastico, il Dirigente scolastico convoca il Comitato di valutazione che procederà ad esprimere il parere sul superamento del periodo di formazione e di prova, dopo aver sottoposto il docente ad un colloqui, inerente la presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della relativa documentazione contenuta nel portfolio professionale (che dovrà essere consegnato preliminarmente al dirigente scolastico che lo trasmette al Comitato almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio). L’assenza al colloquio, se non motivata da impedimenti inderogabili, non preclude l’espressione del parere.  Il rinvio del colloquio per impedimenti non derogabili è consentito una sola volta.

All’esito del colloquio, il Comitato si riunisce per l’espressione del parere. Il docente tutor presenta le risultanze emergenti dall’istruttoria compiuta in merito alle attività formative predisposte ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neo-assunto. Il dirigente scolastico presenta una relazione per ogni docente comprensiva della documentazione delle attività di formazione, delle forme di tutoring, e di ogni altro elemento informativo o evidenza utile all’espressione del parere.

Il parere del Comitato è obbligatorio, ma non vincolante per il dirigente scolastico, che può discostarsene con atto motivato.

Il dirigente scolastico procede alla valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova sulla base dell’istruttoria compiuta e al parere del Comitato.

Se il giudizio è favorevole, il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di conferma in ruolo per il docente neo-assunto.

Se invece è sfavorevole, il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di ripetizione del periodo di formazione e di prova. Si ricorda che in caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente può effettuare un secondo periodo di formazione e di prova, che però non è rinnovabile. Il provvedimento negativo dovrà indicare anche gli elementi di criticità emersi e le forme di supporto formativo e di verifica del conseguimento degli standard richiesti per la conferma in ruolo.

Nel corso del secondo periodo di formazione e di prova è obbligatoriamente disposta una verifica, affidata ad un dirigente tecnico, per l’assunzione di ogni utile elemento di valutazione dell’idoneità del docente. La relazione rilasciata dal dirigente tecnico è parte integrante della documentazione che sarà esaminata in seconda istanza dal Comitato al termine del secondo periodo di prova.

I provvedimenti sono adottati e comunicati all’interessato, a cura del dirigente scolastico, entro il 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento. La mancata conclusione della procedura entro il termine prescritto o il suo erroneo svolgimento possono determinare profili di responsabilità.

Periodo di formazione e di prova per il personale docente ultima modifica: 2015-10-28T18:04:54+01:00 da
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