Permessi. Aspettativa e anno sabbatico si possono cumulare

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di Paolo Pizzo, Orizzonte Scuola,  11.10.2016

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– Nessuna normativa prevede che il dipendente già collocato in altra aspettativa (motivi di famiglia, personali o di studio; per altra esperienza lavorativa ecc) debba necessariamente rientrare in servizio per poter poi usufruire dell’aspettativa per anno sabbatico.

Pertanto, il dipendente già collocato in congedo per altra aspettativa (motivi di famiglia, personali o di studio; per altra esperienza lavorativa, dottorato di ricerca ecc), può richiedere l’aspettativa per anno sabbatico secondo le modalità e per la durata finora descritte senza obbligo di rientrare in servizio. Lo stesso discorso vale per il dipendente già collocato in aspettativa per anno sabbatico che vuole chiedere altra tipologia di aspettativa.

Inoltre l’aspettativa per anno sabbatico non si conteggia nei “due anni e mezzo in un quinquennio” dell’”aspettativa per motivi di famiglia, personali e di studio” e quindi, anche una volta terminato il periodo dell’aspettativa per motivi di famiglia, il dipendente può fruire dell’aspettativa per “anno sabbatico” (e viceversa).

Anno sabbatico

L’aspettativa non retribuita per “anno sabbatico” può essere fruita solo dai Dirigenti e dai docenti di ruolo che hanno già superato il periodo di prova.

Il docente presenterà l’istanza al proprio dirigente scolastico; il dirigente scolastico la presenterà al dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale.

La richiesta, prodotta in carta semplice, non ha bisogno di alcuna motivazione, certificazione o autocertificazione, ma dovrà riportare solo il riferimento di legge che permette al dipendente, avendone i requisiti, di fruire dell’aspettativa richiesta.Aspettativa non retribuita per anno sabbatico: modalità e criteri di fruizione

Aspettattiva per motivi di lavoro

Il CCNL art. 18 comma 3 offre al dipendente la possibilità di stipulare un altro contratto di lavoro presso altra amministrazione pubblica o ente pubblico o presso soggetti privati.

Per quanto riguarda l’”altra amministrazione pubblica o ente pubblico” si precisa che questi devono essere al di fuori dal comparto Scuola.

Per quanto riguarda invece l’”altro lavoro” presso soggetti privati, non vi è nessun particolare vincolo (in questo caso, per esempio, l’aspettativa può essere utilizzata anche per insegnare nelle scuole non statali). Aspettativa per altra esperienza lavorativa. Chiarimenti.

L’USR Umbria conferma l’interpretazione da noi sostenuta in sede di consulenza (www.chiediloalalla.orizzontescuola.it) ” l’aspettativa per altra attività lavorativa (così come le altre aspettative di cui all’art. 18 CCNL) è cumulabile con il cd. anno sabbatico: non vi è alcuna disposizione normativa che vieti ad un docente che ha già fruito dell’aspettativa di cui all’art. 18 comma 3 CCNL di richiedere l’anno sabbatico o viceversa. Le due aspettative, diverse normativamente e sostanzialmente, sono, dunque, cumulabili. “

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Permessi. Aspettativa e anno sabbatico si possono cumulare ultima modifica: 2016-10-12T04:41:10+02:00 da
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